Criptovalute e moneta elettronica

Criptovalute e moneta elettronica. Quali sono le differenze fondamentali ?

Nell’ordinamento dell’Unione Europea e conseguentemente nella legislazione interna italiana moneta elettronica e criptovaluta non sono la stessa cosa sebbene esse siano spesso confuse. Per questo motivo è necessario fare un po’ di chiarezza.

La definizione di moneta elettronica

La prima definizione di moneta elettronica viene fornita nella “Raccomandazione della Commissione del 30 luglio 1997 relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti” (97/489/CE).

Nel terzo considerando della Raccomandazione e poi nell’art. 2 lettera a), la moneta elettronica viene inserita tra gli strumenti di pagamento elettronico.

<< Gli strumenti di pagamento comprendono inoltre gli strumenti di moneta elettronica ricaricabili aventi forma di carte con valore immagazzinato e di memorie di elaboratori elettronici collegati in rete; che gli strumenti di moneta elettronica del tipo ricaricabile, date le loro caratteristiche ed in particolare il potenziale collegamento al conto del titolare, sono quelli per i quali l’esigenza di tutela del cliente è più sentita>>.

L’art. 2 lettera c) della Raccomandazione definisce lo «Strumento di moneta elettronica»: uno strumento di pagamento ricaricabile che non sia uno strumento di pagamento mediante accesso a distanza, sia esso una carta con valore immagazzinato o una memoria di elaboratore elettronico, sulla quale è caricato elettronicamente il valore, affinché il titolare possa effettuare le operazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

La Raccomandazione definisce lo b) «Strumento di pagamento mediante accesso a distanza»: uno strumento che consente al titolare di accedere ai fondi detenuti sul proprio conto presso un ente, al fine di effettuare un pagamento a favore di un beneficiario, di norma attraverso l’impiego di un codice di identificazione personale o ogni altra analoga prova di identità. Tale definizione comprende in particolare le carte di pagamento (carte di credito, di debito, di debito differito e carte accreditive) e le applicazioni relative alla banca telefonica o a domicilio.

Art. 1 paragrafo 1 della Raccomandazione: 1. La presente raccomandazione si applica alle operazioni seguenti:

  1. a) trasferimento di fondi mediante strumenti di pagamento elettronici, ad eccezione dei trasferimenti conferiti su istruzione ed eseguiti da istituzioni finanziarie;
  2. b) ritiro di denaro contante mediante strumenti di pagamento elettronici e caricamento o scaricamento di tali strumenti presso attrezzature come le casse automatiche e gli sportelli automatici, nonché presso l’emittente o presso un ente obbligato contrattualmente ad accettare detti strumenti di pagamento.

La moneta elettronica prevede la figura di un soggetto emittente e di un soggetto titolare

Leggendo la Raccomandazione appare evidente come la moneta elettronica preveda la figura di un soggetto emittente e di un soggetto titolare; del resto l’oggetto stesso del provvedimento riguarda le relazioni tra emittenti e titolari di strumenti di pagamento elettronici. Con specifico riguardo all’emittente di moneta elettronica, ricade su di esso l’obbligo di offrire al titolare la possibilità di verificare le ultime cinque operazioni eseguite, nonché il saldo residuale caricato sullo strumento (art. 4 paragrafo 2). Inoltre l’emittente è responsabile nei confronti del titolare di uno strumento di moneta elettronica per la perdita dell’ammontare dei fondi caricati su detto strumento nonché per l’esecuzione inesatta delle operazioni del titolare, ove la perdita o l’esecuzione inesatta siano imputabili ad un guasto dello strumento stesso, del terminale/attrezzatura o di qualsiasi altra apparecchiatura utilizzata per eseguire un’operazione, purché detto guasto non sia provocato dal titolare volontariamente o in violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera a) (art. 8 par. 4).

Con la direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica  il legislatore comunitario giunge ad una disciplina organica della moneta elettronica.

Gazzetta ufficiale Unione Europea n. L 275 del 27/10/2000 pag. 0039 – 0043

Valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente

La Direttiva, all’art. 1 paragrafo 3 lettera b), definisce la moneta elettronica come  un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia:

i) memorizzato su un dispositivo elettronico;

ii) emesso dietro ricezione di fondi il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso;

iii) accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall’emittente.

Viene pertanto riproposto il necessario dualismo tra soggetto emittente e soggetto titolare la moneta elettronica già presente – in maniera però non così esplicita – nel testo della Raccomandazione. Inoltre viene affermato a chiare lettere che la moneta elettronica rappresenta un credito nei confronti dell’emittente. A tale definizione fa da naturale corollario l’art. 3 della Direttiva che prevede per l’emittente l’obbligo di rimborsare al titolare di moneta elettronica il corrispondente importo al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante versamento su un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per l’esecuzione di tale operazione.

Articolo 3 Rimborsabilità:

  1. Il detentore di moneta elettronica può, durante il periodo di validità, esigere dall’emittente il rimborso al valore nominale in monete metalliche e banconote o mediante versamento su un conto corrente senza altre spese che non siano quelle strettamente necessarie per l’esecuzione di tale operazione.
  2. Il contratto tra emittente e detentore deve contenere indicazioni chiare sulle condizioni del rimborso.
  3. Il contratto può prevedere un limite minimo per il rimborso. Tale limite non può essere superiore a 10 EUR.

La Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ribadisce ulteriormente il concetto.

Gazzetta ufficiale Unione Europea n. L 267 del 10/10/2009 pag. 0007 – 0017

Moneta elettronica definita come valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente

La moneta elettronica viene infatti definita come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento […]  e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica (art. 2 n. 2). Il legislatore comunitario pone quindi nuovamente l’accento sulla nozione di moneta quale valore monetario fondato su un rapporto di credito nei confronti dell’emittente  e che sia accettato da soggetti diversi dall’emittente.

Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) “istituto di moneta elettronica”, una persona giuridica che è stata autorizzata ad emettere moneta elettronica conformemente al titolo II;

2) “moneta elettronica”, il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 4, punto 5), della direttiva 2007/64/CE e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente di moneta elettronica;

3) “emittente di moneta elettronica”, i soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, gli istituti che beneficiano della deroga di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e le persone giuridiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo 9;

4) “moneta elettronica in circolazione”, la media dell’importo totale delle passività finanziarie connesse alla moneta elettronica emessa alla fine di ogni giorno civile nel corso dei sei mesi civili precedenti, calcolata il primo giorno di ogni mese civile e applicato a tale mese.

Le criptovalute non sono emesse da un soggetto determinato

Le criptovalute, invece, per la propria specifica natura derivante dai protocolli informatici che ne consentono il funzionamento e le particolari modalità che permettono la produzione di nuove unità di valore, non sono emesse da un soggetto determinato ed è pertanto esclusa alla radice la possibilità che esse rappresentino un diritto di credito ovvero un debito nei confronti di chicchessia.

Le criptovalute sono semplicemente un bene al quale i titolari assegnano un valore che è peraltro, al contrario della moneta elettronica, soggetto alle fluttuazioni del mercato.

https://www.lapaginagiuridica.it/criptovalute-e-diritto-le-funzioni-della-moneta-tradizionale/
https://www.lapaginagiuridica.it/criptovalute-valute-complementari/
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