Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.269 del 28-10-2020)
artt. 23 – 27
Art. 23.
(Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' giurisdizionale nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9.
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 221
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la
polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto,
individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di
consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore
della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto
richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto
sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che abbia in
dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto.
Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in
presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede
alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad
assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di
consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore
partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo
che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo
assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e
di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei
soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai
sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La
partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di
custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 4.
Con le medesime modalita' di cui al presente comma il giudice puo'
procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di
procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali e'
ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse,
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura
civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute,
internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e'
assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con
collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del
Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, e' abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di
soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai
rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere
tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima
dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori
attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o
sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere,
partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del
fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del
codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto
anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato
per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita'
della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di
polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza
delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita'
con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte
le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di
vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di
procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni,
parti, consulenti o periti, nonche' alle discussioni di cui agli
articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le
parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di
separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di
procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito
telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che
avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni
prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza
delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza,
di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla
partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate
nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi
conciliare.
7. In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare all'udienza
anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma
degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di
cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del
procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una
delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza,
il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito
alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica
certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo
stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre
parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a
mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla
deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9; non si
applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il
dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione
orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal
difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata,
alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si
applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade
entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra
il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere
formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in
camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti
penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il
componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo
della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in
cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima
possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di
discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio,
svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' quelle di
cui all'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in
quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi
agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
Art. 24.
(Disposizioni per la semplificazione delle attivita' di deposito di
atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19)
1. In deroga a quanto prevista dall'articolo 221, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge
77 del 2020, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il deposito di memorie, documenti,
richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della
repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante
deposito dal portale del processo penale telematico individuato con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita'
stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito
al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, saranno
indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso possibile il
deposito telematico nelle modalita' di cui al comma 1.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile il deposito
telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo
del portale, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento da
parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati
diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del
termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e'
consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica
certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta
elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro
della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita'
di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli
indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in
apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con
il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche
relative ai formati degli atti e le ulteriori modalita' di invio.
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori
inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma
precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici
giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e
ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della
continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto
ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di
posta elettronica certificata dell'ufficio.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno
individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica
certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.
Art. 25.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo
amministrativo)
1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1
dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno
2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle
camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali
amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31
gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1
dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli
affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale,
sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di
definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del
processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in
camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da
remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e
di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si
svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione
orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n.
28 del 2020, puo' essere presentata fino a cinque giorni liberi prima
dell'udienza pubblica o camerale.
Art. 26.
(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonche' misure urgenti
relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo
contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica)
1. Ferma restando l'applicabilita' dell'art. 85 del decreto legge
17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, come
modificato dell'art. 26-ter del decreto legge 14 agosto n. 104,
convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, le adunanze e le udienze dinanzi alla
Corte dei conti alle quali e' ammessa la presenza del pubblico si
celebrano a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
2. All'art. 257, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole
"termine dell'emergenza epidemiologica in corso";
b) le lettere "in corso" sono soppresse;
c) dopo le parole "personale della Corte dei conti" sono inserite
le parole ", ivi incluso quello di magistratura".
Dalle disposizioni di cui al precedente periodo non derivano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 27. (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) 1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio. 3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. 4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalita' di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.

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