Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 28 dicembre 2020 

Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo
telematico, nonche' per la sperimentazione e la graduale applicazione
dei relativi aggiornamenti. (20A07395)

(GU n.7 del 11-1-2021)

                            IL PRESIDENTE
                       DEL CONSIGLIO DI STATO

  Visto l'art. 44 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante  la
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;
  Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  e  successive
modificazioni, che,  con  i  relativi  allegati,  in  attuazione  del
predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato  il  codice
del processo amministrativo, le sue norme di attuazione,  transitorie
e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante il codice in materia di  protezione  dei  dati
personali;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e,  in
particolare, gli articoli 2 e 20;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
febbraio  2016,  n.  40,  recante  le  regole  tecnico-operative  per
l'attuazione del  processo  amministrativo  telematico,  adottato  ai
sensi dell'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto  legislativo
n. 104 del 2010;
  Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e,  in
particolare, il comma 6, secondo cui «Il giudice delibera  in  Camera
di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati  e  il  personale  addetto  e'
considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»;
  Visto in particolare, l'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge  30
aprile 2020, n. 28, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  25
giugno  2020,  n.  70,  che,  sostituendo   l'art.   13,   comma   1,
dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito
che «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei  ministri  competente
in materia di trasformazione digitale e gli altri  soggetti  indicati
dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni
dalla trasmissione dello  schema  di  decreto,  sono  stabilite,  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione   vigente,   le   regole   tecnico-operative   per    la
sperimentazione e la graduale applicazione  degli  aggiornamenti  del
processo   amministrativo   telematico,   anche   relativamente    ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso  il
procedimento per ricorso  straordinario.  Il  decreto  si  applica  a
partire dalla data nello stesso indicata, comunque non  anteriore  al
quinto giorno successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto-legge  n.  28
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2020,
n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che  «A  decorrere  dal  quinto
giorno  successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio  di
Stato di cui al comma 1  dell'art.  13  dell'allegato  2  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal  comma  2  del
presente  articolo,  e'  abrogato  il  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40»;
  Visto  altresi',  in  particolare,   l'art.   4,   comma   1,   del
decreto-legge n. 28 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che:
    1) nel processo amministrativo telematico,  a  decorrere  dal  30
maggio e fino al 31  luglio  2020,  puo'  essere  disposta  d'ufficio
ovvero  essere  chiesta,  in  occasione  della  Camera  di  consiglio
cautelare, nonche'  in  occasione  dell'udienza  in  qualunque  rito,
discussione orale  mediante  collegamento  da  remoto  con  modalita'
idonee   a   salvaguardare   il   contraddittorio    e    l'effettiva
partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la
sicurezza e la funzionalita' del sistema informativo della  Giustizia
amministrativa e dei relativi apparati;
    2) si da' atto a verbale delle modalita' con le quali si  accerta
l'identita' dei soggetti partecipanti  al  predetto  collegamento  da
remoto e  la  libera  volonta'  delle  parti,  anche  ai  fini  della
disciplina sulla protezione dei dati personali;
    3) il decreto del  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  di  cui
all'art. 4, comma 2, del decreto-legge  n.  28  del  2020  stabilisce
altresi', per i casi di tali collegamenti da remoto, i tempi  massimi
di discussione e replica;
  Ritenuto pertanto necessario, in occasione  del  presente  decreto,
stabilire  altresi'  apposite  regole   tecnico-operative   volte   a
garantire che il processo amministrativo telematico possa  assicurare
il rispetto delle richiamate disposizioni dell'art. 4, comma  1,  del
decreto-legge n. 28 del 2020;
  Considerato che le udienze sia camerali sia pubbliche,  nonche'  le
camere di consiglio, di cui al comma 1 dell'art. 4 del  decreto-legge
n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima  dell'entrata  in
vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, ferma  restando
la facolta' dei difensori e delle parti che agiscano  in  proprio  di
presentare le  eventuali  istanze,  previste  dal  predetto  comma  1
dell'art. 4, anche prima del 30 maggio 2020;
  Sentito il Consiglio di Presidenza della  Giustizia  amministrativa
nella seduta del 15 maggio 2020;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere favorevole del 19 maggio 2020, n. 88;
  Sentito  il  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  della
Presidenza del Consiglio dei ministri che si e' espresso  con  parere
del 19 maggio 2020, n. DT D-0000777-P-19/05/2020;
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale  che  si  e'  espressa  con
parere approvato con determinazione dirigenziale del 21 maggio  2020,
n. 225;
  Acquisite le osservazioni  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del
Consiglio nazionale  forense  e  delle  associazioni  rappresentative
degli avvocati amministrativisti;
  Visto l'art. 25, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, secondo cui: «1. Le disposizioni dei periodi quarto  e  seguenti
del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1  della  legge  25
giugno 2020, n. 70, si applicano altresi' alle  udienze  pubbliche  e
alle camere di consiglio del Consiglio di  Stato,  del  Consiglio  di
giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  dei  tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre  2020  al  31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso art. 13.»;
  Sentito il Consiglio di presidenza della  giustizia  amministrativa
nella seduta del 18 dicembre 2020, in conformita' a  quanto  previsto
dall'art. 15, comma 1-bis, del regolamento  di  organizzazione  degli
uffici amministrativi  della  Giustizia  amministrativa,  cosi'  come
modificato con delibera del medesimo Consiglio del 18 maggio 2020;

                              Decreta:

                               Art. 1

             Approvazione delle regole tecnico-operative
               del processo amministrativo telematico

  1.  Le  regole  tecnico-operative  per  l'attuazione  del  processo
amministrativo  telematico,  nonche'  per  la  sperimentazione  e  la
graduale applicazione  dei  relativi  aggiornamenti,  e  le  relative
specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati  1
e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante.
  2. Fino  al  termine  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
integrano le  regole  tecnico-operative,  e  le  relative  specifiche
tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all'art. 2.
                               Art. 2

Regole tecnico-operative per l'attuazione dell'art. 4, comma  1,  del
  decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni,  dalla
  legge 25 giugno 2020, n. 70

  1. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno  2020,  n.
70, nei quali si deve procedere alla discussione  orale,  le  udienze
sia pubbliche sia camerali del processo  amministrativo  si  svolgono
mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante  adeguata
piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa.
  2. Per lo svolgimento da remoto  della  Camera  di  consiglio  alla
quale  partecipano  i  soli  magistrati  per  deliberare,  ai   sensi
dell'art. 84, comma  6  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si
provvede con  i  collegamenti  in  videoconferenza  consentiti  dalla
piattaforma di cui al comma  1,  mediante  inviti  a  videoconferenze
differenti rispetto a quelli utilizzati  per  le  convocazioni  delle
udienze, o tramite  call  conference,  come  da  allegate  specifiche
tecniche.
  3. Qualora l'istanza di cui all'art. 4, comma  1,  quinto  periodo,
del decreto-legge n. 28  del  2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, non sia proposta da tutte le parti
costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse  dall'istante,
anche ai fini della formulazione di eventuali  opposizioni,  l'avviso
di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalita' previste nelle
allegate specifiche tecniche.
  4. I difensori o le  parti  che  agiscono  in  proprio  presentano,
secondo le modalita' previste  nelle  allegate  specifiche  tecniche,
tutti gli atti previsti dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge  n.
28 del 2020, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno
2020, n. 70.
  5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da  remoto,
la segreteria comunica agli avvocati, secondo le  modalita'  previste
nelle  allegate  specifiche  tecniche,  con   modalita'   idonee   ad
assicurare l'avvenuta ricezione e agli indirizzi  previsti  dall'art.
13 dell'allegato 1 al presente decreto, almeno un giorno libero prima
della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da
remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni
distribuendole in un congruo arco temporale, in  modo  da  contenere,
quanto piu' possibile e compatibilmente con il numero di  discussioni
richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere  ammessi
alla  discussione.  L'orario  indicato  nell'avviso  e'  soggetto   a
variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione  sono  inseriti  il
link  ipertestuale  per  la   partecipazione   all'udienza,   nonche'
l'avvertimento che l'accesso  all'udienza  tramite  tale  link  e  la
celebrazione dell'udienza da remoto  comportano  il  trattamento  dei
dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come  da
informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata  sul  sito
internet della Giustizia amministrativa, con invito  a  leggere  tale
informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma
3 e al presente  comma,  qualora  non  eseguite  tramite  il  sistema
informativo della Giustizia amministrativa, e' inserita nel fascicolo
del procedimento a cura  della  segreteria.  Il  link  inviato  dalla
segreteria e' strettamente personale e non cedibile  a  terzi,  fatta
eccezione per l'eventuale difensore delegato.
  6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza e'
necessario che il dispositivo rispetti  i  requisiti  previsti  nelle
allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono  in
proprio  garantiscono  la  corretta  funzionalita'  del   dispositivo
utilizzato per collegarsi alla videoconferenza,  l'aggiornamento  del
suo software di base e applicativo alle piu'  recenti  versioni  rese
disponibili dai rispettivi produttori o  comunita'  di  supporto  nel
caso  di  software   open   source,   con   particolare   riferimento
all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative
alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un  idoneo  e  aggiornato
programma antivirus. I  magistrati  utilizzano  per  il  collegamento
telematico  esclusivamente  gli  indirizzi   di   posta   elettronica
istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione  dal  Segretariato
generale della giustizia amministrativa.
  7.  All'udienza  sia  pubblica  sia  camerale  il  presidente   del
collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la  funzionalita'
del collegamento, nonche' le presenze e da' atto nel processo verbale
delle modalita' con cui e' accertata l'identita' dei soggetti ammessi
a partecipare e la loro libera volonta' di dar corso  all'udienza  da
remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei  dati
personali, previa dichiarazione da  parte  dei  difensori,  dei  loro
eventuali delegati o delle parti che agiscono  in  proprio,  di  aver
letto l'informativa di cui al comma 5.
  8. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione,
i  difensori  delle  parti  o  le  parti  che  agiscono  in   proprio
dichiarano, sotto la loro  responsabilita',  che  quanto  accade  nel
corso dell'udienza o della Camera  di  consiglio  non  e'  visto  ne'
ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla  udienza  o  alla
Camera di  consiglio,  nonche'  si  impegnano  a  non  effettuare  le
registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione  dei  difensori  o
delle  parti  che  agiscono  in  proprio  e'  inserita  nel   verbale
dell'udienza o della Camera di consiglio.
  9. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche
il presidente del collegio da' le  opportune  disposizioni  ai  sensi
degli articoli 39 del codice del processo  amministrativo,  11  delle
disposizioni di attuazione al codice del  processo  amministrativo  e
127 del codice di procedura civile.
  10. Il presidente del  collegio  disciplina  l'uso  della  funzione
audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle  parti  e  regola
l'ammissione  e  l'esclusione  dei  difensori  o  delle  altre  parti
all'udienza stessa. In ogni caso il  difensore  o  la  parte,  quando
siano stati invitati dal presidente ad intervenire,  devono  attivare
la funzione audio.
  11. E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da  parte  di
chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di
consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli
affari. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica  istantanea
interna  agli  applicativi  utilizzati  per  la  videoconferenza   e,
comunque, di altri strumenti o funzioni  idonei  a  conservare  nella
memoria del sistema traccia  delle  dichiarazioni  e  delle  opinioni
espresse dai partecipanti all'udienza o alla Camera di consiglio.
  12.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma   1,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 28 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, in caso di discussione orale  da  remoto
in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale,  le  parti
contengono i loro interventi di discussione entro  i  seguenti  tempi
massimi:
    a) in sede di  discussione  dell'istanza  cautelare  e  nei  riti
dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza
e, in ogni altro  rito  speciale  non  espressamente  menzionato  nel
presente comma: sette minuti;
    b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art.
119 del codice del processo amministrativo, nel  rito  sui  contratti
pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del  processo
amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti.
  13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna  parte,
indipendentemente  dal  numero  dei  difensori  che   la   assistono.
Nell'esercizio dei poteri di cui agli  articoli  39  del  codice  del
processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice  del
processo amministrativo e 127 del  codice  di  procedura  civile,  il
presidente del collegio puo', tuttavia, stabilire tempi di intervento
inferiori  o  superiori  a  quelli   indicati   nel   comma   12   in
considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura  e  della
complessita' della controversia,  tenendo  conto  dei  tempi  massimi
esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza,  ivi  comprese  le
necessarie pause.
  14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel
testo di cui all'allegato 3 del  presente  decreto,  di  cui  formano
parte integrante.
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano,  in  quanto
compatibili, anche alle adunanze convocate per la  deliberazione  dei
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
                               Art. 3

