SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 28 dicembre 2020
Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonche' per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti. (20A07395)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO
Visto l'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante la
delega al Governo per il riordino del processo amministrativo;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive
modificazioni, che, con i relativi allegati, in attuazione del
predetto art. 44 della legge n. 69 del 2009, ha approvato il codice
del processo amministrativo, le sue norme di attuazione, transitorie
e di coordinamento, nonche' le correlative abrogazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale e, in
particolare, gli articoli 2 e 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per
l'attuazione del processo amministrativo telematico, adottato ai
sensi dell'art. 13, comma 1, dell'allegato 2 del decreto legislativo
n. 104 del 2010;
Visto l'art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in
particolare, il comma 6, secondo cui «Il giudice delibera in Camera
di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il
luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto e'
considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge»;
Visto in particolare, l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30
aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2020, n. 70, che, sostituendo l'art. 13, comma 1,
dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, ha stabilito
che «1. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il
Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente
in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati
dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni
dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la
sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del
processo amministrativo telematico, anche relativamente ai
procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il
procedimento per ricorso straordinario. Il decreto si applica a
partire dalla data nello stesso indicata, comunque non anteriore al
quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 28
del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che «A decorrere dal quinto
giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di
Stato di cui al comma 1 dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, e' abrogato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40»;
Visto altresi', in particolare, l'art. 4, comma 1, del
decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha stabilito, tra l'altro, che:
1) nel processo amministrativo telematico, a decorrere dal 30
maggio e fino al 31 luglio 2020, puo' essere disposta d'ufficio
ovvero essere chiesta, in occasione della Camera di consiglio
cautelare, nonche' in occasione dell'udienza in qualunque rito,
discussione orale mediante collegamento da remoto con modalita'
idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la
sicurezza e la funzionalita' del sistema informativo della Giustizia
amministrativa e dei relativi apparati;
2) si da' atto a verbale delle modalita' con le quali si accerta
l'identita' dei soggetti partecipanti al predetto collegamento da
remoto e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della
disciplina sulla protezione dei dati personali;
3) il decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui
all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020 stabilisce
altresi', per i casi di tali collegamenti da remoto, i tempi massimi
di discussione e replica;
Ritenuto pertanto necessario, in occasione del presente decreto,
stabilire altresi' apposite regole tecnico-operative volte a
garantire che il processo amministrativo telematico possa assicurare
il rispetto delle richiamate disposizioni dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge n. 28 del 2020;
Considerato che le udienze sia camerali sia pubbliche, nonche' le
camere di consiglio, di cui al comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge
n. 28 del 2020, non potranno essere celebrate prima dell'entrata in
vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, ferma restando
la facolta' dei difensori e delle parti che agiscano in proprio di
presentare le eventuali istanze, previste dal predetto comma 1
dell'art. 4, anche prima del 30 maggio 2020;
Sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
nella seduta del 15 maggio 2020;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si e'
espresso con parere favorevole del 19 maggio 2020, n. 88;
Sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri che si e' espresso con parere
del 19 maggio 2020, n. DT D-0000777-P-19/05/2020;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si e' espressa con
parere approvato con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2020,
n. 225;
Acquisite le osservazioni dell'Avvocatura generale dello Stato,
delle associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi, del
Consiglio nazionale forense e delle associazioni rappresentative
degli avvocati amministrativisti;
Visto l'art. 25, comma 1, del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, secondo cui: «1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti
del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 25
giugno 2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e
alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'art. 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso art. 13.»;
Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
nella seduta del 18 dicembre 2020, in conformita' a quanto previsto
dall'art. 15, comma 1-bis, del regolamento di organizzazione degli
uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, cosi' come
modificato con delibera del medesimo Consiglio del 18 maggio 2020;
Decreta:
Art. 1
Approvazione delle regole tecnico-operative
del processo amministrativo telematico
1. Le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo
amministrativo telematico, nonche' per la sperimentazione e la
graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative
specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati 1
e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante.
2. Fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
integrano le regole tecnico-operative, e le relative specifiche
tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all'art. 2.
Art. 2
Regole tecnico-operative per l'attuazione dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70
1. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.
70, nei quali si deve procedere alla discussione orale, le udienze
sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgono
mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata
piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa.
2. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla
quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi
dell'art. 84, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si
provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla
piattaforma di cui al comma 1, mediante inviti a videoconferenze
differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle
udienze, o tramite call conference, come da allegate specifiche
tecniche.
3. Qualora l'istanza di cui all'art. 4, comma 1, quinto periodo,
del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, non sia proposta da tutte le parti
costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante,
anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l'avviso
di avvenuto deposito dell'istanza secondo le modalita' previste nelle
allegate specifiche tecniche.
4. I difensori o le parti che agiscono in proprio presentano,
secondo le modalita' previste nelle allegate specifiche tecniche,
tutti gli atti previsti dal comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n.
28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2020, n. 70.
5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto,
la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalita' previste
nelle allegate specifiche tecniche, con modalita' idonee ad
assicurare l'avvenuta ricezione e agli indirizzi previsti dall'art.
13 dell'allegato 1 al presente decreto, almeno un giorno libero prima
della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da
remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni
distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere,
quanto piu' possibile e compatibilmente con il numero di discussioni
richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi
alla discussione. L'orario indicato nell'avviso e' soggetto a
variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono inseriti il
link ipertestuale per la partecipazione all'udienza, nonche'
l'avvertimento che l'accesso all'udienza tramite tale link e la
celebrazione dell'udienza da remoto comportano il trattamento dei
dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da
informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito
internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale
informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma
3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema
informativo della Giustizia amministrativa, e' inserita nel fascicolo
del procedimento a cura della segreteria. Il link inviato dalla
segreteria e' strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta
eccezione per l'eventuale difensore delegato.
6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza e'
necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle
allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in
proprio garantiscono la corretta funzionalita' del dispositivo
utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l'aggiornamento del
suo software di base e applicativo alle piu' recenti versioni rese
disponibili dai rispettivi produttori o comunita' di supporto nel
caso di software open source, con particolare riferimento
all'installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative
alla sicurezza informatica, e l'utilizzo di un idoneo e aggiornato
programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento
telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica
istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato
generale della giustizia amministrativa.
7. All'udienza sia pubblica sia camerale il presidente del
collegio, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalita'
del collegamento, nonche' le presenze e da' atto nel processo verbale
delle modalita' con cui e' accertata l'identita' dei soggetti ammessi
a partecipare e la loro libera volonta' di dar corso all'udienza da
remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati
personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro
eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver
letto l'informativa di cui al comma 5.
8. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione,
i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio
dichiarano, sotto la loro responsabilita', che quanto accade nel
corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e' visto ne'
ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla
Camera di consiglio, nonche' si impegnano a non effettuare le
registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o
delle parti che agiscono in proprio e' inserita nel verbale
dell'udienza o della Camera di consiglio.
9. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche
il presidente del collegio da' le opportune disposizioni ai sensi
degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle
disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e
127 del codice di procedura civile.
10. Il presidente del collegio disciplina l'uso della funzione
audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola
l'ammissione e l'esclusione dei difensori o delle altre parti
all'udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando
siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare
la funzione audio.
11. E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di
chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di
consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli
affari. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea
interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e,
comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella
memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni
espresse dai partecipanti all'udienza o alla Camera di consiglio.
12. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del
decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 giugno 2020, n. 70, in caso di discussione orale da remoto
in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, le parti
contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi
massimi:
a) in sede di discussione dell'istanza cautelare e nei riti
dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell'ottemperanza
e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel
presente comma: sette minuti;
b) nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all'art.
119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti
pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo
amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti.
13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte,
indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono.
Nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 39 del codice del
processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice del
processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile, il
presidente del collegio puo', tuttavia, stabilire tempi di intervento
inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in
considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della
complessita' della controversia, tenendo conto dei tempi massimi
esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le
necessarie pause.
14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel
testo di cui all'allegato 3 del presente decreto, di cui formano
parte integrante.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.
Art. 3
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente decreto, che sostituisce il decreto del Presidente
del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio 2020, n.
135, si applica a decorrere dal quinto giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Il presente decreto e' altresi' reso pubblico nel sito
istituzionale della Giustizia amministrativa.
Roma, 28 dicembre 2020
Il presidente: Patroni Griffi
Capo I
Disposizioni generali
Allegato 1
REGOLE TECNICO-OPERATIVE
E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI ALL'ART. 1
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato
CPA: allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e
successive modificazioni «Attuazione dell'art. 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del
processo amministrativo»;
b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato
CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
c) codice in materia di protezione dei dati personali, decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali», recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e successive
modificazioni e abrogazioni di cui al decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
d) sistema informativo della Giustizia amministrativa, di
seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software,
mediante le quali la Giustizia amministrativa tratta in via
automatizzata attivita', dati, servizi, comunicazioni e procedure
riguardanti l'esercizio dei compiti istituzionali inerenti allo
svolgimento dell'attivita' processuale;
e) portale dei servizi telematici: struttura
tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi
telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che
consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai
soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di
posta elettronica certificata della Giustizia amministrativa;
g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC:
sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente
documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di
documenti informatici, di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su
server;
i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un
certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo
processuale, di cui all'art. 5 dell'allegato 2 «Norme di attuazione»
del CPA e di quello relativo ad atti e documenti inerenti lo
svolgimento dell'attivita' processuale;
m) documento informatico: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1, comma
1, lettera p), del CAD;
n) copia informatica di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui e' tratto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
i-bis), del CAD;
o) copia per immagine su supporto informatico del documento
analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a
quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera i-ter), del CAD;
p) copia informatica di documento informatico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui
e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originario di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia
amministrativa - Servizio per l'informatica;
s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni
ed esterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici della
Giustizia amministrativa e ad interagire con il SIGA con modalita'
telematiche; in particolare si intende: per soggetti abilitati
interni, i magistrati e il personale degli uffici giudiziari; per
soggetti abilitati esterni, gli ausiliari del giudice, i difensori e
le parti pubbliche e private;
t) spam: messaggi indesiderati;
u) software antispam: software che permette di inibire la
ricezione di e-mail indesiderate;
v) log: documento informatico contenente la registrazione
cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato
automaticamente dal sistema informatico.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente allegato stabilisce le regole tecnico-operative
previste dall'art. 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la
realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante
l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede al trattamento
dei dati con modalita' informatiche automatiche, ai sensi dell'art.
2-duodecies del codice in materia di protezione dei dati personali.
Capo II
Il sistema informativo della Giustizia amministrativa
Art. 3.
Organizzazione del sistema informativo
della Giustizia amministrativa
1. Il SIGA e' organizzato in conformita' alle prescrizioni del
CPA, alle disposizioni di legge sul processo amministrativo
telematico, al CAD, al regolamento (UE) 2016/679 e al codice in
materia di protezione dei dati personali.
2. Il responsabile del SIGA e' responsabile della gestione dei
sistemi informativi della Giustizia amministrativa.
3. I dati del SIGA sono custoditi nella infrastruttura
informatica gestita dalla Giustizia amministrativa che garantisce la
sicurezza, la affidabilita', la riservatezza e la non modificabilita'
dei dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche
tecniche di cui all'art. 19.
Art. 4.
Compiti del sistema informativo della Giustizia amministrativa
1. Il SIGA gestisce con modalita' informatiche in ogni grado del
giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione
del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il
deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di
copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti
giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei
fascicoli ed ogni altra attivita' inerente o comunque connessa al
processo amministrativo telematico.
Capo III
Il processo amministrativo telematico
Art. 5.
Fascicolo informatico
1. Il fascicolo processuale e' tenuto sotto forma di fascicolo
informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli
allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo
in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su
supporto informatico dei medesimi atti.
3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla
gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e
l'aggiornamento dei dati ivi inseriti;
b) del numero del ricorso;
c) dell'oggetto sintetico del ricorso;
d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
e) dell'elenco dei documenti in esso contenuti, anche se
depositati in forma cartacea ai sensi dell'art. 9, commi 8 e 9.
4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti:
a) i componenti del collegio e i suoi ausiliari, le parti e i
difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di
rinuncia; partita IVA/codice fiscale);
b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa
indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto della
domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso;
c) le comunicazioni di segreteria nonche' le ricevute di PEC
ovvero di deposito;
d) le camere di consiglio e le udienze;
e) i ricorsi collegati;
f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di
provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza,
revocazione e negli altri casi previsti;
g) i provvedimenti impugnati;
h) le spese di giustizia;
i) il patrocinio a spese dello Stato.
5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio
ed e' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il
collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di
deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'art. 19 sono definite le
modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di
accesso al fascicolo informatico.
7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di tutti
gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici
e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, e dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.
8. Il segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la
regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto
indicato dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
Art. 6.
Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari
1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri
particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di
attuazione del CPA sono gestiti con modalita' informatiche,
assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della
data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del
soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo
quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
2. Sono gestiti con modalita' automatizzata, in particolare, i
seguenti registri:
a) registro generale dei ricorsi;
b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
c) processi verbali;
d) provvedimenti dell'adunanza plenaria;
e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e
cautelari ante causam);
g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti
cautelari ante causam, ordinanze cautelari);
h) istanze di fissazione di udienza;
i) istanze di prelievo.
Art. 7.
Provvedimenti del giudice
1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto
forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I
provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi
sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio,
che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla segreteria per
il deposito.
2. Il segretario di sezione sottoscrive con la propria firma
digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito
nel fascicolo informatico, alla loro contestuale pubblicazione
mediante inserimento nel SIGA, nonche' alla loro pubblicita' sul sito
internet della Giustizia amministrativa, con le cautele previste
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in
particolare, nel rispetto degli articoli 51 e 52 del codice in
materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni,
secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19.
3 Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e
sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quando
il responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in
grado di ricevere il deposito telematico degli atti a causa
dell'oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA. Analogamente
si procede nei casi in cui il responsabile del SIGA attesta che il
sistema informatico non e' in grado di ricevere il deposito
telematico degli atti a causa della temporanea impossibilita' di
funzionamento del SIGA. In tali casi, il segretario di sezione, dopo
avere proceduto alla sottoscrizione, deposito e pubblicazione del
documento con modalita' telematiche ove possibile - o altrimenti
apponendovi la propria firma autografa e procedendo al deposito e
pubblicazione del provvedimento con modalita' analogiche -, provvede
ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti
depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.
4. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche
sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.
Art. 8.
Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa
1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in
cui e' il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma
digitale.
2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo,
il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine
su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'art.
22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione
nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma
digitale.
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto
cui si riferisce:
a) quando e' rilasciata su documento informatico separato
depositato con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si
riferisce;
b) quando e' rilasciata su foglio separato del quale e'
estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con
modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite
su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia
per immagine di tutte le procure.
Art. 9.
Atti delle parti e degli ausiliari del giudice
1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le
memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro
atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice,
sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con
firma digitale conforme ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD.
2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti
processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via
telematica.
3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1,
effettuato mediante posta elettronica certificata, e' tempestivo
quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta
di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche
successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle
specifiche tecniche di cui all'art. 19. Se al mittente perviene il
messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l'attivita' di
deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini
della rimessione in termini da parte del giudice, ove la mancata
consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere
allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di
avvenuta accettazione generata tempestivamente.
4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o
documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in
Camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematiche
deve avvenire entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito.
5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito
degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante l'invio di
piu' messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il
deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione
dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di
cui al secondo periodo del comma 3.
6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare
dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante PEC
ad esso puo' procedersi mediante upload attraverso il sito
istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il
deposito si considera perfezionato all'atto della registrazione
dell'invio da parte del SIGA.
7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma
1, attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta
protocollazione, e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui
all'art. 19.
8. Nel corso del giudizio, il giudice puo', per specifiche e
motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di
copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto
di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del
deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con le stesse
modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti
ai sensi dell'art. 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei casi di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal deposito telematico
di cui all'art. 136, comma 2, del CPA.
9. Nei casi di oggettiva impossibilita' di funzionamento del
SIGA, attestata dal responsabile del SIGA secondo quanto previsto
dall'art. 7, comma 3, e, negli altri casi di cui al comma 8, gli atti
e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla
segreteria dell'ufficio giudiziario, che, salva la ricorrenza di
ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del presidente
nei casi di cui all'art. 136, comma 2, del CPA, provvede ad
effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico,
apponendo la firma digitale, ai sensi dell'art. 22 del CAD.
10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali
non e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9
sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli
elementi identificativi del procedimento nel cui ambito e' stato
operato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante del
fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di cui
all'art. 5 delle disposizioni di attuazione del CPA.
11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il
deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale
internet della Giustizia amministrativa.
Art. 10.
Atti del segretario
1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti
in camera di consiglio, redatto come documento informatico, e'
sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera
di consiglio e dal segretario di udienza ed e' conservato con
modalita' informatiche.
2. Gli atti redatti dal segretario dell'ufficio giudiziario
riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma
digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.
3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del
processo verbale nei casi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.
4. Nei casi di impossibilita' di funzionamento del SIGA attestati
dal responsabile del SIGA il processo verbale dell'udienza pubblica e
della camera di consiglio, nonche' gli atti redatti dal Segretario
dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio, sono
sottoscritti con firma autografa e degli stessi viene prodotta copia
informatica nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19. Tali copie sono inserite nel fascicolo informatico
subito dopo la cessazione dell'indisponibilita' di SIGA.
Art. 11.
Formato degli atti, dei documenti e modalita' di deposito
1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie
informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo,
nonche' le modalita' di deposito di atti, documenti e verbali sono
stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
Art. 12.
Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche
1. La trasmissione telematica da parte dei tribunali
amministrativi regionali e del Tribunale regionale di giustizia
amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di
primo grado al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con
modalita' finalizzate ad assicurarne la data certa, nonche'
l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza secondo quanto
stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti
dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso
organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene,
in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale
sicuro oppure attraverso cooperazione applicativa.
3. Ove formato, viene altresi' trasmesso agli organi
giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui
all'art. 9, comma 10.
Art. 13.
Comunicazioni per via telematica
1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente
con modalita' telematiche, nei confronti di ciascun avvocato
componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei
confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli
indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello
Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate
ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro
oppure attraverso cooperazione applicativa.
2. Le comunicazioni di segreteria sono altresi' effettuate a
mezzo PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a
dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi,
da acquisirsi secondo le modalita' di cui alle specifiche tecniche di
cui all'art. 19.
3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'art. 16,
comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni.
4. Con modalita' telematiche si procede altresi' alle
comunicazioni nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che,
pur non essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' stato incardinato il ricorso
di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso e'
specificamente indicato l'indirizzo PEC al quale si intendono
ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cui
tale comunicazione e' resa.
5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate
mediante invio di un messaggio dall'indirizzo PEC dell'ufficio
giudiziario mittente, secondo quando precisato nelle specifiche
tecniche di cui all'art. 19, all'indirizzo di posta elettronica
certificata del destinatario.
6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario
si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta
di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli
articoli 45 e 48 del CAD.
7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione
telematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, il
segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a
mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo le
modalita' descritte nell'art. 45 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.
8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata
consegna sono conservati nel fascicolo informatico.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon
fine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevuta
di mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche
della posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministro
per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione si
ha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicolo
informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui
all'art. 19.
