D.P.C.M. 28/03/2020 – Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta’ comunale 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2020 

Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale
2020. (20A01920)

(GU n.83 del 29-3-2020)



              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che istituisce,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale che e' alimentato con
una quota dell'imposta municipale propria  (IMU),  di  spettanza  dei
comuni, di cui all'art. 1,  commi  738  e  seguenti  della  legge  27
dicembre 2019, n.  160,  definita  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  previo
accordo da sancire presso la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali;
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016, secondo  il
quale la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
380-ter dell'art. 1 della citata legge n.  228  del  2012,  al  netto
dell'eventuale  quota  dell'imposta  municipale  propria   (IMU)   di
spettanza  dei  comuni  connessa  alla   regolazione   dei   rapporti
finanziari,  e'  stabilita  in  euro  6.213.684.364,87  a   decorrere
dall'anno 2020, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una  quota
dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della  quota
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi  con  la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  Visto l'art. 1, comma 850, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 448 dell'art. 1 della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 14,171 milioni di euro  annui
in conseguenza della minore  esigenza  di  ristoro  ai  comuni  delle
minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783  dell'art.  1  della
legge n. 160 del 2019;
  Visto l'art. 1, comma 449, lettere da a) a d-ter), della  legge  n.
232 del 2016, in base al quale che il Fondo di solidarieta'  comunale
di cui al comma 448 e':
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.753.279.000   tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
    b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di euro,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
    c)   destinato,   per   euro   1.885.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della quota dell'imposta municipale propria di spettanza  dei  comuni
connessa alla regolazione dei rapporti finanziari,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e
il 45 per cento per gli anni  2018  e  2019,  da  distribuire  tra  i
predetti comuni sulla base della differenza tra le capacita'  fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard entro il  30  settembre  dell'anno  precedente  a
quello di riferimento. La quota  di  cui  al  periodo  precedente  e'
incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere
il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui alla legge n. 208 del  2015,  propone  la
metodologia per la neutralizzazione della componente  rifiuti,  anche
attraverso l'esclusione della predetta componente  dai  fabbisogni  e
dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia  e'  recepita  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016.  L'ammontare  complessivo
della capacita'  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario e' determinata in  misura  pari  al  50  per  cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare  sino
all'anno 2019. A  decorrere  dall'anno  2020  la  predetta  quota  e'
incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore  del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029.  La  restante  quota,  sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,  eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo;
    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo
e'  ripartito  assicurando  a   ciascun   comune   una   somma   pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato,  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo;
    d-bis) per gli anni dal  2018  al  2021,  ripartito,  nel  limite
massimo di 25 milioni di euro annui, tra  i  comuni  che  presentano,
successivamente all'attuazione del correttivo di  cui  al  comma  450
dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  una  variazione  negativa
della dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  per  effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c),  in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
    d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis), presentino un valore negativo del Fondo di  solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse  il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di  solidarieta'  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e'  destinata  a
incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
  Visto che l'art. 1, comma 551, della legge n. 160 del 2019, dispone
che,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2022,  il  Fondo  di
solidarieta' comunale e' incrementato di 2 milioni di  euro  annui  e
che si provvede con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge,
a stabilire le misure di attuazione dello stesso  comma  al  fine  di
ridurre per i  comuni  montani  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti, nei limiti del predetto  stanziamento,  l'importo  che  gli
stessi  hanno  l'obbligo  di  versare  per  alimentare  il  Fondo  di
solidarieta' comunale  mediante  una  quota  dell'imposta  municipale
propria;
  Visto che, ai sensi dell'art. 1, comma 783, della citata  legge  n.
160 del 2019, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale
resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ristoro ai  comuni  per
il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione  dei  commi
da 10 a 16, 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
e  che  restano  altresi'  fermi   gli   effetti   delle   previgenti
disposizioni in materia di IMU  e  TASI  sul  Fondo  di  solidarieta'
comunale;
  Visto, altresi', che i commi 848 e 849, dell'art. 1 della legge  n.
160 del 2019 dispongono che la dotazione del  Fondo  di  solidarieta'
comunale di cui al comma 448 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016,
tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8  dell'art.  47  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 100 milioni  di
euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro  nel
2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2024, destinati a specifiche esigenze di correzione nel
riparto del Fondo di solidarieta' comunale e che, per l'anno 2020,  i
comuni beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto  delle
risorse sono stabiliti con un apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'interno  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali;
  Visti i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per
i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019;
  Considerata la metodologia  di  neutralizzazione  della  componente
«raccolta  e  smaltimento  rifiuti»  nel   calcolo   del   Fondo   di
solidarieta' comunale 2020 approvata nella seduta del 15 ottobre 2019
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
ottobre 2018  concernente  l'adozione  della  stima  delle  capacita'
fiscali 2019 per singolo comune delle regioni  a  statuto  ordinario,
rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti,  del
tax gap nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento;
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232  del  2016  il  quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di  riparto  di
cui alla lettera c) del comma  449  determini  una  variazione  delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro,  superiore  a  +4  per
cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo  finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le  risorse  di  riferimento  sono
definite dai gettiti dell'IMU e  della  TASI,  entrambi  valutati  ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo  di  solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse  storiche  di  riferimento  la
dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  calcolata
considerando  pari  a  zero  la  percentuale  di  applicazione  della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  449.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,
nell'ambito del Fondo di  solidarieta'  comunale,  e'  costituito  un
accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I  predetti  enti  contribuiscono  in  modo  proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza  di  risorse
rispetto alla  soglia  del  4  per  cento  e,  comunque,  nel  limite
complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore  al  4  per  cento.  Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra  i  comuni
che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate.»;
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previo  parere
tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita
ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo  da  sancire
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  entro  il  15
ottobre dell'anno precedente a quello di  riferimento  e  da  emanare
entro il 31 ottobre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,
sono stabiliti  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al   periodo
precedente e', comunque,  emanato  entro  il  15  novembre  dell'anno
precedente a quello di riferimento;
  Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232  del  2016  il  quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di  euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  fondo.  Le
rettifiche  decorrono  dall'anno  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti  di  cui
al primo periodo non utilizzati  sono  destinati  all'incremento  dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  mediante  il
versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la  successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno;
  Visto l'Accordo sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali l'11 dicembre 2019, ai sensi del comma 451 dell'art.
1 della legge n. 232 del 2016;
  Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard del 9 gennaio 2020;
  Vista l'informativa resa dal Ministero dell'interno  in  seno  alla
Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  nella  seduta  del  27
febbraio 2020;
  Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182, che prevede che  il  Comune
di Sappada e'  distaccato  dalla  Regione  Veneto  e  aggregato  alla
Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine a
decorrere dalla data del 16 dicembre 2017;
  Considerato, pertanto, che nei confronti del Comune di  Sappada,  a
decorrere dalla predetta data del 16 dicembre 2017, al pari di  tutti
i  comuni  ricadenti  nel  territorio  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia, non trova applicazione il quadro normativo relativo al  Fondo
di solidarieta' comunale:
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;