                   Entrata in vigore e abrogazioni

  1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto  del  Presidente
del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio  2020,  n.
135, si applica a decorrere dal quinto  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  2.  Il  presente  decreto  e'  altresi'  reso  pubblico  nel   sito
istituzionale della Giustizia amministrativa.

    Roma, 28 dicembre 2020

                                        Il presidente: Patroni Griffi

Capo I
Disposizioni generali

                                                           Allegato 1

                      REGOLE TECNICO-OPERATIVE
          E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 1

                               Art. 1.

                             Definizioni

    1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
      a) codice del processo amministrativo,  di  seguito  denominato
CPA: allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104  e
successive modificazioni «Attuazione  dell'art.  44  della  legge  18
giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo  per  il  riordino  del
processo amministrativo»;
      b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito  denominato
CAD: decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
      c) codice in materia di protezione dei dati personali,  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante  «Codice  in  materia  di
protezione   dei   dati   personali»,   recante   disposizioni    per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva   95/46/CE   e   successive
modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo  10  agosto
2018, n. 101;
      d)  sistema  informativo  della  Giustizia  amministrativa,  di
seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante  le  quali  la  Giustizia  amministrativa  tratta   in   via
automatizzata attivita', dati,  servizi,  comunicazioni  e  procedure
riguardanti  l'esercizio  dei  compiti  istituzionali  inerenti  allo
svolgimento dell'attivita' processuale;
      e)    portale     dei     servizi     telematici:     struttura
tecnologica-organizzativa   che   fornisce   l'accesso   ai   servizi
telematici   resi   disponibili   dal   SIGA,   secondo   le   regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
      f) gestore dei  servizi  telematici:  sistema  informatico  che
consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai
soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di
posta elettronica certificata della Giustizia amministrativa;
      g) posta elettronica certificata, di  seguito  denominata  PEC:
sistema di  posta  elettronica  nel  quale  e'  fornita  al  mittente
documentazione  elettronica  attestante  l'invio  e  la  consegna  di
documenti informatici, di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  g),  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
      h) upload:  sistema  di  riversamento  informatico  diretto  su
server;
      i) firma digitale: firma  elettronica  avanzata  basata  su  un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al  titolare
tramite la  chiave  privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e  di  verificare  la
provenienza e l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un
insieme di documenti informatici;
      l) fascicolo informatico: versione  informatica  del  fascicolo
processuale, di cui all'art. 5 dell'allegato 2 «Norme di  attuazione»
del CPA e  di  quello  relativo  ad  atti  e  documenti  inerenti  lo
svolgimento dell'attivita' processuale;
      m) documento informatico: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1, comma
1, lettera p), del CAD;
      n) copia  informatica  di  documento  analogico:  il  documento
informatico  avente  contenuto  identico  a  quello   del   documento
analogico da cui e' tratto, di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera
i-bis), del CAD;
      o) copia per immagine su  supporto  informatico  del  documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici  a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui  all'art.  1,
comma 1, lettera i-ter), del CAD;
      p) copia informatica di  documento  informatico:  il  documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
      q) duplicato informatico:  il  documento  informatico  ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originario di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
      r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia
amministrativa - Servizio per l'informatica;
      s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e  privati,  interni
ed esterni,  abilitati  all'utilizzo  dei  servizi  telematici  della
Giustizia amministrativa e ad interagire con il  SIGA  con  modalita'
telematiche;  in  particolare  si  intende:  per  soggetti  abilitati
interni, i magistrati e il personale  degli  uffici  giudiziari;  per
soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del giudice, i difensori  e
le parti pubbliche e private;
      t) spam: messaggi indesiderati;
      u) software antispam:  software  che  permette  di  inibire  la
ricezione di e-mail indesiderate;
      v)  log:  documento  informatico  contenente  la  registrazione
cronologica  di  una  o  piu'   operazioni   informatiche,   generato
automaticamente dal sistema informatico.
                               Art. 2.

                       Ambito di applicazione

    1. Il presente allegato stabilisce  le  regole  tecnico-operative
previste dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la
realizzazione  del  processo  amministrativo   telematico,   mediante
l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede al  trattamento
dei dati con modalita' informatiche automatiche, ai  sensi  dell'art.
2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali.

Capo II
Il sistema informativo della Giustizia amministrativa

                               Art. 3.

               Organizzazione del sistema informativo
                   della Giustizia amministrativa

    1. Il SIGA e' organizzato in conformita'  alle  prescrizioni  del
CPA,  alle  disposizioni  di  legge   sul   processo   amministrativo
telematico, al CAD, al regolamento  (UE)  2016/679  e  al  codice  in
materia di protezione dei dati personali.
    2. Il responsabile del SIGA e' responsabile  della  gestione  dei
sistemi informativi della Giustizia amministrativa.
    3.  I  dati  del  SIGA  sono   custoditi   nella   infrastruttura
informatica gestita dalla Giustizia amministrativa che garantisce  la
sicurezza, la affidabilita', la riservatezza e la non modificabilita'
dei dati e dei documenti ivi contenuti,  ai  sensi  delle  specifiche
tecniche di cui all'art. 19.
                               Art. 4.

   Compiti del sistema informativo della Giustizia amministrativa

    1. Il SIGA gestisce con modalita' informatiche in ogni grado  del
giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione
del  procedimento  giurisdizionale,  la  tenuta  dei   registri,   il
deposito, la conservazione,  la  visualizzazione  e  l'estrazione  di
copie degli atti del fascicolo, la  pubblicazione  dei  provvedimenti
giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione  dei
fascicoli ed ogni altra attivita' inerente  o  comunque  connessa  al
processo amministrativo telematico.

Capo III
Il processo amministrativo telematico

                               Art. 5.

                        Fascicolo informatico

    1. Il fascicolo processuale e' tenuto sotto  forma  di  fascicolo
informatico.
    2.  Il  fascicolo  informatico  contiene  tutti  gli  atti,   gli
allegati, i documenti e i provvedimenti del  processo  amministrativo
in forma di documento informatico, ovvero le copie  per  immagine  su
supporto informatico dei medesimi atti.
    3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
      a) dell'ufficio titolare  del  ricorso,  che  sovrintende  alla
gestione  del  fascicolo   medesimo   e   cura   la   correttezza   e
l'aggiornamento dei dati ivi inseriti;
      b) del numero del ricorso;
      c) dell'oggetto sintetico del ricorso;
      d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
      e) dell'elenco  dei  documenti  in  esso  contenuti,  anche  se
depositati in forma cartacea ai sensi dell'art. 9, commi 8 e 9.
    4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti:
      a) i componenti del collegio e i suoi ausiliari, le parti  e  i
difensori  (tipologia  di  parte;  data  di  costituzione,  data   di
rinuncia; partita IVA/codice fiscale);
      b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella  precisa
indicazione  dei  provvedimenti  impugnati  e/o  dell'oggetto   della
domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso;
      c) le comunicazioni di segreteria nonche' le  ricevute  di  PEC
ovvero di deposito;
      d) le camere di consiglio e le udienze;
      e) i ricorsi collegati;
      f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico  di
provenienza,  in  caso  di  appello,   regolamento   di   competenza,
revocazione e negli altri casi previsti;
      g) i provvedimenti impugnati;
      h) le spese di giustizia;
      i) il patrocinio a spese dello Stato.
    5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo  di  ufficio
ed e' formato in modo da garantire  la  facile  reperibilita'  ed  il
collegamento degli atti ivi  contenuti  in  relazione  alla  data  di
deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti.
    6. Con le specifiche tecniche di cui all'art. 19 sono definite le
modalita' per il salvataggio dei  log  relativi  alle  operazioni  di
accesso al fascicolo informatico.
    7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di  tutti
gli atti del fascicolo redatti sotto forma di  documenti  informatici
e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri 3 dicembre  2013,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, e dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.
    8. Il segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la
regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti  secondo  quanto
indicato dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
                               Art. 6.

   Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari

    1.  I  registri  di  presentazione  dei  ricorsi  e  i   registri
particolari, di cui  agli  articoli  1  e  2  delle  disposizioni  di
attuazione  del  CPA  sono  gestiti   con   modalita'   informatiche,
assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della
data e  dell'oggetto  delle  registrazioni  e  l'identificazione  del
soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
    2. Sono gestiti con modalita' automatizzata,  in  particolare,  i
seguenti registri:
      a) registro generale dei ricorsi;
      b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
      c) processi verbali;
      d) provvedimenti dell'adunanza plenaria;
      e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
      f) provvedimenti monocratici (esclusi  i  decreti  cautelari  e
cautelari ante causam);
      g)  provvedimenti   cautelari   (decreti   cautelari,   decreti
cautelari ante causam, ordinanze cautelari);
      h) istanze di fissazione di udienza;
      i) istanze di prelievo.
                               Art. 7.

                      Provvedimenti del giudice

    1. I provvedimenti del giudice sono redatti  e  depositati  sotto
forma di documento informatico sottoscritto  con  firma  digitale.  I
provvedimenti  collegiali  sono  redatti  dall'estensore,  da  questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del  collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla segreteria per
il deposito.
    2. Il segretario di sezione  sottoscrive  con  la  propria  firma
digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito
nel  fascicolo  informatico,  alla  loro  contestuale   pubblicazione
mediante inserimento nel SIGA, nonche' alla loro pubblicita' sul sito
internet della Giustizia  amministrativa,  con  le  cautele  previste
dalla normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e,  in
particolare, nel rispetto degli  articoli  51  e  52  del  codice  in
materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni,
secondo le modalita'  stabilite  dalle  specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 19.
    3 Il deposito  del  documento  redatto  su  supporto  cartaceo  e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente  quando
il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado  di  ricevere  il  deposito  telematico  degli  atti  a   causa
dell'oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA. Analogamente
si procede nei casi in cui il responsabile del SIGA  attesta  che  il
sistema  informatico  non  e'  in  grado  di  ricevere  il   deposito
telematico degli atti a  causa  della  temporanea  impossibilita'  di
funzionamento del SIGA. In tali casi, il segretario di sezione,  dopo
avere proceduto alla sottoscrizione,  deposito  e  pubblicazione  del
documento con modalita' telematiche  ove  possibile  -  o  altrimenti
apponendovi la propria firma autografa e  procedendo  al  deposito  e
pubblicazione del provvedimento con modalita' analogiche -,  provvede
ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei  provvedimenti
depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.
    4. Il  deposito  dei  provvedimenti  con  modalita'  informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.
                               Art. 8.

Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

    1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in
cui e' il medesimo a provvedervi, mediante  apposizione  della  firma
digitale.
    2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto  cartaceo,
il difensore procede al deposito telematico della copia per  immagine
su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'art.
22, comma 2, del CAD con l'inserimento della  relativa  dichiarazione
nel medesimo o  in  un  distinto  documento  sottoscritto  con  firma
digitale.
    3. La procura alle liti si considera apposta  in  calce  all'atto
cui si riferisce:
      a) quando  e'  rilasciata  su  documento  informatico  separato
depositato con modalita' telematiche unitamente  all'atto  a  cui  si
riferisce;
      b) quando  e'  rilasciata  su  foglio  separato  del  quale  e'
estratta  copia  informatica,  anche  per  immagine,  depositato  con
modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
    4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano  conferite
su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico  file  copia
per immagine di tutte le procure.
                               Art. 9.

           Atti delle parti e degli ausiliari del giudice

    1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le
memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro
atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice,
sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con
firma digitale conforme ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD.
    2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli  atti
processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via
telematica.
    3. Il deposito degli atti e dei documenti  di  cui  al  comma  1,
effettuato mediante  posta  elettronica  certificata,  e'  tempestivo
quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta
di  avvenuta   accettazione,   ove   il   deposito   risulti,   anche
successivamente, andato a buon fine  secondo  quanto  previsto  dalle
specifiche tecniche di cui all'art. 19. Se al  mittente  perviene  il
messaggio di mancata consegna della PEC di deposito,  l'attivita'  di
deposito deve essere ripetuta con il medesimo  contenuto  e  ai  fini
della rimessione in termini da parte  del  giudice,  ove  la  mancata
consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve  essere
allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di
avvenuta accettazione generata tempestivamente.
    4. Nei casi in cui il  codice  prevede  il  deposito  di  atti  o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda  in
Camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematiche
deve avvenire entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito.
    5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il  deposito
degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante  l'invio  di
piu' messaggi di  posta  elettronica  certificata.  In  tal  caso  il
deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona  con  la  generazione
dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la  disposizione  di
cui al secondo periodo del comma 3.
    6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche  o  per  la  particolare
dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante  PEC
ad  esso  puo'  procedersi  mediante  upload   attraverso   il   sito
istituzionale. In tal caso, ai fini  del  rispetto  dei  termini,  il
deposito  si  considera  perfezionato  all'atto  della  registrazione
dell'invio da parte del SIGA.
    7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al  comma
1,  attestata  da   un   successivo   messaggio   PEC   di   avvenuta
protocollazione, e' effettuata secondo le specifiche tecniche di  cui
all'art. 19.
    8. Nel corso del giudizio, il  giudice  puo',  per  specifiche  e
motivate ragioni tecniche, ordinare  o  autorizzare  il  deposito  di
copia cartacea o su supporto informatico ovvero su  diverso  supporto
di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione  del
deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con  le  stesse
modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di  documenti
ai sensi dell'art. 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei casi  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  15
luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal  deposito  telematico
di cui all'art. 136, comma 2, del CPA.
    9. Nei casi di  oggettiva  impossibilita'  di  funzionamento  del
SIGA, attestata dal responsabile del  SIGA  secondo  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 3, e, negli altri casi di cui al comma 8, gli atti
e documenti depositati  in  formato  cartaceo  sono  acquisiti  dalla
segreteria dell'ufficio giudiziario,  che,  salva  la  ricorrenza  di
ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del  presidente
nei casi  di  cui  all'art.  136,  comma  2,  del  CPA,  provvede  ad
effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale, ai sensi dell'art. 22 del CAD.
    10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali
non e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma  9
sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che  riporta  gli
elementi identificativi del procedimento  nel  cui  ambito  e'  stato
operato il  deposito.  Tale  fascicolo  forma  parte  integrante  del
fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di  cui
all'art. 5 delle disposizioni di attuazione del CPA.
    11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il
deposito di cui al presente  articolo  sono  pubblicati  sul  portale
internet della Giustizia amministrativa.
                              Art. 10.

                         Atti del segretario

    1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e  dei  procedimenti
in camera  di  consiglio,  redatto  come  documento  informatico,  e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera
di consiglio e  dal  segretario  di  udienza  ed  e'  conservato  con
modalita' informatiche.
    2. Gli  atti  redatti  dal  segretario  dell'ufficio  giudiziario
riguardanti  ogni  singolo  giudizio  sono  sottoscritti  con   firma
digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.
    3. Con le stesse  modalita'  si  procede  per  la  redazione  del
processo verbale nei casi di cui all'art. 10, comma  2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
    4. Nei casi di impossibilita' di funzionamento del SIGA attestati
dal responsabile del SIGA il processo verbale dell'udienza pubblica e
della camera di consiglio, nonche' gli atti  redatti  dal  Segretario
dell'ufficio giudiziario  riguardanti  ogni  singolo  giudizio,  sono
sottoscritti con firma autografa e degli stessi viene prodotta  copia
informatica nei formati stabiliti dalle specifiche  tecniche  di  cui
all'art. 19. Tali  copie  sono  inserite  nel  fascicolo  informatico
subito dopo la cessazione dell'indisponibilita' di SIGA.
                              Art. 11.

      Formato degli atti, dei documenti e modalita' di deposito

    1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle  copie
informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo,
nonche' le modalita' di deposito di atti, documenti  e  verbali  sono
stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
                              Art. 12.

        Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche

    1.  La   trasmissione   telematica   da   parte   dei   tribunali
amministrativi regionali  e  del  Tribunale  regionale  di  giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo  informatico  di
primo grado al  Consiglio  di  Stato  o  al  Consiglio  di  giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, tramite  SIGA,  avviene  con
modalita'  finalizzate  ad  assicurarne  la   data   certa,   nonche'
l'integrita',  l'autenticita'  e  la  riservatezza   secondo   quanto
stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
    2. La trasmissione del fascicolo informatico o  di  singoli  atti
dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,
in ogni stato e grado del giudizio,  per  via  telematica  su  canale
sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa.
    3.  Ove   formato,   viene   altresi'   trasmesso   agli   organi
giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo  cartaceo  di  cui
all'art. 9, comma 10.
                              Art. 13.