10. La comunicazione di un atto che contiene i dati personali di
cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e' effettuata per estratto
con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nel
fascicolo elettronico accessibile agli aventi diritto attraverso
l'apposita sezione del portale dei servizi telematici, con modalita'
tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la
tracciabilita' delle relative attivita', secondo quanto stabilito
dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
comunicazioni di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezione per le
comunicazioni all'istante o al concessionario che non abbiano
espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con
modalita' telematica.
Art. 14.
Notificazioni per via telematica
1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a
norma dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non
costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui
all'art. 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive modificazioni, fermo quanto previsto dal regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo
PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia
completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato,
secondo quanto previsto nell'art. 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Le ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, della legge 21
gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5
dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate,
unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali,
esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalita'
telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla
notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
In tale caso l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, del CAD
e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita'
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.
6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione e'
fornita con modalita' telematiche. Qualora tale prova non sia
possibile per effetto della indisponibilita' del SIGA, resa nota ai
difensori con le modalita' definite dal responsabile del SIGA anche
attraverso il sito web della Giustizia amministrativa, il difensore
procede ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio
1994, n. 53. In tal caso, la segreteria dell'ufficio giudiziario
presso cui l'atto notificato e' depositato procede tempestivamente ad
estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini
dell'inserimento nel fascicolo informatico.
7. Nei casi di cui all'art. 129, comma 3, lettera a), del CPA, il
ricorso redatto nella forma del documento informatico puo' essere
notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 3-bis
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile, secondo
quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
Art. 15.
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno
1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della
PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre
2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la
trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) utilizzano software idonei a verificare l'assenza di virus
informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta
consegna dei messaggi trasmessi al dominio della Giustizia
amministrativa;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle
specifiche tecniche di cui all'art. 19;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della
effettiva disponibilita' dello spazio della casella PEC a
disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella
stessa.
Art. 16.
Richiesta delle copie di atti e documenti del fascicolo processuale
1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di
duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine,
degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria
dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso.
2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla parte
richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi
telematici.
3. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento
secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
4. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo
univoco.
5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo
avviene di norma a mezzo PEC con invio all'indirizzo di posta
elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche
tecniche di cui all'art. 19.
6. La conformita' dell'atto all'originale digitale o analogico
contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione
della PEC da parte del segretario, con apposizione della propria
firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma
autografa. Qualora siano richieste piu' copie del medesimo atto o
documento, la conformita' deve essere attestata separatamente per
ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC.
7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e'
dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai
soggetti abilitati ad accedervi.
Art. 17.
Accesso al fascicolo informatico
1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come
risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche
tecniche di cui all'art. 19, e' consentito al presidente o al
magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun
componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma
2, agli ausiliari del giudice.
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione
nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa dal
giudice.
3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi' consentito ai
difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti
personalmente nonche', previa autorizzazione del giudice, a coloro
che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei
procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura
di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del
sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al
responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti
adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della
revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale,
e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'art.
19.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i
procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei
fascicoli dei procedimenti nei quali e' parte un soggetto che si
avvale o puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
7. L'identificazione informatica dei soggetti cui e' consentito
l'accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformita'
all'art. 64 del CAD secondo le modalita' previste dalle specifiche
tecniche di cui all'art. 19.
Art. 18.
Servizi di consultazione
1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e
le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi
accessibili, nei termini di cui all'art. 56 del CAD, tramite il
portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai
sensi degli articoli 51 e 52 del codice in materia di protezione dei
dati personali, e successive modificazioni, secondo quanto stabilito
nelle specifiche tecniche di cui all'art. 19.
Art. 19.
Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente allegato
sono disciplinate nell'allegato 2.
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base
all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA,
previa comunicazione al Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e,
limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le
modifiche sono pubblicate sul sito web della Giustizia
amministrativa.
Art. 20.
Verifica dello stato di attuazione
del processo amministrativo telematico
1. Il responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato
di attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando
eventuali ragioni di modifica del presente allegato, previa intesa
con il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Art. 21.
Disposizioni finali
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente allegato si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di
introduzione del processo amministrativo telematico.
Allegato 2
SPECIFICHE TECNICHE
(ART. 19 DELL'ALLEGATO 1)
Art. 1.
Definizioni
1. Ferme le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato 1, ai
fini del presente allegato si intende per:
a) amministrazione: organizzazione della Giustizia
amministrativa;
b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato
CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni;
c) allegato 1: l'allegato 1 al presente decreto;
d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre
2013: regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3,
44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;
e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
novembre 2014: regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e
conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40,
comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;
f) sito istituzionale: il sito internet della Giustizia
amministrativa www.giustizia-amministrativa.it
g) portale dell'avvocato: sezione del sito istituzionale
attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al SIGA;
h) portale del magistrato: sezione del sito istituzionale
attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni
contenute nel SIGA;
i) cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati
strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio
tra amministrazioni;
l) upload: sistema di riversamento informatico diretto sul
server del SIGA;
m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer)
protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel
web;
n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma
digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e
delle informazioni nello stesso contenute;
o) pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati
nell'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17
dicembre 2012, n. 221, modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
p) ReGIndE: Registro generale degli indirizzi elettronici;
q) registro delle PP.AA.: registro contenente gli indirizzi PEC
delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 16, comma 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221,
modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
r) PDF (Portable Document Format): formato di documento
digitale;
s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con
formattazione;
t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura
senza formattazione;
u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento
digitale che consente di definire il significato degli elementi
contenuti in un testo;
v) SPC: Sistema pubblico di connettivita';
z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione
dall'amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del
ricorso e dei suoi allegati;
aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione
dall'amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli
atti successivi al ricorso.
Art. 2.
Organizzazione del SIGA - art. 3 dell'allegato 1
1. Il SIGA si avvale un'infrastruttura distribuita nel rispetto
delle linee guida emanate dall'AgID.
2. Il collegamento informatico tra gli uffici giudiziari
dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle
segreterie avviene tramite Servizio pubblico di connettivita'.
3. Il sito istituzionale della GA e' ospitato in una
infrastruttura cloud nel rispetto delle linee guida AgID.
4. Il segretario generale della Giustizia amministrativa emana le
direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.
5. L'amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei
documenti, garantendone le caratteristiche di autenticita',
integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione
di quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche'
nel rispetto dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 novembre 2014.
