Notifica via PEC delle multe per violazione del codice della strada: pubblicato il decreto in gazzetta ufficiale

MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 18 dicembre 2017

Disciplina delle  procedure  per  la  notificazione  dei  verbali  di
accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite  posta
elettronica certificata. (18A00263)

(GU n.12 del 16-1-2018)

 Ecco il commento di Ernesto Belisario nel suo podcast.
Ascolta “7. Le multe per violazione del codice della strada arriveranno via PEC?” su Spreaker.
 Leggi il testo del decreto pubblicato in Gazzetta

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                  I MINISTRI DELLA GIUSTIZIA, DELLE
                   INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                      E PER LA SEMPLIFICAZIONE
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Visto il decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
  Visto in  particolare,  l'art.  20,  comma  5  quater,  del  citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 98 del 2013, ai sensi del quale  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  i  Ministri  della  giustizia,  delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze  e  per
la semplificazione e la pubblica amministrazione  sono  disciplinate,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  le  procedure
per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del
codice della strada, tramite posta elettronica certificata;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,
n. 68,  e  successive  modificazioni,  recante  disposizioni  per  la
notificazione degli atti amministrativi mediante PEC;
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992 n.  285,  e  successive
modificazioni, concernente il Nuovo codice della strada;
  Considerato che le procedure per la notificazione  dei  verbali  di
accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite  posta
elettronica certificata, devono  essere  realizzate  dagli  Uffici  o
Comandi degli organi di polizia stradale dai cui dipendono gli agenti
che hanno accertato illeciti in materia di circolazione stradale  nei
confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della  posta  medesima,
escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi
ultimi;
  Ritenuto  di  dover   disciplinare   le   predette   procedure   di
notificazione in modo che, pur nella peculiarita' dell'oggetto che le
caratterizza, siano in linea con le disposizioni generali del decreto
legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
  Ritenuto di dover determinare il contenuto minimo del messaggio  di
PEC e dei relativi allegati in modo che sia  garantita  l'uniformita'
degli atti che sono inviati  ai  soggetti  responsabili  di  illeciti
stradali;
  Ritenuto di dover determinare, in conformita'  a  quanto  stabilito
dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  68  del  2005,  il
momento e la  documentazione  occorrente  per  considerare  gli  atti
inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai  destinatari  e
di dover considerare la ricevuta completa di consegna  del  messaggio
PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto
stesso;
  Ritenuto  di  dover  disciplinare,  altresi',   le   procedure   di
notificazione  nel  caso  in  cui  non  sia  concretamente  possibile
effettuarle attraverso la PEC, prevedendo che siano attivate, entro i
termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del decreto
legislativo n. 285/1992, le procedure ordinarie di notificazione;

                              Decreta:

                               Art. 1

                 Definizioni, abbreviazioni e sigle

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto si intende per:
    a) «CAD»: Codice dell'amministrazione digitale di cui al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
    b) «copia per  immagine  su  supporto  informatico  di  documento
analogico»:  il  documento  informatico  avente  contenuto  e   forma
identici a quelli del documento analogico da cui e'  tratto,  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
    c) «copia informatica di  documento  informatico»:  il  documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento  da  cui
e' tratto su supporto informatico  con  diversa  sequenza  di  valori
binari, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
    d) «duplicato informatico»:  il  documento  informatico  ottenuto
mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi
diversi, della medesima  sequenza  di  valori  binari  del  documento
originale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
    e) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti di cui all'art. 1,  comma
1, lettera p), del CAD;
    f) «documento analogico»: la rappresentazione non informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'art. 1  comma
1, lettera p-bis), del CAD;
    g)  «firma  digitale»:  firma  elettronica  qualificata  di   cui
all'art. 1, comma 1, lettera s), del CAD;
    h) «PEC»: posta  elettronica  certificata  di  cui  al  combinato
disposto degli articoli 6 e 48 del CAD;
    i)  «INI-PEC»:  Indice  nazionale  degli   indirizzi   di   Posta
elettronica certificata, istituito dall'art. 6 bis, comma 1, del CAD;
    l) «elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche»:  gli
elenchi di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
e ogni altro registro contenente i domicili digitali validi  ai  fini
delle comunicazioni aventi valore legale;
    m) «codice della strada»: il decreto legislativo 30  aprile  1992
n. 285, e successive modificazioni.
                               Art. 2

             Ambito di applicazione e norme applicabili

  1. Il presente decreto si applica al procedimento di  notificazione
dei  verbali  di  contestazione,  redatti  dagli  organi  di  polizia
stradale, di cui all'art. 12  del  codice  della  strada,  a  seguito
dell'accertamento di violazioni del codice della strada.
  2. La notificazione mediante PEC avviene  secondo  le  disposizioni
del CAD e del decreto del Presidente della Repubblica n.  68/2005,  e
successive modificazioni.
                               Art. 3