                  Comunicazioni per via telematica

    1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate  esclusivamente
con  modalita'  telematiche,  nei  confronti  di   ciascun   avvocato
componente  il  collegio  difensivo  ovvero,  alternativamente,   nei
confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente  nominato,  agli
indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello
Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono  effettuate
ai sensi dell'art. 47, comma 1, del  CAD,  attraverso  canale  sicuro
oppure attraverso cooperazione applicativa.
    2. Le comunicazioni di  segreteria  sono  altresi'  effettuate  a
mezzo PEC nei confronti di qualsiasi  soggetto  tenuto  per  legge  a
dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai  pubblici  elenchi,
da acquisirsi secondo le modalita' di cui alle specifiche tecniche di
cui all'art. 19.
    3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'art. 16,
comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  e  successive
modificazioni.
    4.  Con  modalita'   telematiche   si   procede   altresi'   alle
comunicazioni nei confronti di qualsiasi  soggetto  processuale  che,
pur non essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' stato incardinato  il  ricorso
di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con  PEC.  In  tal  caso   e'
specificamente  indicato  l'indirizzo  PEC  al  quale  si   intendono
ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per  cui
tale comunicazione e' resa.
    5. Le comunicazioni di cui ai commi da  1  a  4  sono  effettuate
mediante  invio  di  un  messaggio  dall'indirizzo  PEC  dell'ufficio
giudiziario  mittente,  secondo  quando  precisato  nelle  specifiche
tecniche di cui  all'art.  19,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata del destinatario.
    6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario
si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna  da  parte  del  gestore  di  posta  elettronica
certificata del destinatario  e  produce  gli  effetti  di  cui  agli
articoli 45 e 48 del CAD.
    7.  Qualora  non  sia  possibile  procedere  alla   comunicazione
telematica per cause imputabili  al  malfunzionamento  del  SIGA,  il
segretario della sezione procede ad  effettuare  la  comunicazione  a
mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo le
modalita' descritte nell'art. 45 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.
    8. Le ricevute di avvenuta  consegna  e  gli  avvisi  di  mancata
consegna sono conservati nel fascicolo informatico.
    9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a  buon
fine per causa imputabile al destinatario, attestata  dalla  ricevuta
di mancata consegna secondo quanto  previsto  dalle  regole  tecniche
della posta elettronica certificata di cui al  decreto  del  Ministro
per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la  comunicazione  si
ha per eseguita con  il  deposito  del  provvedimento  nel  fascicolo
informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19.
    10. La comunicazione di un atto che contiene i dati personali  di
cui all'art. 9  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e' effettuata per estratto
con  contestuale  messa  a  disposizione  dell'atto   integrale   nel
fascicolo elettronico  accessibile  agli  aventi  diritto  attraverso
l'apposita sezione del portale dei servizi telematici, con  modalita'
tali da garantire l'identificazione  dell'autore  dell'accesso  e  la
tracciabilita' delle relative  attivita',  secondo  quanto  stabilito
dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
    11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
comunicazioni di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  fatta  eccezione  per  le
comunicazioni  all'istante  o  al  concessionario  che  non   abbiano
espressamente dichiarato  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  con
modalita' telematica.
                              Art. 14.

                  Notificazioni per via telematica

    1. I difensori possono eseguire la notificazione a  mezzo  PEC  a
norma dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
    2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni  non
costituite in giudizio  sono  eseguite  agli  indirizzi  PEC  di  cui
all'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive modificazioni, fermo quanto previsto dal regio decreto  30
ottobre 1933, n. 1611.
    3. Ai fini della prova in giudizio della  notificazione  a  mezzo
PEC, le ricevute di  avvenuta  consegna  contengono  anche  la  copia
completa del messaggio di posta elettronica  certificata  consegnato,
secondo quanto  previsto  nell'art.  6,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
    4. Le ricevute di cui all'art. 3-bis, comma  3,  della  legge  21
gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma  5
dello stesso  articolo  e  la  procura  alle  liti  sono  depositate,
unitamente al ricorso,  agli  altri  atti  e  documenti  processuali,
esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
    5. Qualora  la  notificazione  non  sia  eseguita  con  modalita'
telematiche,  la  copia  informatica   degli   atti   relativi   alla
notificazione  deve  essere  depositata  nel  fascicolo   informatico
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
In tale caso l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del  CAD
e'  operata  con  inserimento  della  dichiarazione  di   conformita'
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.
    6. Nei casi di cui al comma 1, la prova  della  notificazione  e'
fornita  con  modalita'  telematiche.  Qualora  tale  prova  non  sia
possibile per effetto della indisponibilita' del SIGA, resa  nota  ai
difensori con le modalita' definite dal responsabile del  SIGA  anche
attraverso il sito web della Giustizia amministrativa,  il  difensore
procede ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis,  della  legge  21  gennaio
1994, n. 53. In tal  caso,  la  segreteria  dell'ufficio  giudiziario
presso cui l'atto notificato e' depositato procede tempestivamente ad
estrarre  copia   informatica   degli   atti   depositati   ai   fini
dell'inserimento nel fascicolo informatico.
    7. Nei casi di cui all'art. 129, comma 3, lettera a), del CPA, il
ricorso redatto nella forma del  documento  informatico  puo'  essere
notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 3-bis
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in  quanto  compatibile,  secondo
quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
                              Art. 15.

    Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

    1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della
PEC a fini processuali, fermi  restando  gli  obblighi  previsti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal
decreto del Ministro per l'innovazione e  le  tecnologie  2  novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  266  del  15  novembre
2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
      a)  utilizzano  software  antispam  idonei   a   prevenire   la
trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
      b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza  di  virus
informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
      c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute  di  avvenuta
consegna  dei  messaggi  trasmessi   al   dominio   della   Giustizia
amministrativa;
      d)  dispongono  di  uno  spazio-disco  minimo,  definito  nelle
specifiche tecniche di cui all'art. 19;
      e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica  della
effettiva  disponibilita'  dello   spazio   della   casella   PEC   a
disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della  casella
stessa.
                              Art. 16.

 Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale

    1. La parte interessata procede alla  richiesta  di  rilascio  di
duplicato informatico o di copia  informatica,  anche  per  immagine,
degli atti  contenuti  nel  fascicolo  informatico,  alla  segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso.
    2. La segreteria dell'ufficio  giudiziario  comunica  alla  parte
richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio,  con  mezzi
telematici.
    3. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema  informatico  per  consentire  il  versamento
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
    4.  La  ricevuta  telematica  e'   associata   all'identificativo
univoco.
    5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo
avviene di norma  a  mezzo  PEC  con  invio  all'indirizzo  di  posta
elettronica  certificata  del  richiedente,  secondo  le   specifiche
tecniche di cui all'art. 19.
    6. La conformita' dell'atto all'originale  digitale  o  analogico
contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione
della PEC da parte del  segretario,  con  apposizione  della  propria
firma  digitale,  o,  nel  caso  di  rilascio  cartaceo,  con   firma
autografa. Qualora siano richieste piu' copie  del  medesimo  atto  o
documento, la conformita' deve  essere  attestata  separatamente  per
ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC.
    7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e'
dovuto quando la copia e'  estratta  dal  fascicolo  informatico  dai
soggetti abilitati ad accedervi.
                              Art. 17.

                  Accesso al fascicolo informatico

    1. L'accesso  al  fascicolo  informatico  dei  procedimenti  come
risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle  specifiche
tecniche di cui  all'art.  19,  e'  consentito  al  presidente  o  al
magistrato  delegato  per  i  provvedimenti  monocratici,  a  ciascun
componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma
2, agli ausiliari del giudice.
    2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione
nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa  dal
giudice.
    3. L'accesso  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'  consentito  ai
difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle  parti
personalmente nonche', previa autorizzazione del  giudice,  a  coloro
che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
    4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei
procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione,  a  cura
di parte, di copia  della  delega  stessa,  o  di  dichiarazione  del
sostituto da cui  risulti  il  conferimento  di  delega  verbale,  al
responsabile dell'ufficio giudiziario, che  provvede  ai  conseguenti
adempimenti. L'accesso e' consentito fino  alla  comunicazione  della
revoca della delega.
    5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,
e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche  di  cui  all'art.
19.
    6.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  3,  gli  avvocati  e   i
procuratori dello Stato  accedono  alle  informazioni  contenute  nei
fascicoli dei procedimenti nei quali e'  parte  un  soggetto  che  si
avvale o puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
    7. L'identificazione informatica dei soggetti cui  e'  consentito
l'accesso ai sensi  del  presente  articolo  avviene  in  conformita'
all'art. 64 del CAD secondo le modalita'  previste  dalle  specifiche
tecniche di cui all'art. 19.
                              Art. 18.

                      Servizi di consultazione

    1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze  e
le altre decisioni depositate nel  fascicolo  informatico  sono  resi
accessibili, nei termini di cui  all'art.  56  del  CAD,  tramite  il
portale dei servizi  telematici  della  Giustizia  amministrativa  ai
sensi degli articoli 51 e 52 del codice in materia di protezione  dei
dati personali, e successive modificazioni, secondo quanto  stabilito
nelle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
                              Art. 19.

                         Specifiche tecniche

    1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente  allegato
sono disciplinate nell'allegato 2.
    2. I parametri  tecnici  sono  adeguati  ed  aggiornati  in  base
all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile  del  SIGA,
previa comunicazione  al  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa,  sentita   l'Agenzia   per   l'Italia   digitale   e,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei  dati  personali,
sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  e  le
modifiche   sono   pubblicate   sul   sito   web   della    Giustizia
amministrativa.
                              Art. 20.

                 Verifica dello stato di attuazione
               del processo amministrativo telematico

    1. Il responsabile del SIGA trasmette,  con  cadenza  semestrale,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato
di attuazione del processo  amministrativo  telematico,  prospettando
eventuali ragioni di modifica del presente  allegato,  previa  intesa
con il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
                              Art. 21.

                         Disposizioni finali

    1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni  del
presente allegato si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data  di
introduzione del processo amministrativo telematico.
                                                           Allegato 2

                         SPECIFICHE TECNICHE
                      (ART. 19 DELL'ALLEGATO 1)

                               Art. 1.

                             Definizioni

    1. Ferme le definizioni di cui all'art.  1  dell'allegato  1,  ai
fini del presente allegato si intende per:
      a)    amministrazione:    organizzazione    della     Giustizia
amministrativa;
      b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito  denominato
CAD:  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   e   successive
modificazioni;
      c) allegato 1: l'allegato 1 al presente decreto;
      d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013: regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,
44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;
      e)  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
novembre  2014:   regole   tecniche   in   materia   di   formazione,
trasmissione,  copia,  duplicazione,   riproduzione   e   validazione
temporale  dei  documenti  informatici  nonche'   di   formazione   e
conservazione   dei    documenti    informatici    delle    pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis,  23-ter,  40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;
      f)  sito  istituzionale:  il  sito  internet  della   Giustizia
amministrativa www.giustizia-amministrativa.it
      g)  portale  dell'avvocato:  sezione  del  sito   istituzionale
attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al SIGA;
      h) portale  del  magistrato:  sezione  del  sito  istituzionale
attraverso il quale i  magistrati  hanno  accesso  alle  informazioni
contenute nel SIGA;
      i)  cooperazione  applicativa:  sistema  di  scambio  di   dati
strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio
tra amministrazioni;
      l) upload: sistema  di  riversamento  informatico  diretto  sul
server del SIGA;
      m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer)
protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel
web;
      n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di  firma
digitale che consente l'identificazione dell'autore del  documento  e
delle informazioni nello stesso contenute;
      o) pubblici elenchi: gli  elenchi  di  indirizzi  PEC  indicati
nell'art.  16-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  17
dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 28 del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120;
      p) ReGIndE: Registro generale degli indirizzi elettronici;
      q) registro delle PP.AA.: registro contenente gli indirizzi PEC
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 16, comma 12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
modificato dall'art. 28 del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
      r)  PDF  (Portable  Document  Format):  formato  di   documento
digitale;
      s) RTF (Rich Text Format): formato di  documento  digitale  con
formattazione;
      t) TXT: estensione di file  di  testo  destinato  alla  lettura
senza formattazione;
      u) XML  (eXtensible  Markup  Language):  formato  di  documento
digitale che consente  di  definire  il  significato  degli  elementi
contenuti in un testo;
      v) SPC: Sistema pubblico di connettivita';
      z) ModuloDepositoRicorso: modello  PDF,  messo  a  disposizione
dall'amministrazione per  il  deposito,  in  unico  contenitore,  del
ricorso e dei suoi allegati;
      aa)  ModuloDepositoAtto:  modello  PDF,  messo  a  disposizione
dall'amministrazione per il deposito,  in  unico  contenitore,  degli
atti successivi al ricorso.
                               Art. 2.

