Telefonia: improponibile il ricorso per decreto ingiuntivo su crediti contestati se non è stata prima tentata la conciliazione

Si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Milano che dichiara improponibile un ricorso per decreto ingiuntivo da parte di un operatore di telefonia nei confronti di un proprio utente, per crediti derivanti da consumi e tariffe contestate dal cliente prima del deposito del ricorso.

In caso di contestazione si applica infatti l’art. 3 del regolamento AGCOM, introdotto con delibera 173/07, riguardante la risoluzione delle controversie tra compagnie di telecomunicazioni ed utenti. Il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a quando non sia stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com competente per territorio. Secondo il Tribunale di Milano, <<l’ambito oggettivo di tale procedura conciliativa è estremamente ampio, ricomprendendo la tutela di qualsiasi diritto o comunque situazione soggettiva giuridicamente rilevante, sia di fonte negoziale che legale>>.

L’articolo 2 del regolamento AGCOM sopra indicato ha espressamente escluso dal suo ambito di applicazione <<le controversie attinenti esclusivamente al recupero dei crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l’inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime>>.

Pertanto, conclude il giudice di merito, l’azione monitoria diretta <<rimane limitata alle sole controversie relative a crediti insoluti ed incontestati>>

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale ha dichiarato nullo il decreto ingiuntivo opposto, <<a causa dell’improponibilità dell’azione conseguente all’omissione del prescritto tentativo di conciliazione>>.

Tribunale di Milano, Sex. XI civile, n. 7090/2017 dep. il 22/06/2017.

Skip to content