Le misure di coercizione indiretta

La riforma Cartabia del codice di procedura civile è intervenuta sull’art. 614 bis.

La norma fu originariamente introdotta dalla legge 69/2009 e venne poi modificata dal d.l. 83/2015 che ne estese l’applicazione a tutta l’esecuzione in forma specifica.

I modelli di esecuzione indiretta in Europa ai quali far riferimento sono quelli delle zwangsstrafes germaniche, che prevedono pene pecuniarie, arresto e cauzioni, del contempt of Court anglosassone e delle astreints del diritto francese (v. L’ astreinte prevista dal 614 bis c.p.c.).

In Italia la disposizione dell’art. 614 bis c.p.c. non trova applicazione per i provvedimenti di condanna al pagamento di una somma di denaro. Invece, l’analogo strumento previsto nel processo amministrativo, trova applicazione anche a fronte delle pronunce di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro (si veda l’art. 114, comma 4, lett. e) del codice del processo amministrativo).

Il criterio di cui alla lettera o) del comma 12 della legge delega, imponeva diversi ordini di interventi sull’articolo 614-bis c.p.c. prescrivendo al legislatore delegato di “prevedere criteri per la determinazione dell’ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all’articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresì l’attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento”.

  1. Criteri per la determinazione dell’ammontare

Viene inserito al secondo comma dell’art. 614 bis il richiamo al vantaggio che l’obbligato trae dall’inadempimento. La finalità dell’istituto non è risarcitoria ma sanzionatoria ed ha lo scopo di indurre l’obbligato all’adempimento volontario; l’inadempimento, nelle intenzioni del legislatore, deve produrre nella sfera giuridica della parte obbligata delle conseguenze negative superiori ai vantaggi.

  1. Termine di durata delle misure

Nel testo novellato il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

  1. Attribuzione al giudice dell’esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la sommadi denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza, o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto.

Questa novella pone rimedio ad una lacuna della norma vigente che attribuisce al solo giudice che pronuncia la condanna il potere di concedere la misura coercitiva. In questo modo non risultano più penalizzati i titoli esecutivi diversi dalle sentenze di condanna che pure la recente legislazione ha equiparato ai titoli esecutivi giudiziali – si pensi ad esempio alla disciplina della mediazione e della negoziazione assistita – onde rendere appetibili, si legge nella relazione alla legge delega, gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Nei confronti del provvedimento del giudice dell’esecuzione resta ovviamente proponibile l’opposizione agli atti esecutivi, mentre l’opposizione all’esecuzione può essere utilizzata nelle ipotesi di cui all’art. 615 c.p.c., anche nelle forme dell’opposizione a precetto.

Di seguito il testo novelato che si applicherà a partire dal primo luglio 2023.

Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta)

Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza, o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612.

Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409

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