          Organizzazione del SIGA - art. 3 dell'allegato 1

    1. Il SIGA si avvale un'infrastruttura distribuita  nel  rispetto
delle linee guida emanate dall'AgID.
    2.  Il  collegamento  informatico  tra  gli   uffici   giudiziari
dislocati sul territorio, i magistrati e il  personale  addetto  alle
segreterie avviene tramite Servizio pubblico di connettivita'.
    3.  Il  sito  istituzionale  della  GA   e'   ospitato   in   una
infrastruttura cloud nel rispetto delle linee guida AgID.
    4. Il segretario generale della Giustizia amministrativa emana le
direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.
    5. L'amministrazione assicura la conservazione  dei  dati  e  dei
documenti,   garantendone   le   caratteristiche   di   autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione
di quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del  CAD,  e  nel  rispetto
delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE)  n.  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,  nonche'
nel rispetto dell'art. 12 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 13 novembre 2014.
    L'archiviazione,  la  conservazione  e   la   reperibilita'   dei
provvedimenti  giurisdizionali  redatti  sotto  forma  di   documenti
informatici  e'  assicurata  nei  modi  previsti  dal   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  3  dicembre  2013  e  dalle
relative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto degli  articoli
2 e 20 del CAD nonche'  della  disciplina  rilevante  in  materia  di
tutela dei dati personali.
    6.  Il  SIGA  prevede  l'archiviazione,  la  conservazione  e  la
reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi  di  oggettiva
impossibilita' e di impossibilita' temporanea  di  funzionamento  del
SIGA, anche ai fini di cui all'art. 9, comma 9 dell'allegato 1 per  5
anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
    7. Ai fini  di  cui  ai  commi  5  e  6,  il  responsabile  della
conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento  dei
dati  personali,  con  il  responsabile  della  sicurezza  e  con  il
responsabile del SIGA, oltre che con il responsabile  della  gestione
documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove
nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
                               Art. 3.

     Fascicolo processuale informatico - art. 5 dell'allegato 1

    1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio  e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.
    2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal SIGA al
momento del perfezionamento del deposito telematico,  secondo  quanto
specificato dall'art. 6.
    3. In caso di deposito di istanza di misure  cautelari  anteriori
alla causa, il numero di ricorso  viene  attribuito  al  momento  del
deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.
    4. Le istanze di  misure  cautelari  anteriori  alla  causa  e  i
relativi decreti sono conservati in apposita sezione del  SIGA,  dove
sono accessibili e visualizzabili  dai  soggetti  abilitati  fino  al
deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono
successivamente inseriti.
    5.  Il  SIGA  gestisce  in  una  apposita  area   del   fascicolo
informatico la relata di notifica  comprendente  il  dettaglio  delle
notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in  formato
digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.
    6. Ciascun atto  pervenuto  unitamente  al  ricorso  introduttivo
viene   protocollato   singolarmente   all'interno   del    fascicolo
informatico.
    7. Tutti gli atti e  documenti  depositati  successivamente  sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno  del  medesimo
fascicolo.
    8. Il fascicolo processuale informatico  contiene,  altresi',  un
estratto  del  verbale  d'udienza,  in  formato   PDF,   sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento  del  giudice  o  dei  suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi  consentiti,  quale  copia
informatica di originale cartaceo,  protocollati  dal  SIGA  in  modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e  i
provvedimenti sono  gestiti  nella  duplice  versione  «originale»  e
«oscurata».
    9. Le operazioni di accesso al fascicolo  informatico  consentite
ai   soggetti   abilitati   sono   registrate   e   conservate    con
caratteristiche di inalterabilita' ed  integrita',  per  cinque  anni
dalla definitivita' del provvedimento che conclude  il  procedimento,
in un  apposito  file  di  log.  Quanto  agli  accessi  dei  soggetti
abilitati esterni,  il  file  di  log  contiene  almeno  le  seguenti
informazioni:
      a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
      b)  il  riferimento  al  documento  informatico   prelevato   o
consultato identificativo di registrazione del documento  informatico
nell'ambito del sistema documentale;
      c) la data  e  l'ora  dell'accesso;  quanto  agli  accessi  dei
soggetti  abilitati  interni  il  file  di  log   contiene   i   dati
identificativi del soggetto che accede e i dati di cui  alle  lettere
b) e c), nonche' le informazioni relative  alle  eventuali  modifiche
apportate durante l'accesso.
    10.  Il  SIGA  contempla  funzionalita'  automatizzate   per   il
controllo  della  regolarita',  anche  fiscale,  degli  atti  e   dei
documenti depositati da ciascuna parte.
                               Art. 4.

   Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari
                      - art. 6 dell'allegato 1

    1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri  particolari  di
cui all'art. 6 dell'allegato 1, prodotti in formato PDF dal  sistema,
sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti  abilitati
nel SIGA secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2
del presente allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per
la protezione dei dati personali.
    2. Il  SIGA  assicura  la  verifica  di  integrita'  degli  atti,
documenti e provvedimenti e della rispondenza  della  firma  digitale
apposta su  di  essi  ai  requisiti  di  cui  all'art.  24  del  CAD,
subordinando all'esito positivo di tale controllo  le  operazioni  di
acquisizione e registrazione.
                               Art. 5.

            Provvedimenti del giudice in formato digitale
                      - art. 7 dell'allegato 1

    1. I magistrati utilizzano per la redazione  e  il  deposito  dei
provvedimenti  giurisdizionali  in  formato   digitale   il   sistema
denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione
software inserita su supporto rimovibile e protetto ovvero  integrata
nel SIGA.
    2. I provvedimenti sono redatti quali documenti  informatici,  in
formato PDF, ottenuto da una  trasformazione  di  documento  testuale
senza restrizioni per le  operazioni  di  selezione  e  copia  parti,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto  delle
disposizioni del CAD.
    3.   La   «Scrivania   del   magistrato»,   attraverso   apposita
funzionalita', consente al magistrato di disporre  l'oscuramento  dei
dati personali ai  sensi  delle  disposizioni  del  Codice  dei  dati
personali.
    4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso  la
rete interna della  Giustizia  amministrativa  ovvero,  dall'esterno,
attraverso VPN, al gestore documentale di SIGA e sono conservati  con
le modalita' di cui all'art. 2.
    5.  Il  segretario  della  sezione   pubblica   digitalmente   il
provvedimento   giurisdizionale,    depositandolo    nel    fascicolo
informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a  disposizione
dal sistema.
    6. All'atto della pubblicazione  nel  fascicolo  informatico,  il
SIGA assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento.
    7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato  aperto,  e'
contestualmente  inserita  nel  sito   istituzionale   della   copia,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia  di  tutela
dei  dati  personali  e  con  modalita'  tali   da   precluderne   la
indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.
    8.  Le  funzionalita'  di  cui  al  comma   5   sono   consentite
esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono  a  cio'
abilitati, in base alle direttive impartite dal  segretario  generale
della Giustizia amministrativa, mediante  credenziali  basate  su  un
sistema  di  identificazione  personale,  secondo   quanto   previsto
dall'art. 14.
    9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema
informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia  fatto
in  forma  cartacea,  la  segreteria  provvede  ad   estrarre   copia
informatica del  documento  cartaceo  e,  dopo  averne  attestata  la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel SIGA utilizzando l'apposita funzione di caricamento. Nei medesimi
casi di mancato funzionamento del  SIGA,  ove  la  pubblicazione  dei
provvedimenti  giurisdizionali  non  possa  avvenire  con   modalita'
telematiche, la segreteria  vi  procede  con  modalita'  cartacee  e,
successivamente,  procede  all'inserimento   nel   SIGA   utilizzando
l'apposita funzione di caricamento, subito dopo  la  conclusione  del
predetto mancato funzionamento.
    10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui  al
comma  9,  la  copia  informatica  del  provvedimento  cartaceo  sono
pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.
                               Art. 6.

