Pignoramento presso terzi: notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento

L’art. 1 comma 32 della legge 206/2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 dicembre 2021, prevede l’onere a carico del creditore procedente di notificare al debitore ed ai terzi pignorati, entro la data dell’udienza di comparizione indicata, l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e di depositare tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione. In caso di mancata notifica dell’avviso il pignoramento diverrà inefficace.

All’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto
comma sono aggiunti i seguenti:
«Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata
nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso
di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo
della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo
dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato
deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del
pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi,
l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai
quali non e’ notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la
notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli
obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza
indicata nell’atto di pignoramento».

La disposizione si applicherà ai procedimenti instaurati a partire dal 22 giugno 2022 così come previsto dall’art. 1 comma 37 della legge 206/2021.

Infatti tale norma stabilisce che:

37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal  centottantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.

La legge è entrata in vigore il 24/12/2021 ed il centottantesimo giorno cadrà proprio il prossimo 22 giugno 2022.

Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

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