Usura bancaria: cumulo interessi moratori e corrispettivi e superamento del tasso soglia sui soli moratori

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione in materia di usura (Cass. ord. n. 23192/17 del 4.10.2017), cumulo di interessi moratori e corrispettivi e superamento del tasso soglia sui soli moratori è destinata a spostare l’ago della bilancia a sfavore delle banche.

Cumulo interessi moratori e corrispettivi

Il giudice delle leggi ha rigettato il ricorso della banca, sostenendo che “è noto che in tema di contratto di mutuo, la L. n. 108 del 1996, art. 1, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).

Interessi corrispettivi e moratori quindi si sommerebbero e la Corte non ha ritenuto di seguire il suo stesso orientamento secondo il quale  la somma di interessi corrispettivi e moratori sarebbe «un tasso “creativo” mai concretamente applicabile al mutuatario». Tale orientamento, oggi ribaltato dalla Corte di Cassazione, è stato ampiamente seguito dalla giurisprudenza di merito (v. tra le tante  Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734 pubblicata su ExParteCreditoris.it). Il tasso moratorio, essendo meramente eventuale, in caso di inadempimento della parte mutuataria, secondo la giurisprudenza sino ad ora prevalente, non è cumulabile al corrispettivo che rappresenta invece il frutto naturale del denaro concesso in prestito dall’istituto bancario. Tale distinzione è stata percepita anche dai Decreti ministeriali che periodicamente rilevano il TEGM e dalla Banca d’Italia.

Tale distinzione è stata peraltro percepita altresì dai Decreti Ministeriali (che trimestralmente rilevano il TEGM degli interessi corrispettivi) laddove, sin dal primo emesso, è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora; questi ultimi sono altresì esclusi dal calcolo, ed anche dalle Istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, Organo tecnico individuato dal Legislatore per la rilevazione del tasso medio ai sensi della Legge antiusura.
Il tasso di mora, poi, è stato sistematicamente escluso dalla rilevazione del TEGM nelle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio ai sensi della Legge sull’usura”, periodicamente aggiornate dalla Banca d’Italia.

Fonte: Salvis Juribus, USURA: LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI

Si segnala anche Cassazione civile, sez. VI, 06/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep. 06/03/2017),  n. 5598 pubblicata su Giustizia Civile Massimario 2017

Tassi moratori usurari e nullità dell’intera clausola sugli interessi

In tema di tassi moratori usurari e di nullità dell’intera clausola sugli interessi la Corte di Cassazione precisa che <<l’art. 1815 c.c., comma 2, stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore>>.

Pertanto non rileva ai fini della nullità della clausola il fatto che gli interessi moratori siano meramente eventuali in quanto dovuti solo in caso di inadempimento da parte della parte mutuataria, poiché il momento in cui deve essere eseguita la verifica sulla usurarietà degli interessi è quello della loro pattuizione, indipendentemente dal loro pagamento.

Pertanto se l’interesse moratorio è superiore alla soglia, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi a nessun titolo.

Vedremo quale sarà la reazione delle Corti di merito che sul tema hanno tendenzialmente sempre favorito le banche.

Alcuni autorevoli commentatori ritengono che l’ordinanza non si riferisca all’ipotesi del cumulo di interessi moratori e corrispettivi ma esclusivamente a quella del superamento del tasso soglia sui soli moratori.

Sull’argomento si segnala il recentissimo podcast di IuslawWebRadio

 

Ascolta “[BANCHE E USURA: NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZIONE A SEZIONIUNITE] – Giovedì 12 ottobre 2017 #SvegliatiAvvocatura” su Spreaker.

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