L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' dei
provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti
informatici e' assicurata nei modi previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle
relative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto degli articoli
2 e 20 del CAD nonche' della disciplina rilevante in materia di
tutela dei dati personali.
6. Il SIGA prevede l'archiviazione, la conservazione e la
reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva
impossibilita' e di impossibilita' temporanea di funzionamento del
SIGA, anche ai fini di cui all'art. 9, comma 9 dell'allegato 1 per 5
anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della
conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei
dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il
responsabile del SIGA, oltre che con il responsabile della gestione
documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove
nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
Art. 3.
Fascicolo processuale informatico - art. 5 dell'allegato 1
1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e
contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti
gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.
2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal SIGA al
momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto
specificato dall'art. 6.
3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori
alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del
deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.
4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i
relativi decreti sono conservati in apposita sezione del SIGA, dove
sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al
deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono
successivamente inseriti.
5. Il SIGA gestisce in una apposita area del fascicolo
informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle
notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato
digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.
6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo
viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo
informatico.
7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono
protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo
fascicolo.
8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresi', un
estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto
digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi
ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia
informatica di originale cartaceo, protocollati dal SIGA in modo
automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i
provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e
«oscurata».
9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite
ai soggetti abilitati sono registrate e conservate con
caratteristiche di inalterabilita' ed integrita', per cinque anni
dalla definitivita' del provvedimento che conclude il procedimento,
in un apposito file di log. Quanto agli accessi dei soggetti
abilitati esterni, il file di log contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
b) il riferimento al documento informatico prelevato o
consultato identificativo di registrazione del documento informatico
nell'ambito del sistema documentale;
c) la data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei
soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati
identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere
b) e c), nonche' le informazioni relative alle eventuali modifiche
apportate durante l'accesso.
10. Il SIGA contempla funzionalita' automatizzate per il
controllo della regolarita', anche fiscale, degli atti e dei
documenti depositati da ciascuna parte.
Art. 4.
Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari
- art. 6 dell'allegato 1
1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di
cui all'art. 6 dell'allegato 1, prodotti in formato PDF dal sistema,
sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati
nel SIGA secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 2
del presente allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per
la protezione dei dati personali.
2. Il SIGA assicura la verifica di integrita' degli atti,
documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale
apposta su di essi ai requisiti di cui all'art. 24 del CAD,
subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni di
acquisizione e registrazione.
Art. 5.
Provvedimenti del giudice in formato digitale
- art. 7 dell'allegato 1
1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei
provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema
denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione
software inserita su supporto rimovibile e protetto ovvero integrata
nel SIGA.
2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in
formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti,
sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle
disposizioni del CAD.
3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita
funzionalita', consente al magistrato di disporre l'oscuramento dei
dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati
personali.
4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la
rete interna della Giustizia amministrativa ovvero, dall'esterno,
attraverso VPN, al gestore documentale di SIGA e sono conservati con
le modalita' di cui all'art. 2.
5. Il segretario della sezione pubblica digitalmente il
provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo
informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a disposizione
dal sistema.
6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il
SIGA assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento.
7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, e'
contestualmente inserita nel sito istituzionale della copia,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela
dei dati personali e con modalita' tali da precluderne la
indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.
8. Le funzionalita' di cui al comma 5 sono consentite
esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a cio'
abilitati, in base alle direttive impartite dal segretario generale
della Giustizia amministrativa, mediante credenziali basate su un
sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto
dall'art. 14.
9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema
informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto
in forma cartacea, la segreteria provvede ad estrarre copia
informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la
conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento
nel SIGA utilizzando l'apposita funzione di caricamento. Nei medesimi
casi di mancato funzionamento del SIGA, ove la pubblicazione dei
provvedimenti giurisdizionali non possa avvenire con modalita'
telematiche, la segreteria vi procede con modalita' cartacee e,
successivamente, procede all'inserimento nel SIGA utilizzando
l'apposita funzione di caricamento, subito dopo la conclusione del
predetto mancato funzionamento.
10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al
comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono
pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.
Art. 6.
Redazione e deposito degli atti digitali
- art. 9 dell'allegato 1
1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nei formati di cui all'art. 12, e' effettuato utilizzando il modulo
denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal sito istituzionale,
da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e
dei relativi allegati, nei formati di cui all'art. 12, si effettua
utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto,
scaricabile dal sito istituzionale, in cui deve essere indicato il
numero di ricorso generale attribuito dal SIGA al momento del
deposito del ricorso introduttivo.
3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati,
nonche' degli altri atti processuali, puo' essere effettuato
autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso
in cui sia stata conferita una procura congiunta.
4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in
formato PDF, sottoscritti con firma digitale PadES.
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e
2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La
firma digitale PadES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i
documenti in essi contenuti.
6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti
nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi
contenuti. Il SIGA prevede funzionalita' per la verifica e
l'integrazione delle informazioni da parte del personale di
segreteria.
7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e
degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto
indicato dall'art. 7.
8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni
tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui
all'art. 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da
depositare superi i 30 mb, e' consentito il caricamento diretto
attraverso il sito istituzionale (upload), secondo quanto indicato
dall'art. 8.
9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti
processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con
modalita' di cooperazione applicativa secondo quando previsto dalle
linee guida per l'interoperabilita' tra sistemi emanate da AgID.
10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del
sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite
dall'allegato 1, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia
eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative, la
segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento
cartaceo e, dopo averne attestata la conformita' all'originale con
firma digitale, procede all'inserimento nel SIGA utilizzando
l'apposita funzione di caricamento.
Art. 7.
Deposito tramite PEC - art. 9 dell'allegato 1
1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativi
allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella PEC
individuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sede
giudiziaria adita pubblicata sul sito istituzionale, fermo restando
quanto previsto dall'art. 6, comma 3.
2. L'avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l'opzione di
«ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
3. L'avvocato riceve automaticamente:
a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta
accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e
dell'ora di accettazione;
b) successivamente, dal gestore dell'amministrazione un
messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.
4. Il SIGA invia all'avvocato, entro le ore 24,00 del giorno
lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna,
un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito»,
che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo
assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il
ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta
ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera
effettuato nel momento in cui e' stata generata la ricevuta di
accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a).
6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le
indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate
nel deposito.
7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal SIGA a causa del
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a
mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di
«mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del
deposito.
8. L'avvenuta registrazione del deposito puo' essere verificata
anche attraverso l'apposita funzione del portale dell'avvocato.