                              Decreta:

                               Art. 1


   Composizione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2020

  1. Per l'anno 2020 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
    a) dalla  quota  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale  propria  (IMU),  di  spettanza   dei   comuni,   pari   a
2.768.800.000,00  euro  incrementata  dell'ulteriore  quota  dell'IMU
derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi  con  la
metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
    b) dalla quota di cui all'art.  1,  comma  449,  lettera  d-bis),
della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nel  limite  massimo  di  euro
25.000.000;
    c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  a),  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
    d) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-ter),  della
citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
  2. Per l'anno 2020 a valere sulla quota di cui al comma 1,  lettera
a) e' prededotto il contributo,  sino  all'importo  massimo  di  euro
64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449,
lettera b), della legge n. 232 del 2016.
                               Art. 2


Determinazione della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
                             l'anno 2020

  1. Il Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno  2020,  di  cui
all'art. 1, comma 1, al netto della quota di cui all'art. 7, comma  2
del presente decreto, e' stabilito nel complessivo  importo  di  euro
6.199.513.364,88. Tale importo e' integrato  di  euro  332.031.465,41
derivanti dall'ulteriore  quota  dell'IMU  di  spettanza  dei  comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari  dei  comuni  di  cui
all'art. 8, comma  5,  di  cui  euro  250.000.000  gia'  iscritti  in
bilancio sul capitolo 1365 dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno e la restante quota da riassegnare al medesimo  capitolo
di bilancio, previo versamento  all'entrata  delle  somme  recuperate
dall'Agenzia delle entrate ai sensi  dell'art.  1,  comma  129  della
legge di stabilita' 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter, lettera a), della legge  n.
228 del 2012, ed ai fini della formazione del Fondo  di  solidarieta'
comunale, l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione - versa  al
capitolo  3697  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  una  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni delle regioni a  statuto  ordinario,
della   Regione   siciliana   e   della   Regione   Sardegna    pari,
complessivamente,  a  euro  2.768.800.000,00  -  inclusa   la   quota
recuperata ai sensi dell'art. 7, comma  2,  del  presente  decreto  -
determinata per ciascun comune in proporzione alle stime  di  gettito
dell'IMU valide  per  l'anno  2015,  come  comunicate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il  valore
relativo a ciascun comune e' indicato  nell'allegato  1  al  presente
decreto.
                               Art. 3

Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2020 per i comuni delle regioni a statuto ordinario

  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2020 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale per  l'anno  2019,  come
definito ai sensi dell'art. 1, comma 921,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145. Il valore di cui al periodo precedente  e'  rettificato
degli importi derivanti:
    a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni  puntuali  di
cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e  dell'11  aprile
2019;
    b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n.
190;
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 50 per  cento  della  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale relativa, per  l'anno  2020,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1  del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi  comuni
sulla base della differenza tra  le  capacita'  fiscali,  considerate
nella misura del  55  per  cento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  30  ottobre  2018  ed  i  fabbisogni
standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard nella seduta  del  24  luglio  2019,  ed  assoggettati  alla
metodologia  di  neutralizzazione  della   componente   «raccolta   e
smaltimento  rifiuti»   approvata   nella   seduta   della   medesima
Commissione del 15 ottobre 2019.
  3. Al risultato di cui al comma precedente si applica il correttivo
di cui al comma 450 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
  4. Per l'anno 2020 l'importo risultante dall'applicazione dei commi
2 e 3 e' rettificato con l'applicazione  del  correttivo  di  cui  al
comma 449, lettera d-bis) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016.
  5. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  4  e'
riportato nell'allegato 2.
  6. Per i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2020
i dati di cui al presente articolo si intendono  riferiti  ai  comuni
preesistenti.
                               Art. 4

Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2020 per i comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna

  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2020 ai comuni della Regione siciliana  e  della
Regione Sardegna e' effettuato prendendo come valore  di  riferimento
per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta'  comunale  per
l'anno 2019, come definito ai sensi dell'art.  1,  comma  921,  della
legge n. 145 del 2018, rettificato degli importi derivanti:
    a) dagli effetti, per l'anno 2019, delle correzioni  puntuali  di
cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 21 dicembre 2018 e  dell'11  aprile
2019;
    b) dall'applicazione per l'anno 2020 delle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, commi 436-bis e 436-ter, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
  2. Per i singoli comuni della Regione  siciliana  e  della  Regione
Sardegna il valore risultante dalle operazioni di calcolo di  cui  al
comma 1 e' riportato nell'allegato 2.
                               Art. 5

Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2020 di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)  e  attribuzione  della
  quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2

  1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno  2020  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), pari  a  3.753.279.000  euro  e'
ripartita tra i comuni delle regioni a  statuto  ordinario  e  tra  i
comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna  secondo  gli
importi di cui all'allegato 3, colonne 1, 2, 3 e 4.
  2. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno  2020  di
cui all'art. 1, comma 2, e' attribuita ai comuni beneficiari in  base
a quanto disposto dall'art. 1, comma 449, lettera b), della legge  n.
232 del 2016, secondo gli importi di cui all'allegato 3, colonna 5.
                               Art. 6


                Disposizioni per il comune di Mappano

  1. A seguito dell'istituzione del comune di Mappano (TO)  la  quota
del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2020  a  tale
ente locale  e'  calcolata  rideterminando  la  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale spettante in base agli articoli 3 e 5 ai comuni
di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leini.
  2. La rideterminazione di cui al comma 1 e'  effettuata  ripartendo
tra il comune di Mappano ed i singoli comuni interessati la quota  di
Fondo per il 90 per cento  sulla  base  dei  dati  della  popolazione
residente e per il 10 per cento in base all'estensione territoriale.
                               Art. 7


                   Accantonamento per l'anno 2020

  1.  Per  l'anno  2020  e'  costituito  un  accantonamento  di  euro
7.000.000,00 sul Fondo di solidarieta' comunale.
  2. L'accantonamento di cui al comma 1 e' prioritariamente destinato
alla compensazione del  mancato  recupero  a  carico  del  comune  di
Sappada delle somme di cui  agli  allegati  1  e  2  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018.
  3. L'accantonamento, al netto delle somme di cui  al  comma  2,  e'
destinato a  eventuali  conguagli  ai  singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori ai fini del presente decreto.  Le  assegnazioni
sono disposte con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
  4.   La   quota   da   imputare   ai   singoli   comuni   ai   fini
dell'accantonamento  e'  calcolata  per  ciascun   comune   in   modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2020,  di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.
  5. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, le
rettifiche  di  cui  al  comma   3   decorrono   dall'anno   2020   e
l'accantonamento di cui al comma 1, al netto delle somme  di  cui  al
comma 2, non utilizzato e' destinato  all'incremento  dei  contributi
straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
                               Art. 8