              Redazione e deposito degli atti digitali
                      - art. 9 dell'allegato 1

    1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi  allegati,
nei formati di cui all'art. 12, e' effettuato utilizzando  il  modulo
denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal sito istituzionale,
da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
    2. Il deposito degli atti successivi al  ricorso  introduttivo  e
dei relativi allegati, nei formati di cui all'art.  12,  si  effettua
utilizzando   l'apposito   modulo,   denominato   ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal sito istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il
numero di  ricorso  generale  attribuito  dal  SIGA  al  momento  del
deposito del ricorso introduttivo.
    3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi  allegati,
nonche'  degli  altri  atti  processuali,  puo'   essere   effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche  nel  caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta.
    4. Il  ModuloDepositoRicorso  e  il  ModuloDepositoAtto  sono  in
formato PDF, sottoscritti con firma digitale PadES.
    5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in  un  unico  contenitore.  La
firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti  i
documenti in essi contenuti.
    6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti.  Il  SIGA  prevede  funzionalita'  per   la   verifica   e
l'integrazione  delle  informazioni  da  parte   del   personale   di
segreteria.
    7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei  relativi  allegati  e
degli altri atti di parte si effettua  tramite  PEC,  secondo  quanto
indicato dall'art. 7.
    8. Nel caso in cui non  sia  possibile,  per  comprovate  ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal  messaggio  di  cui
all'art. 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da
depositare superi i 30  mb,  e'  consentito  il  caricamento  diretto
attraverso il sito istituzionale (upload),  secondo  quanto  indicato
dall'art. 8.
    9.  Il  deposito  dell'atto  introduttivo  e  degli  altri   atti
processuali  da  parte  dell'Avvocatura  dello  Stato   avviene   con
modalita' di cooperazione applicativa secondo quando  previsto  dalle
linee guida per l'interoperabilita' tra sistemi emanate da AgID.
    10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del
sistema   informatico   o   nelle   ulteriori   ipotesi    consentite
dall'allegato 1, il deposito del  provvedimento  giurisdizionale  sia
eseguito in forma  cartacea,  salve  ragioni  tecniche  ostative,  la
segreteria provvede  ad  estrarre  copia  informatica  del  documento
cartaceo e, dopo averne attestata la  conformita'  all'originale  con
firma  digitale,  procede  all'inserimento   nel   SIGA   utilizzando
l'apposita funzione di caricamento.
                               Art. 7.

            Deposito tramite PEC - art. 9 dell'allegato 1

    1. L'invio  tramite  PEC  dell'atto  introduttivo,  dei  relativi
allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella  PEC
individuale dell'avvocato  difensore  alla  casella  PEC  della  sede
giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale,  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 6, comma 3.
    2. L'avvocato che utilizza la PEC  deve  abilitare  l'opzione  di
«ricevuta completa» sulla propria casella PEC  prima  di  inviare  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
    3. L'avvocato riceve automaticamente:
      a)  dal  proprio  gestore,  un  messaggio   PEC   di   avvenuta
accettazione della PEC di deposito,  con  indicazione  della  data  e
dell'ora di accettazione;
      b)  successivamente,  dal   gestore   dell'amministrazione   un
messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.
    4. Il SIGA invia all'avvocato, entro  le  ore  24,00  del  giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta  consegna,
un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione  di  deposito»,
che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo  di  protocollo
assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi  con  il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
    5. Ai fini  del  rispetto  dei  termini  processuali,  una  volta
ricevuto il messaggio di cui al comma 4,  il  deposito  si  considera
effettuato nel momento in  cui  e'  stata  generata  la  ricevuta  di
accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a).
    6.  Il  messaggio  di  registrazione  di  deposito  contiene   le
indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate
nel deposito.
    7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal SIGA a causa  del
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a
mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4,  un  messaggio  di
«mancato  deposito»,  attestante  il  mancato   perfezionamento   del
deposito.
    8. L'avvenuta registrazione del deposito puo'  essere  verificata
anche attraverso l'apposita funzione del portale dell'avvocato.
    9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite  di  capacita'  della
casella di posta  certificata  del  mittente,  il  SIGA  consente  il
frazionamento del deposito del ricorso introduttivo  e  dei  relativi
allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito
l'indice di tutti i  documenti  in  corso  di  deposito,  mentre  nei
successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.
    10. Qualora il deposito del  ricorso  introduttivo  sia  fatto  a
mezzo PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'art.  6,  comma
8, il deposito dei relativi allegati nonche' degli atti successivi al
primo anche tramite upload.
                               Art. 8.

          Deposito tramite upload - art. 9 dell'allegato 1

    1. Il deposito con upload e' consentito  tramite  canale  sicuro,
nei casi di cui all'art. 6, comma 8, mediante  collegamento  al  sito
istituzionale,   nell'apposita   sezione   presente    nel    portale
dell'avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito
atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
    2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha  consentito  il
deposito  mediante  PEC  e  digitare  il  codice  identificativo  del
messaggio di mancato deposito.
    3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia  il
ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione
presente  nel  sito  istituzionale.  Il  SIGA  genera  un  messaggio,
immediatamente visualizzabile, di ricezione.
    4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito  con
upload si  considera  effettuato  nel  momento  in  cui  il  SIGA  ha
registrato l'invio del ricorso o degli  altri  atti  processuali,  ai
sensi del comma 3.
    5. Il SIGA consente la stampa del messaggio di ricezione, di  cui
al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data  e  dell'ora
del deposito.
    6. Il deposito ricevuto e' inserito automaticamente nel SIGA  che
prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delle  informazioni
necessarie  per  la  corretta  gestione  procedurale  a  cura   della
segreteria.
    7. La segreteria della sede giudiziaria adita invia  all'avvocato
entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione
del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione
deposito,  che  riporta  l'indicazione  del  numero  progressivo   di
protocollo assegnato  e  l'elenco  di  tutti  gli  atti  e  documenti
depositati con upload.
    8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal SIGA a causa  del
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il  S.I.G.A  segnala
il mancato deposito, evidenziando le anomalie  di  carattere  tecnico
riscontrate.
    9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali
puo' essere verificato attraverso  l'apposita  funzione  del  portale
dell'avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione  della
PEC di cui al comma 7.
    10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia  fatto,  nei
casi di cui  all'art.  6,  comma  8,  a  mezzo  upload,  e'  comunque
consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti
successivi a mezzo PEC.
                               Art. 9.

      Deposito degli atti digitali degli ausiliari del giudice
          e degli atti delle parti - art. 9 dell'allegato 1

    1. Il deposito degli atti  processuali  in  formato  digitale  da
parte degli ausiliari del giudice e delle  amministrazioni  pubbliche
alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei
formati di cui all'art. 12, con le modalita' descritte dagli articoli
7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in  formato  PDF,  scaricabili
dal sito istituzionale, in cui deve essere  indicato  il  numero  del
ricorso introduttivo.
    2. La segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del  giudice,
le   credenziali   per   accedere   alle   informazioni    necessarie
all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali  credenziali  sono
generate automaticamente dal SIGA e  associate  in  modo  univoco  al
provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.
    3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata  a  stare  in
giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso  introduttivo
e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui  agli
articoli 7 e 8.
    4. Ai fini di cui al comma  3,  la  parte  deve  dotarsi  di  una
casella PEC, nonche' di firma  digitale.  Qualora  intenda  avvalersi
della modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui  all'art.
6, comma 8, la parte  richiede  le  credenziali  di  accesso  con  le
modalita' di cui all'art. 17, comma 12.
                              Art. 10.

            Atti del segretario - art. 10 dell'allegato 1

    1. Gli atti di cui all'art. 10 dell'allegato  1  vengono  redatti
dal segretario utilizzando  apposita  funzionalita'  del  SIGA,  alla
quale egli accede con le proprie credenziali.
    2. Gli atti di  cui  al  comma  1,  prodotti  in  formato  PDF  e
sottoscritti  con  firma  digitale,  sono  inseriti   nei   fascicoli
informatici nonche' nella  sezione  del  SIGA  denominata  «udienze»,
accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e  sono  conservati
con le modalita' di cui all'art. 2.
                              Art. 11.

        Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche
                      - art. 12 dell'allegato 1

    1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo  grado  con
modalita' telematiche da parte dei tribunali amministrativi regionali
e  del  Tribunale   regionale   di   giustizia   amministrativa   del
Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per  la  Regione  Siciliana,  avviene,  tramite  SIGA,
mediante accesso diretto al fascicolo di primo  grado  da  parte  dei
soggetti abilitati.
    2. La trasmissione del fascicolo informatico o  di  suoi  singoli
atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al
comma 1 avviene,  in  ogni  stato  e  grado  del  giudizio,  per  via
telematica  con  le  modalita'  stabilite  in  virtu'   di   apposite
convenzioni  stipulate  dal  Segretariato  generale  della  giustizia
amministrativa.
                              Art. 12.

           Formato degli atti e dei documenti processuali
                      - art. 11 dell'allegato 1

    1. L'atto del processo in forma  di  documento  informatico  puo'
essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:
      a) PDF - PDF/A  ottenuto  da  trasformazione  di  un  documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di  selezione  e  copia
parti. Non e' ammessa la  scansione  di  copia  per  immagine,  fatta
eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;
      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
      c) testo formattato (estensione RTF);
      d)  archivio  compresso  WinZip  (estensione  zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
    2. I formati indicati non devono contenere  restrizioni  al  loro
utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
    3. I documenti allegati e la procura  alle  liti  possono  essere
depositati esclusivamente nei seguenti formati:
      a) PDF ottenuto da trasformazione  di  un  documento  testuale,
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
      c) Extended Markup Language (estensione xml);
      d) immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
      e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche' contenenti
file nei formati di cui alle lettere precedenti;
      f)  archivio  compresso  WinZip  (estensione  zip)   o   WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere  da  a)  a  f)  del
presente comma.
    4. I documenti digitali possono essere depositati in  un  formato
diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato  e'
richiesto da specifiche disposizioni normative.
    5. Il deposito di atti e  documenti  in  formato  immagini  e  di
documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e'
ammesso esclusivamente nel caso in cui i  documenti  originali  siano
disponibili solo in versione cartacea.
    6. La struttura del documento con firma digitale e' PadES-BES.
    7. La modalita' di apposizione della firma digitale o della firma
elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple»  e  prevede  che
uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo
stesso documento. Il sistema  consente  anche  l'apposizione  di  una
firma singola.
                              Art. 13.