9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacita' della
casella di posta certificata del mittente, il SIGA consente il
frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi
allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito
l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei
successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a
mezzo PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'art. 6, comma
8, il deposito dei relativi allegati nonche' degli atti successivi al
primo anche tramite upload.
Art. 8.
Deposito tramite upload - art. 9 dell'allegato 1
1. Il deposito con upload e' consentito tramite canale sicuro,
nei casi di cui all'art. 6, comma 8, mediante collegamento al sito
istituzionale, nell'apposita sezione presente nel portale
dell'avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito
atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il
deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del
messaggio di mancato deposito.
3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia il
ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione
presente nel sito istituzionale. Il SIGA genera un messaggio,
immediatamente visualizzabile, di ricezione.
4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con
upload si considera effettuato nel momento in cui il SIGA ha
registrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai
sensi del comma 3.
5. Il SIGA consente la stampa del messaggio di ricezione, di cui
al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data e dell'ora
del deposito.
6. Il deposito ricevuto e' inserito automaticamente nel SIGA che
prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delle informazioni
necessarie per la corretta gestione procedurale a cura della
segreteria.
7. La segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato
entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione
del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione
deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di
protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti
depositati con upload.
8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal SIGA a causa del
mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A segnala
il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere tecnico
riscontrate.
9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali
puo' essere verificato attraverso l'apposita funzione del portale
dell'avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della
PEC di cui al comma 7.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei
casi di cui all'art. 6, comma 8, a mezzo upload, e' comunque
consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti
successivi a mezzo PEC.
Art. 9.
Deposito degli atti digitali degli ausiliari del giudice
e degli atti delle parti - art. 9 dell'allegato 1
1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da
parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche
alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei
formati di cui all'art. 12, con le modalita' descritte dagli articoli
7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili
dal sito istituzionale, in cui deve essere indicato il numero del
ricorso introduttivo.
2. La segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del giudice,
le credenziali per accedere alle informazioni necessarie
all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono
generate automaticamente dal SIGA e associate in modo univoco al
provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.
3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata a stare in
giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo
e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui agli
articoli 7 e 8.
4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una
casella PEC, nonche' di firma digitale. Qualora intenda avvalersi
della modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui all'art.
6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le
modalita' di cui all'art. 17, comma 12.
Art. 10.
Atti del segretario - art. 10 dell'allegato 1
1. Gli atti di cui all'art. 10 dell'allegato 1 vengono redatti
dal segretario utilizzando apposita funzionalita' del SIGA, alla
quale egli accede con le proprie credenziali.
2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF e
sottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoli
informatici nonche' nella sezione del SIGA denominata «udienze»,
accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservati
con le modalita' di cui all'art. 2.
Art. 11.
Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche
- art. 12 dell'allegato 1
1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con
modalita' telematiche da parte dei tribunali amministrativi regionali
e del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite SIGA,
mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei
soggetti abilitati.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli
atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al
comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via
telematica con le modalita' stabilite in virtu' di apposite
convenzioni stipulate dal Segretariato generale della giustizia
amministrativa.
Art. 12.
Formato degli atti e dei documenti processuali
- art. 11 dell'allegato 1
1. L'atto del processo in forma di documento informatico puo'
essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento
testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia
parti. Non e' ammessa la scansione di copia per immagine, fatta
eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) testo formattato (estensione RTF);
d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro
utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
3. I documenti allegati e la procura alle liti possono essere
depositati esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale,
senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) Extended Markup Language (estensione xml);
d) immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche' contenenti
file nei formati di cui alle lettere precedenti;
f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR
(estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del
presente comma.
4. I documenti digitali possono essere depositati in un formato
diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato e'
richiesto da specifiche disposizioni normative.
5. Il deposito di atti e documenti in formato immagini e di
documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e'
ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano
disponibili solo in versione cartacea.
6. La struttura del documento con firma digitale e' PadES-BES.
7. La modalita' di apposizione della firma digitale o della firma
elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple» e prevede che
uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo
stesso documento. Il sistema consente anche l'apposizione di una
firma singola.
Art. 13.
Comunicazioni per via telematica
- art. 13 dell'allegato 1
1. Le comunicazioni di segreteria nei confronti di qualsiasi
soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate
esclusivamente con modalita' telematiche, avvalendosi di
funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC
individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni
avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito,
che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in
maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'.
2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC
utilizzando gli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui
all'art. 1, lettera o), del presente allegato. L'accesso ai registri
formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonche' presso
il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le
modalita' tecniche concordate con i medesimi Ministeri.
3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura
dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione
applicativa, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del CAD e delle linee
guida in materia di interoperabilita' emanate da AgID.
4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo
prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale,
questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del
provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e' visualizzabile
nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area pubblica del sito
istituzionale della Giustizia amministrativa.
5. La comunicazione di segreteria e' allegata in formato PDF al
messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.
6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo
completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario.
7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal
SIGA, sono conservate nel fascicolo informatico.
8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un
errore non superabile imputabile al sistema, l'invio della
comunicazione viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di
mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla segreteria
a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilita', si procede secondo
le modalita' di cui all'art. 45 delle disposizioni di attuazione del
Codice di procedura civile.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon
fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla
ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita
presso la segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui pende il
ricorso. Il SIGA consente al difensore, attraverso il portale
dell'avvocato ovvero attraverso ulteriori modalita' telematiche,
successivamente definite e che verranno rese note sul sito
istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione.
10. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale
nell'apposita area del sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti
di sicurezza, con modalita' tali da garantire l'identificazione
dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative
attivita'.
11. Il SIGA garantisce la conservazione dei log dei messaggi
transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica
certificata per cinque anni dalla definitivita' del provvedimento che
conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni:
codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, data
ed ora dell'invio, esito invio, destinatario messaggio, mittente
messaggio, tipo ricevute pervenute, eventuale errore restituito, data
e ora della consegna.
Art. 14.
Notificazioni per via telematica - articoli 8 e 14 dell'allegato 1
1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere
effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai
pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC
risulti dai medesimi pubblici elenchi.
2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni
non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi
degli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui all'art.
1, lettera o), del presente allegato, fermo restando quanto previsto,
anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato.
3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine
della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la
conformita' all'originale, ai sensi dell'art. 22 del CAD, mediante
sottoscrizione con firma digitale.
4. In presenza di piu' procure e' possibile l'allegazione
all'atto notificato di uno o piu' documenti contenenti la scansione
per immagini di una o piu' procure.
5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione
e' effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e 8.
