Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in
particolare, l'articolo 5, che delega il Governo ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per
l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al
fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della
Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Visto l'articolo 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio
2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della
giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni generali
1. Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero
transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, di
seguito «regolamento», e dal relativo regolamento di esecuzione (UE)
n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, di seguito
«regolamento di esecuzione», si applicano le disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto.
Ai medesimi procedimenti si applicano altresi', in quanto compatibili
con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di
esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo
I, capo III, del codice di procedura civile.
Art. 2
Credito risultante da atto pubblico
1. Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico e'
competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico e' stato
formato.
Art. 3
Ricerca delle informazioni sui conti bancari
1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui
all'articolo 14 del regolamento e' competente, quale autorita' di
informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le
attivita' di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo,
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la
sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma.
2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle
informazioni con le modalita' telematiche di cui all'articolo
492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di
procedura civile.
3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire
l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche
dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a
quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo
comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale
giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle
stesse contenute.
Art. 4
Ricorso avverso il provvedimento negativo
1. L'impugnazione di cui all'art. 21 del regolamento avente ad
oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in
parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si
propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del
collegio non puo' fare parte il giudice che ha emanato il
provvedimento impugnato.
Art. 5
Esecuzione
1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari,
attuata in conformita' alle disposizioni del capo 3 del regolamento,
si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di
procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente
alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28
del regolamento.
2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3,
secondo comma, del regolamento e' effettuata dal creditore.
3. Al creditore, che si e' avvalso dell'ordinanza europea di
sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver
concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione,
non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie.
Art. 6
Ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro
1. Per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento e'
competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari.
Art. 7
Opposizione all'esecuzione
dell'ordinanza europea di sequestro
1. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento e'
competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la
residenza o la sede.
Art. 8
Impugnazioni
1. Il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del
codice di procedura civile e il reclamo e' presentato con l'apposito
modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione.
Art. 9
Rappresentanza legale
1. Nei procedimenti di cui al capo 4 del regolamento le parti
stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore.
Art. 10
Contributo unificato per le controversie
previste dal regolamento (UE) n. 655/2014
1. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n.
655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero
transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si
applicano:
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b),
e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i
procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE)
n. 655/2014;
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i
procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n.
655/2014;
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies,
per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n.
655/2014.».
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Amendola, Ministro per gli affari
europei
Bonafede, Ministro della giustizia
Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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