Testo provvisorio delle misure sulla giustizia nell’ultimo decreto coronavirus che sarà approvato oggi dal CdM

Questo testo mi è pervenuto da un canale informativo forense. Si tratta di un’anticipazione, non è la versione definitiva che sarà approvata nel Consiglio dei Ministri di stamattina né tantomeno è il testo ufficiale.

Art. 80

(Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise)

  1. Al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 1:
    1) ovunque ricorrano, le parole «22 marzo 2020» sono sostituite dalle parole «15 aprile 2020»;
    2) al comma 2:
    a) al primo periodo, le parole «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civili e penali»;
    b) infine è aggiunto il seguente periodo: «Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.»;
    3) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In tutti i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione.»;
    b) all’articolo 2:
    1) al comma 1, le parole «23 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile»;
    2) al comma 4, dopo le parole «articoli 303,» sono inserite le seguenti: «308,»;
    c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
    «ART. 2-bis. – (Misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali).
  2. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi degli articoli 1 e 2, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
  3. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 1 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia.
  4. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 1 e 2, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»
  5. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
  6. Fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 81
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all’articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale di cui al periodo precedente, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi del citato articolo 56, comma 4. Nei casi di cui al precedente periodo, contro i decreti cautelari emessi ai sensi degli articoli 56 e 61 del codice del processo amministrativo, finché efficaci, è ammesso appello al Consiglio di Stato in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo. Il presidente o il consigliere da lui delegato, omessa ogni formalità, provvede sulla domanda, con decreto, solo se la ritiene ammissibile e fondata; altrimenti la Segreteria informa senza ritardo le parti che essa non è stata accolta. In ogni caso gli effetti del decreto del Consiglio di Stato cessano con la perdita di efficacia del decreto appellato ai sensi dei citati articoli 56, comma 4, e 61, comma 5.
  2. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle seguenti misure:
    a) la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti;
    b) la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di apertura al pubblico;
    c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
    d) l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;
    e) il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto non impugnabile.
  4. Fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice amministrativo, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.
  5. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
  6. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse.
  7. L’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 che impedisce l’esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza.
  8. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.
  9. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, dopo le parole «deve essere depositata», sono inserite le seguenti: «, anche a mezzo del servizio postale,». Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui al predetto articolo 7, comma 4.
  10. È abrogato l’articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Art. 82
(Ulteriori misure urgenti in materia di funzioni della Corte dei conti)
All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, sono aggiunte, in fine, le parole: «Pertanto, a decorrere dalla stessa data si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo. Per il solo controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al termine di cui al comma 4, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell’ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica».

Art. 83
(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

  1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all’art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.
  2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.
  3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre del 2020: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 mediante utilizzo del Fondo COVID-19 di cui……
Skip to content