6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalita'
cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque
effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui
all'art. 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica
di un atto in originale informatico, la prova della medesima e' data
mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione,
dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 5, dell'allegato 1, nel rispetto dei formati
previsti per i documenti. Qualora l'atto notificato con modalita'
cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico,
la prova della notifica e' data mediante il deposito di copia
informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata
conforme a quanto notificato con le modalita' di cui all'art. 14,
comma 5, dell'allegato 1, nel rispetto dei formati previsti per i
documenti.
7. Nel ricorso elettorale, di cui all'art. 129, comma 3, lettera
a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di un
proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso a mezzo
PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai
pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.
8. La segreteria dell'ufficio giudiziario adito, ricevuto il
deposito del ricorso elettorale con modalita' telematiche, provvede
alla sua immediata pubblicazione sul sito istituzionale, area
«Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di previa
autenticazione.
Art. 15.
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno
- art. 15 dell'allegato 1
1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed
utilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre di
uno spazio disco non inferiore a 1 gigabyte.
Art. 16.
Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti
- art. 16 dell'allegato 1
1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti
processuali e' effettuata attraverso apposita funzionalita'
disponibile sul sito istituzionale.
2. La richiesta e' effettuata indicando il numero di protocollo
degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato
informatico o copia autentica, digitale o cartacea.
3. La richiesta e' effettuata mediante la compilazione di un
apposito modulo disponibile sul sito istituzionale.
4. Al richiedente e' assegnato un codice identificativo univoco
associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio
della copia.
5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti e'
eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalita'
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115 e successive modificazioni.
6. Il SIGA comunica all'interessato in apposita sezione del sito
istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia, calcolato
in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le indicazioni
fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti
di cui ha chiesto copia. Insieme all'importo dei diritti e degli
oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco
associato al flusso di gestione della richiesta di rilascio della
copia.
7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto,
con modalita' cartacee direttamente dalla segreteria, solo dopo che
e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.
8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro
tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la
segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia
puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari.
9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel
sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile da chiunque vi
abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.
Art. 17.
Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti
e accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1
1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi
delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico e alle
altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia amministrativa
avviene tramite il sito istituzionale, nel rispetto delle
disposizioni del CAD e del codice in materia di protezione dei dati
personali.
2. L'accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni
pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza
dei nomi delle parti ai sensi dell'art. 51 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, e' consentito, senza necessita' di
autenticazione, a chiunque vi abbia interesse attraverso il sito
istituzionale, area pubblica, attivita' istituzionale, attraverso
appositi link. In tale area sono accessibili, in forma anonima, le
informazioni riguardanti udienza, calendario udienze, ruolo udienza,
ricorsi, provvedimenti.
3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e' consentito
l'accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari
pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 56 del CAD, con
le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamente
ai soggetti abilitati, tramite le apposite procedure rese disponibili
dalla Giustizia amministrativa.
Art. 18.
Accesso al fascicolo informatico - articoli 17 e 18 dell'allegato 1
1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai
documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di
loro competenza, nonche' a tutti i dati relativi alla propria
attivita' istituzionale, attraverso la sezione riservata del sito
istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le
modalita' di accesso rese disponibili.
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione
del fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto,
attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata
«Ausiliari del giudice», inserendo le proprie credenziali (username e
password). La richiesta di credenziali e' effettuata per via
telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le
credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalita' di
seguito previste per i difensori, all'indirizzo risultante da
pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico.
3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non
costituito in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali
di accesso al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione
presente nel portale dell'avvocato. Le credenziali, rilasciate con le
modalita' indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi
sessanta giorni dalla data del rilascio.
4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l'avvocato
difensore deve fornire i propri dati identificativi.
5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC del
difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi
comunicati.
6. In caso di accesso tramite username e password, la password
comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.
7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici
che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine
di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono
il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC
personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del sito
istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal SIGA a tale
indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.
8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono
accedere al SIGA tramite una apposita sezione riservata del sito
istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e
password) e' presentata all'ufficio giudiziario interessato, anche
attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul
sito istituzionale, ed e' inoltrata dall'ufficio giudiziario al
Segretariato della giustizia amministrativa mediante l'apposita
funzione presente nel sito istituzionale.
9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate
all'accesso al fascicolo processuale tenuto con modalita'
informatiche avviene attraverso una sezione riservata del sito
istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di
accesso personale (username e password). Le credenziali sono
rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto
richiedente.
10. Il Segretariato della giustizia amministrativa fornisce al
personale delle segreterie le credenziali necessarie all'espletamento
delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle
credenziali di accesso e' presentata con PEC dal segretario generale
dell'ufficio giudiziario o dal dirigente amministrativo, responsabili
della corretta gestione delle credenziali, al responsabile del SIGA
nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario generale della
giustizia amministrativa.
11. La password di accesso ai sistemi informatici della Giustizia
amministrativa va modificata ogni tre mesi ed e' disattivata dopo sei
mesi di mancato utilizzo.
12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al SIGA con
password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito e'
interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.
13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al SIGA
sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle
credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso
indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita divulgazione a
terzi di dati riservati.
14. I log del SIGA sono conservati con modalita' protetta ai
sensi della normativa vigente.
15. Diverse modalita' per l'identificazione degli aventi titolo
all'accesso e per il rilascio delle relative password possono essere
stabilite dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.
16. Ulteriori modalita' di autenticazione informatica potranno
essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del sistema
secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.
17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione, l'accesso,
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e'
consentito previa identificazione degli utenti abilitati in
conformita' all'art. 64 del CAD.
Allegato 3
SPECIFICHE TECNICHE PER LE UDIENZE DA REMOTO
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le presenti specifiche tecniche si applicano esclusivamente ai
collegamenti da remoto, per lo svolgimento delle udienze camerali e
pubbliche e delle camere di consiglio della Giustizia amministrativa,
previsti dall'art. 4 del decreto-legge del 30 aprile 2020, n. 28
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e
dall'art. 25 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni
contenute nell'allegato 2.
2. Si intendono per:
a) «decreto»: il decreto del Presidente del Consiglio di Stato
di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 28 del 2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e
di cui all'art. 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176;
b) «piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa»:
l'applicazione Microsoft Teams, per la durata dell'efficacia
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e
dell'art. 25 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
e, comunque, per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Art. 3.
Svolgimento da remoto della Camera di consiglio
e delle udienze pubbliche
1. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla
quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi
dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge del 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono utilizzati gli strumenti di cui all'art. 9 del
presente allegato; non e' consentito l'utilizzo delle applicazioni di
messaggistica istantanea.