                  Comunicazioni per via telematica
                      - art. 13 dell'allegato 1

    1. Le comunicazioni di  segreteria  nei  confronti  di  qualsiasi
soggetto  tenuto  per  legge  a  dotarsi  di  PEC   sono   effettuate
esclusivamente   con   modalita'    telematiche,    avvalendosi    di
funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC
individuali  risultanti  dai  pubblici  elenchi.   Le   comunicazioni
avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito,
che rilascia e  gestisce  appositi  indirizzi  di  PEC,  dedicati  in
maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'.
    2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC
utilizzando gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di  cui
all'art. 1, lettera o), del presente allegato. L'accesso ai  registri
formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonche'  presso
il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le
modalita' tecniche concordate con i medesimi Ministeri.
    3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei  confronti  dell'Avvocatura
dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede  in  cooperazione
applicativa, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CAD  e  delle  linee
guida in materia di interoperabilita' emanate da AgID.
    4. In tutti i casi in cui il codice del  processo  amministrativo
prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,
questa avviene mediante messaggio  PEC  contenente  gli  estremi  del
provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e'  visualizzabile
nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area  pubblica  del  sito
istituzionale della Giustizia amministrativa.
    5. La comunicazione di segreteria e' allegata in formato  PDF  al
messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.
    6. Le ricevute di consegna e di mancata  consegna  sono  di  tipo
completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati  di
certificazione del gestore certificato del destinatario.
    7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna,  elaborate  dal
SIGA, sono conservate nel fascicolo informatico.
    8. Qualora la comunicazione non  possa  essere  eseguita  per  un
errore  non  superabile  imputabile   al   sistema,   l'invio   della
comunicazione viene ripetuto  e,  in  caso  di  ulteriore  avviso  di
mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla  segreteria
a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilita', si procede  secondo
le modalita' di cui all'art. 45 delle disposizioni di attuazione  del
Codice di procedura civile.
    9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a  buon
fine per cause  imputabili  al  destinatario,  come  attestato  dalla
ricevuta di mancata consegna, la comunicazione  si  ha  per  eseguita
presso la segreteria dell'ufficio giudiziario  presso  cui  pende  il
ricorso.  Il  SIGA  consente  al  difensore,  attraverso  il  portale
dell'avvocato  ovvero  attraverso  ulteriori  modalita'  telematiche,
successivamente  definite  e  che  verranno  rese   note   sul   sito
istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione.
    10. La comunicazione che contiene dati  sensibili  e'  effettuata
per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale
nell'apposita area del sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti
di sicurezza,  con  modalita'  tali  da  garantire  l'identificazione
dell'autore  dell'accesso  e   la   tracciabilita'   delle   relative
attivita'.
    11. Il SIGA garantisce la  conservazione  dei  log  dei  messaggi
transitati  attraverso  il  proprio  gestore  di  posta   elettronica
certificata per cinque anni dalla definitivita' del provvedimento che
conclude  il  procedimento,  registrando  le  seguenti  informazioni:
codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale,  data
ed ora dell'invio,  esito  invio,  destinatario  messaggio,  mittente
messaggio, tipo ricevute pervenute, eventuale errore restituito, data
e ora della consegna.
                              Art. 14.

 Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 dell'allegato 1

    1.  Le  notificazioni  da  parte  dei  difensori  possono  essere
effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante  dai
pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo  PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi.
    2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi
degli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di  cui  all'art.
1, lettera o), del presente allegato, fermo restando quanto previsto,
anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal  regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza  e  difesa  in
giudizio dello Stato.
    3. Il difensore procede al  deposito  della  copia  per  immagine
della  procura  conferita  su  supporto  cartaceo  e  ne  attesta  la
conformita' all'originale, ai sensi dell'art. 22  del  CAD,  mediante
sottoscrizione con firma digitale.
    4.  In  presenza  di  piu'  procure  e'  possibile  l'allegazione
all'atto notificato di uno o piu' documenti contenenti  la  scansione
per immagini di una o piu' procure.
    5. Il deposito della documentazione riguardante la  notificazione
e' effettuato con  modalita'  telematiche,  secondo  quanto  previsto
dagli articoli 6, 7 e 8.
    6. Qualora l'atto di parte sia  stato  notificato  con  modalita'
cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'art. 12. Quando la notifica abbia riguardato la  copia  analogica
di un atto in originale informatico, la prova della medesima e'  data
mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione,
dichiarata conforme a quanto  notificato  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 14, comma 5,  dell'allegato  1,  nel  rispetto  dei  formati
previsti per i documenti. Qualora  l'atto  notificato  con  modalita'
cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo  analogico,
la prova della  notifica  e'  data  mediante  il  deposito  di  copia
informatica  della  relativa  documentazione  analogica,   dichiarata
conforme a quanto notificato con le modalita'  di  cui  all'art.  14,
comma 5, dell'allegato 1, nel rispetto dei  formati  previsti  per  i
documenti.
    7. Nel ricorso elettorale, di cui all'art. 129, comma 3,  lettera
a) del CPA, il ricorrente in possesso  di  firma  digitale  e  di  un
proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso a mezzo
PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi  PEC  risultanti  dai
pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.
    8. La segreteria  dell'ufficio  giudiziario  adito,  ricevuto  il
deposito del ricorso elettorale con modalita'  telematiche,  provvede
alla  sua  immediata  pubblicazione  sul  sito  istituzionale,   area
«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di  previa
autenticazione.
                              Art. 15.

    Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno
                      - art. 15 dell'allegato 1

    1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed
utilizzata nel processo amministrativo telematico  deve  disporre  di
uno spazio disco non inferiore a 1 gigabyte.
                              Art. 16.

          Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti
                      - art. 16 dell'allegato 1

    1.  La  richiesta  telematica  di  copie  di  atti  e   documenti
processuali   e'   effettuata   attraverso   apposita   funzionalita'
disponibile sul sito istituzionale.
    2. La richiesta e' effettuata indicando il numero  di  protocollo
degli atti, documenti o provvedimenti di cui  si  richiede  duplicato
informatico o copia autentica, digitale o cartacea.
    3. La richiesta e' effettuata  mediante  la  compilazione  di  un
apposito modulo disponibile sul sito istituzionale.
    4. Al richiedente e' assegnato un codice  identificativo  univoco
associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio
della copia.
    5. Il rilascio della copia informatica di  atti  e  documenti  e'
eseguito previo pagamento dei  relativi  diritti,  con  le  modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,
n. 115 e successive modificazioni.
    6. Il SIGA comunica all'interessato in apposita sezione del  sito
istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia,  calcolato
in base alle vigenti disposizioni normative, secondo  le  indicazioni
fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti
di cui ha chiesto copia. Insieme  all'importo  dei  diritti  e  degli
oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco
associato al flusso di gestione della  richiesta  di  rilascio  della
copia.
    7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto,
con modalita' cartacee direttamente dalla segreteria, solo  dopo  che
e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.
    8. Se la copia richiesta riguarda  documenti  che,  per  la  loro
tipologia o dimensione,  non  possono  essere  inviati  con  PEC,  la
segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che  la  copia
puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari.
    9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile  nel
sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile  da  chiunque  vi
abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.
                              Art. 17.

   Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti
e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1

    1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati  identificativi
delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico  e  alle
altre informazioni rese disponibili  dalla  Giustizia  amministrativa
avviene  tramite  il   sito   istituzionale,   nel   rispetto   delle
disposizioni del CAD e del codice in materia di protezione  dei  dati
personali.
    2. L'accesso ai dati essenziali  identificativi  delle  questioni
pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la  riservatezza
dei nomi delle parti ai sensi dell'art. 51 del Codice in  materia  di
protezione dei dati personali, e'  consentito,  senza  necessita'  di
autenticazione, a chiunque vi  abbia  interesse  attraverso  il  sito
istituzionale, area  pubblica,  attivita'  istituzionale,  attraverso
appositi link. In tale area sono accessibili, in  forma  anonima,  le
informazioni riguardanti udienza, calendario udienze, ruolo  udienza,
ricorsi, provvedimenti.
    3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e'  consentito
l'accesso  alle  copie  «uso  studio»  dei  provvedimenti  giudiziari
pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 del CAD, con
le cautele previste dalla normativa in materia  di  tutela  dei  dati
personali.
    4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamente
ai soggetti abilitati, tramite le apposite procedure rese disponibili
dalla Giustizia amministrativa.
                              Art. 18.

 Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1

    1.  I  magistrati  accedono  alle  informazioni,  agli  atti,  ai
documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli  informatici  di
loro competenza,  nonche'  a  tutti  i  dati  relativi  alla  propria
attivita' istituzionale, attraverso la  sezione  riservata  del  sito
istituzionale denominata «Portale  del  magistrato»,  utilizzando  le
modalita' di accesso rese disponibili.
    2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione
del  fascicolo  processuale,  nei  limiti   dell'incarico   ricevuto,
attraverso una sezione riservata del  sito  istituzionale  denominata
«Ausiliari del giudice», inserendo le proprie credenziali (username e
password).  La  richiesta  di  credenziali  e'  effettuata  per   via
telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le
credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse  modalita'  di
seguito  previste  per  i  difensori,  all'indirizzo  risultante   da
pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico.
    3.  L'avvocato  difensore  munito  di  procura,  anche   se   non
costituito in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali
di accesso al fascicolo informatico utilizzando  l'apposita  funzione
presente nel portale dell'avvocato. Le credenziali, rilasciate con le
modalita' indicate nel presente articolo,  sono  disattivate  decorsi
sessanta giorni dalla data del rilascio.
    4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso,  l'avvocato
difensore deve fornire i propri dati identificativi.
    5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo  PEC  del
difensore, previa verifica della correttezza dei dati  identificativi
comunicati.
    6. In caso di accesso tramite username e  password,  la  password
comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.
    7. I difensori appartenenti agli uffici legali di  enti  pubblici
che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche  al  fine
di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei  quali  assumono
il patrocinio, devono comunicare  al  ReGIndE  un  indirizzo  di  PEC
personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del  sito
istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal SIGA a tale
indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.
    8. Le parti che possono stare in giudizio  personalmente  possono
accedere al SIGA tramite una  apposita  sezione  riservata  del  sito
istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username  e
password) e' presentata all'ufficio  giudiziario  interessato,  anche
attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile  sul
sito istituzionale,  ed  e'  inoltrata  dall'ufficio  giudiziario  al
Segretariato  della  giustizia  amministrativa  mediante   l'apposita
funzione presente nel sito istituzionale.
    9.  L'accesso  delle  parti   private   e   pubbliche   abilitate
all'accesso   al   fascicolo   processuale   tenuto   con   modalita'
informatiche  avviene  attraverso  una  sezione  riservata  del  sito
istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di
accesso  personale  (username  e  password).  Le   credenziali   sono
rilasciate,   previa   identificazione,   alla   PEC   del   soggetto
richiedente.
    10. Il Segretariato della giustizia  amministrativa  fornisce  al
personale delle segreterie le credenziali necessarie all'espletamento
delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle
credenziali di accesso e' presentata con PEC dal segretario  generale
dell'ufficio giudiziario o dal dirigente amministrativo, responsabili
della corretta gestione delle credenziali, al responsabile  del  SIGA
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale  della
giustizia amministrativa.
    11. La password di accesso ai sistemi informatici della Giustizia
amministrativa va modificata ogni tre mesi ed e' disattivata dopo sei
mesi di mancato utilizzo.
    12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al SIGA  con
password erronea per piu' di tre  tentativi,  l'accesso  al  sito  e'
interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.
    13. Le credenziali di accesso rilasciate per  l'accesso  al  SIGA
sono strettamente personali e  sono  incedibili.  Il  titolare  delle
credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni  accesso
indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita  divulgazione  a
terzi di dati riservati.
    14. I log del SIGA sono  conservati  con  modalita'  protetta  ai
sensi della normativa vigente.
    15. Diverse modalita' per l'identificazione degli  aventi  titolo
all'accesso e per il rilascio delle relative password possono  essere
stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.
    16. Ulteriori modalita' di  autenticazione  informatica  potranno
essere adottate a  seguito  di  evoluzione  tecnologica  del  sistema
secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.
    17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione, l'accesso,
nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza  e  non  eccedenza,   e'
consentito  previa  identificazione   degli   utenti   abilitati   in
conformita' all'art. 64 del CAD.
                                                           Allegato 3