Determinazione della quota del Fondo di solidarieta' per l'anno  2020
                     relativa ai singoli comuni

  1. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione Sardegna, la  somma  algebrica  del
valore di  cui  all'allegato  2,  colonna  5  e  del  valore  di  cui
all'allegato 3, colonna 6, e' riportata nell'allegato 4, colonna 1.
  2. Il contributo di cui alla lett. d-ter) del comma 449 dell'art. 1
della legge n. 232 del 2016 destinato, nel  limite  massimo  di  euro
5.500.000 annui ai comuni fino a 5.000 abitanti,  e'  ripartito  come
riportato nell'allegato 4, colonna 2.
  3. Gli importi risultanti per i singoli comuni in base ai commi 1 e
2 sono corretti in relazione all'accantonamento di cui all'art. 7,  i
cui valori per singolo ente sono riportati nell'allegato  4,  colonna
3.
  4. Il risultato positivo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne 1, 2 e  3  determina  per  i  singoli  comuni
l'importo spettante per l'anno 2020 a titolo di Fondo di solidarieta'
comunale, riportato nell'allegato 4, colonna 4.
  5. Il risultato negativo della somma algebrica dei  valori  di  cui
all'allegato 4, colonne 1, 2 e  3  determina  per  i  singoli  comuni
un'ulteriore quota di imposta municipale  propria  di  spettanza  dei
comuni dovuta per l'anno 2020 a titolo di alimentazione del Fondo  di
solidarieta' comunale, il cui importo e' riportato  nell'allegato  4,
colonna 5. In  tal  caso  l'Agenzia  delle  entrate  -  Struttura  di
gestione versa ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello
Stato una quota dell'imposta  municipale  propria  di  spettanza  dei
singoli comuni pari al predetto importo.
  6. Ove l'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione non riesca a
procedere, in tutto o in parte, ai recuperi di  cui  al  comma  4,  i
comuni  interessati  sono  tenuti  a   versare   la   somma   residua
direttamente   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato,    dando
comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno. In caso  di
mancato versamento da parte del comune  entro  il  31  dicembre  2020
l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione  provvede  al  recupero
negli anni successivi a valere sui versamenti di entrata a  qualunque
titolo dovuti al comune.
                               Art. 9


              Compensazioni finanziarie per l'anno 2020

  1. Per l'anno 2020 sugli importi a credito o a debito  relativi  ai
singoli  comuni  risultanti  dall'applicazione  dell'art.   8,   sono
applicate le detrazioni  conseguenti  all'applicazione  dell'art.  7,
comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
                               Art. 10


                Erogazioni di risorse per l'anno 2020

  1. Per l'anno 2020, il Ministero dell'interno,  Direzione  Centrale
della finanza locale, provvede a  erogare  a  ciascun  comune  quanto
attribuito a  titolo  di  Fondo  di  solidarieta'  comunale  in  base
all'art. 8, al netto delle detrazioni di cui all'art. 9, in due  rate
da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre  2020,  di  cui  la
prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della  disponibilita'
di cassa  del  capitolo  1365,  relativo  al  Fondo  di  solidarieta'
comunale,  iscritto  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.
                               Art. 11


           Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

  1. Per l'anno 2020 gli importi  dovuti  dai  singoli  comuni,  come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4, colonna  5,  o  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  9   sono   comunicati   dal   Ministero
dell'interno all'Agenzia  delle  entrate-Struttura  di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema dei versamenti  unitari,  di  cui
all'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  La
trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate-Struttura di  gestione
e' effettuata in due rate  di  pari  importo  a  valere  sulle  somme
versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del  16
dicembre   2020.   Gli   importi   recuperati   dall'Agenzia    delle
entrate-Struttura di  gestione  sono  versati  ad  appositi  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 28 marzo 2020


              Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                Conte


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Gualtieri


                      Il Ministro dell'interno
                              Lamorgese


Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2020
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 566

Allegato 1
Allegato 1

Allegato 2
Allegato 2

Allegato 3
Allegato 3

Allegato 4
Allegato 4
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