2. Per il collegamento da remoto per le udienze pubbliche e per
le camere di consiglio alle quali partecipano, i difensori e le parti
che agiscono in proprio utilizzano il sistema di collegamento
audiovisivo da remoto della piattaforma in uso presso la Giustizia
amministrativa che:
a) assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni
attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati;
b) prevede, per gli utenti interni all'amministrazione,
l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la
crittografia dei dati in transito e a riposo;
c) utilizza data center localizzati sul territorio dell'Unione
europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per
l'erogazione del servizio;
d) procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.
3. Durante il collegamento da remoto, i magistrati utilizzano il
sistema di collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),
previamente installato sui dispositivi in dotazione, accedendovi con
l'account del dominio di Giustizia amministrativa. I magistrati che
non dispongono del servizio di connettivita' fornito dal Segretariato
generale della giustizia amministrativa attivano la VPN (Virtual
private network) della Giustizia amministrativa nei soli limiti in
cui la stessa e' strettamente necessaria per la consultazione di atti
o documenti sul portale del magistrato.
4. I difensori, le parti in proprio, i verificatori, i consulenti
tecnici, i commissari ad acta e, in generale, tutti coloro che
vengono ammessi a partecipare a un collegamento da remoto in
videoconferenza utilizzano dispositivi dotati di videocamera e
microfono, ed accedono al sistema di collegamento di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b), unicamente tramite web browser, autenticandosi
come «ospite/guest» e immettono quale nome una stringa costituita
obbligatoriamente dai seguenti dati nell'ordine indicato:
«NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME»
del tipo «9999 2020 R. M.». L'Avvocatura dello Stato utilizza un nome
del tipo «AVVOCATURA-STATO». I soggetti di cui al primo periodo che
hanno gia' installato sui loro dispositivi il sistema di collegamento
di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), vi accedono in modalita'
privata, o comunque senza essere registrati attraverso il proprio
account. Il difensore, qualora riceva un unico link per partecipare
alla discussione di piu' cause, deve immettere nell'apposito campo,
nell'ordine, il numero di ruolo generale, senza tuttavia inserire
l'acronimo «n. r.g.», della sua causa riportata per prima nel ruolo
d'udienza, nonche' il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato; per
le cause successive, accedendo nuovamente tramite il link ricevuto,
analogamente il difensore indica nell'apposito campo, nell'ordine, il
numero di ruolo generale della seconda ovvero delle ulteriori cause
riportate nel ruolo d'udienza, senza tuttavia inserire l'acronimo «n.
r.g.», nonche' il proprio cognome e nome pseudoanonimizzato.
Terminata la discussione della causa, i soggetti di cui al primo
periodo non abbandonano la riunione virtuale in autonomia, ma
attendono di esserne rimossi. La Giustizia amministrativa non
fornisce alcuna assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che
partecipano alle udienze e, pertanto, spetta ad essi la preventiva
verifica della funzionalita' del collegamento telematico dalla
propria sede.
Art. 4.
Avviso di deposito dell'istanza di udienza da remoto
e avviso di discussione di udienza da remoto
1. L'avviso dell'avvenuto deposito dell'istanza di trattazione
dell'udienza da remoto, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto e'
effettuata dalla segreteria a mezzo PEC a tutte le parti costituite
secondo le modalita' telematiche, di cui all'art. 13 dell'allegato 2.
2. L'avviso di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto, nella
quale sono indicati il giorno e l'ora dell'udienza o della Camera di
consiglio e nella quale e' inserito il link a cui accedere per
partecipare alla discussione, e' effettuato a mezzo PEC a tutte le
parti costituite secondo le modalita' telematiche di cui all'art. 13
dell'allegato 2. Non potra' partecipare all'udienza da remoto il
domiciliatario, se non delegato.
3. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 inviati alla parte privata,
autorizzata a stare in giudizio personalmente, sono effettuati
all'indirizzo PEC dalla stessa fornito ai sensi del successivo art.
5.
Art. 5.
Deposito degli atti ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n.
28/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,
n. 70, e dell'art. 25, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176.
1. Il deposito dell'istanza di discussione, dell'atto di
opposizione, delle note di udienza e della richiesta di passaggio in
decisione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del
2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n.
70, e' effettuato con le modalita' telematiche di cui all'allegato 2
utilizzando il «Modulo deposito atto» disponibile sul sito web della
Giustizia amministrativa, selezionando, tra la tipologia di atti da
trasmettere le apposite voci.
2. Qualora l'istanza sia presentata dalla parte privata
autorizzata a stare in giudizio personalmente che non sia in possesso
di strumenti di firma digitale e' ammesso il deposito della stessa
istanza in formato analogico sottoscritto con firma autografa, per il
tramite del mini-urp della segreteria dell'ufficio giudiziario che
provvedera' al caricamento con modalita' telematiche. In tal caso, la
parte, ove non abbia gia' provveduto precedentemente, dovra' indicare
un indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative
all'udienza da remoto.
3. Gli atti di cui al presente articolo sono inseriti nel
fascicolo processuale.
Art. 6.
Predisposizione delle riunioni virtuali d'udienza
1. La segreteria predispone, utilizzando il sistema di
collegamento di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), almeno una o
piu' riunioni virtuali per ogni udienza o camera di consiglio.
Art. 7.
Decreto di fissazione discussione della causa da remoto
1. Il decreto con cui il presidente del collegio dispone la
discussione orale, anche in assenza di istanza di parte, e' redatto,
comunicato e pubblicato con modalita' telematiche ai sensi
dell'allegato 1.
Art. 8.
Verbale di udienza
1. Il verbale di udienza e' redatto con modalita' telematiche ai
sensi dell'allegato 1. In esso si da' atto delle modalita' di
accertamento dell'identita' dei soggetti ammessi a partecipare al
collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di
documento di riconoscimento, della previa conoscenza dell'informativa
di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e della
loro libera volonta' a parteciparvi, anche per quanto concerne la
disciplina dei dati personali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto. Non si provvede, nel rispetto della previsione dell'art. 5,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679,
all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei
soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale si da'
altresi' atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte
in videoconferenza tramite il sistema di collegamento di cui all'art.
3, comma 2.
Art. 9.
Camera di consiglio ai sensi dell'art. 84, comma 6, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 25, comma 2, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176.
1. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i
soli magistrati per deliberare ai sensi dell'art. 84, comma 6, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' consentito l'utilizzo dei
seguenti strumenti di audio o videoconferenza:
a) call conference, attraverso il servizio di audioconferenza,
utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati della
Giustizia amministrativa;
b) attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata
con la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, con il
divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e la
funzione di invio di file.

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