            SPECIFICHE TECNICHE PER LE UDIENZE DA REMOTO

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

    1. Le presenti specifiche tecniche si applicano esclusivamente ai
collegamenti da remoto, per lo svolgimento delle udienze  camerali  e
pubbliche e delle camere di consiglio della Giustizia amministrativa,
previsti dall'art. 4 del decreto-legge del  30  aprile  2020,  n.  28
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.  70,  e
dall'art.  25  del  decreto-legge  del  28  ottobre  2020,  n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
                               Art. 2.

                             Definizioni

    1. Ai fini del presente  allegato  si  applicano  le  definizioni
contenute nell'allegato 2.
    2. Si intendono per:
      a) «decreto»: il decreto del Presidente del Consiglio di  Stato
di cui all'art.  4,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  28  del  2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.  70,  e
di cui all'art. 25, comma 1, del decreto-legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176;
      b) «piattaforma in uso  presso  la  Giustizia  amministrativa»:
l'applicazione  Microsoft  Teams,  per   la   durata   dell'efficacia
dell'art. 4, comma 1,  del  decreto-legge  30  aprile  2020,  n.  28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.  70,  e
dell'art.  25  del  decreto-legge  del  28  ottobre  2020,  n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176
e,  comunque,  per  tutta  la  durata  dello   stato   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19.
                               Art. 3.

           Svolgimento da remoto della Camera di consiglio
                      e delle udienze pubbliche

    1. Per lo svolgimento da remoto della Camera  di  consiglio  alla
quale  partecipano  i  soli  magistrati  per  deliberare,  ai   sensi
dell'art. 84, comma 6,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
ai sensi dell'art. 25, comma 2,  del  decreto-legge  del  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, sono utilizzati gli strumenti di  cui  all'art.  9  del
presente allegato; non e' consentito l'utilizzo delle applicazioni di
messaggistica istantanea.
    2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche  e  per
le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti
che  agiscono  in  proprio  utilizzano  il  sistema  di  collegamento
audiovisivo da remoto della piattaforma in uso  presso  la  Giustizia
amministrativa che:
      a) assicura il rispetto  della  sicurezza  delle  comunicazioni
attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati;
      b)  prevede,  per  gli  utenti   interni   all'amministrazione,
l'autenticazione centralizzata  a  livello  di  organizzazione  e  la
crittografia dei dati in transito e a riposo;
      c) utilizza data center localizzati sul territorio  dell'Unione
europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti  per
l'erogazione del servizio;
      d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
    3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano  il
sistema di collegamento di cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),
previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi  con
l'account del dominio di Giustizia amministrativa. I  magistrati  che
non dispongono del servizio di connettivita' fornito dal Segretariato
generale della giustizia  amministrativa  attivano  la  VPN  (Virtual
private network) della Giustizia amministrativa nei  soli  limiti  in
cui la stessa e' strettamente necessaria per la consultazione di atti
o documenti sul portale del magistrato.
    4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti
tecnici, i commissari ad  acta  e,  in  generale,  tutti  coloro  che
vengono  ammessi  a  partecipare  a  un  collegamento  da  remoto  in
videoconferenza  utilizzano  dispositivi  dotati  di  videocamera   e
microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'art.  2,
comma 2, lettera b), unicamente tramite web  browser,  autenticandosi
come «ospite/guest» e immettono quale  nome  una  stringa  costituita
obbligatoriamente   dai   seguenti   dati    nell'ordine    indicato:
«NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME»
del tipo «9999 2020 R. M.». L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome
del tipo «AVVOCATURA-STATO». I soggetti di cui al primo  periodo  che
hanno gia' installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento
di cui all'art. 2, comma 2, lettera  b),  vi  accedono  in  modalita'
privata, o comunque senza essere  registrati  attraverso  il  proprio
account. Il difensore, qualora riceva un unico link  per  partecipare
alla discussione di piu' cause, deve immettere  nell'apposito  campo,
nell'ordine, il numero di ruolo  generale,  senza  tuttavia  inserire
l'acronimo «n. r.g.», della sua causa riportata per prima  nel  ruolo
d'udienza, nonche' il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato;  per
le cause successive, accedendo nuovamente tramite il  link  ricevuto,
analogamente il difensore indica nell'apposito campo, nell'ordine, il
numero di ruolo generale della seconda ovvero delle  ulteriori  cause
riportate nel ruolo d'udienza, senza tuttavia inserire l'acronimo «n.
r.g.»,  nonche'  il  proprio  cognome  e   nome   pseudoanonimizzato.
Terminata la discussione della causa, i  soggetti  di  cui  al  primo
periodo  non  abbandonano  la  riunione  virtuale  in  autonomia,  ma
attendono  di  esserne  rimossi.  La  Giustizia  amministrativa   non
fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa  estranei  che
partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad  essi  la  preventiva
verifica  della  funzionalita'  del  collegamento  telematico   dalla
propria sede.
                               Art. 4.

        Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto
            e avviso di discussione di udienza da remoto

    1. L'avviso dell'avvenuto deposito  dell'istanza  di  trattazione
dell'udienza da remoto, di cui all'art. 2, comma 3,  del  decreto  e'
effettuata dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le  parti  costituite
secondo le modalita' telematiche, di cui all'art. 13 dell'allegato 2.
    2. L'avviso di cui al comma 5  dell'art.  2  del  decreto,  nella
quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della Camera  di
consiglio e nella quale e'  inserito  il  link  a  cui  accedere  per
partecipare alla discussione, e' effettuato a mezzo PEC  a  tutte  le
parti costituite secondo le modalita' telematiche di cui all'art.  13
dell'allegato 2. Non potra'  partecipare  all'udienza  da  remoto  il
domiciliatario, se non delegato.
    3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla  parte  privata,
autorizzata  a  stare  in  giudizio  personalmente,  sono  effettuati
all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del  successivo  art.
5.
                               Art. 5.

Deposito degli  atti  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  n.
  28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,
  n. 70, e dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre  2020,
  n. 137, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
  2020, n. 176.

    1.  Il  deposito  dell'istanza  di  discussione,   dell'atto   di
opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio  in
decisione di cui all'art. 4, comma 1, del  decreto-legge  n.  28  del
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2020,  n.
70, e' effettuato con le modalita' telematiche di cui all'allegato  2
utilizzando il «Modulo deposito atto» disponibile sul sito web  della
Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di  atti  da
trasmettere le apposite voci.
    2.  Qualora  l'istanza  sia  presentata   dalla   parte   privata
autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso
di strumenti di firma digitale e' ammesso il  deposito  della  stessa
istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il
tramite del mini-urp della segreteria  dell'ufficio  giudiziario  che
provvedera' al caricamento con modalita' telematiche. In tal caso, la
parte, ove non abbia gia' provveduto precedentemente, dovra' indicare
un  indirizzo  PEC  al  quale  ricevere  le  comunicazioni   relative
all'udienza da remoto.
    3. Gli atti  di  cui  al  presente  articolo  sono  inseriti  nel
fascicolo processuale.
                               Art. 6.

          Predisposizione delle riunioni virtuali d'udienza

    1.  La  segreteria  predispone,   utilizzando   il   sistema   di
collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera  b),  almeno  una  o
piu' riunioni virtuali per ogni udienza o camera di consiglio.
                               Art. 7.

       Decreto di fissazione discussione della causa da remoto

    1. Il decreto con cui  il  presidente  del  collegio  dispone  la
discussione orale, anche in assenza di istanza di parte, e'  redatto,
comunicato  e  pubblicato  con   modalita'   telematiche   ai   sensi
dell'allegato 1.
                               Art. 8.

                         Verbale di udienza

    1. Il verbale di udienza e' redatto con modalita' telematiche  ai
sensi dell'allegato 1.  In  esso  si  da'  atto  delle  modalita'  di
accertamento dell'identita' dei soggetti  ammessi  a  partecipare  al
collegamento  da  remoto,  previa,  ove  necessario,  esibizione   di
documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell'informativa
di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679  e  della
loro libera volonta' a parteciparvi, anche  per  quanto  concerne  la
disciplina dei dati personali, ai sensi dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'art.  5,
paragrafo   1,   lettera   c),   del   regolamento   (UE)   2016/679,
all'annotazione degli estremi del  documento  di  riconoscimento  dei
soggetti partecipanti all'udienza  da  remoto.  Nel  verbale  si  da'
altresi' atto che la Camera di consiglio o l'udienza si  sono  svolte
in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art.
3, comma 2.
                               Art. 9.

Camera di consiglio ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge
  17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge  28
  ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
  dicembre 2020, n. 176.

    1. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i
soli magistrati per deliberare ai sensi dell'art. 84,  comma  6,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e  dell'art.  25,  comma  2,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e'  consentito  l'utilizzo  dei
seguenti strumenti di audio o videoconferenza:
      a) call conference, attraverso il servizio di  audioconferenza,
utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati  della
Giustizia amministrativa;
      b) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata
con la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, con  il
divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e  la
funzione di invio di file. 
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