                  Soggetti nei confronti dei quali
             e' possibile la notificazione mediante PEC

  1. La notificazione dei verbali di contestazione, di cui all'art. 2
del presente decreto, si effettua nel rispetto dei  termini  previsti
dal codice della strada nei confronti:
    a) di colui che ha commesso la violazione, se e' stato fermato ed
identificato al  momento  dell'accertamento  dell'illecito  ed  abbia
fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un  domicilio  digitale
ai sensi dell'art.  3-bis  del  CAD  e  delle  relative  disposizioni
attuative;
    b) del proprietario del veicolo con il quale e' stata commessa la
violazione, ovvero di un  altro  soggetto  obbligato  in  solido  con
l'autore della violazione ai sensi dell'art.  196  del  codice  della
strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis  del
CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia,  comunque,
fornito  un  indirizzo  PEC  all'organo  di  polizia  procedente,  in
occasione dell'attivita' di accertamento dell'illecito.
  2. Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione,
l'indirizzo PEC  dell'autore  della  violazione,  ovvero  qualora  la
contestazione della violazione non sia stata  effettuata  al  momento
dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del
veicolo o di altro soggetto, di cui  al  comma  1,  lettera  b),  del
presente articolo, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende
l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione  di
cui all'art.  2  del  presente  decreto,  nei  pubblici  elenchi  per
notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.
                               Art. 4

          Contenuto del documento informatico da notificare

  1. Il messaggio di PEC  inviato  al  destinatario  del  verbale  di
contestazione di cui all'art. 2 del presente decreto  deve  contenere
nell'oggetto la dizione  «di  atto  amministrativo  relativo  ad  una
sanzione amministrativa prevista  dal  codice  della  strada»  ed  in
allegato:
    a)  una  relazione  di  notificazione  su  documento  informatico
separato, sottoscritto con  firma  digitale,  in  cui  devono  essere
riportate almeno le seguenti informazioni:
      a1) la denominazione esatta e l'indirizzo  dell'amministrazione
e  della  sua  articolazione  periferica  che  ha   provveduto   alla
spedizione dell'atto;
      a2)  l'indicazione  del  responsabile   del   procedimento   di
notificazione nonche', se diverso, di  chi  ha  curato  la  redazione
dell'atto notificato;
      a3) l'indirizzo ed il telefono dell'ufficio presso il quale  e'
possibile esercitare il diritto di accesso;
      a4) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui gli atti
o provvedimenti vengono notificati e l'indicazione dell'elenco da cui
il predetto indirizzo e' stato estratto ovvero le  modalita'  con  le
quali e' stato comunicato dal destinatario;
    b) copia  per  immagine  su  supporto  informatico  di  documento
analogico del verbale di contestazione di cui all'art. 2 del presente
decreto,  se  l'originale  e'  formato  su  supporto  analogico,  con
attestazione di conformita' all'originale a norma dell'art. 22, comma
2, del CAD, sottoscritta con firma digitale, ovvero  un  duplicato  o
copia  informatica  di   documento   informatico   del   verbale   di
contestazione con attestazione di conformita' all'originale  a  norma
dell'art. 23-bis del CAD, sottoscritta con firma digitale;
    c) ogni altra comunicazione o informazione utile al  destinatario
per esercitare il proprio  diritto  alla  difesa  ovvero  ogni  altro
diritto o interesse tutelato.
  2. Ferme restando le disposizioni del comma 1,  gli  allegati  o  i
documenti informatici che contengono  degli  allegati  devono  essere
sottoscritti con firma  digitale  e  trasmessi  con  formati  aperti,
standard e documentati.
                               Art. 5

                Termini per la notificazione mediante
                    posta elettronica certificata

  1. Ai fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  e  dei  termini
indicati nel codice della strada, gli atti  di  cui  all'art.  2  del
presente decreto si considerano spediti, per gli  organi  di  polizia
stradale, di cui all'art. 12 del codice della strada, nel momento  in
cui viene generata la ricevuta di accettazione, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del  2005,
e notificati ai soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto,  nel
momento in cui  viene  generata  la  ricevuta  di  avvenuta  consegna
completa del messaggio PEC, ai sensi all'art. 6, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005.
  2. La ricevuta di avvenuta consegna di cui al comma 1  fa  in  ogni
caso  piena  prova  dell'avvenuta  notificazione  del  contenuto  del
messaggio ad essa allegato.
  3. Qualora la notificazione mediante PEC degli atti di cui all'art.
2 del presente decreto non sia  possibile  per  causa  imputabile  al
destinatario,  il  soggetto  notificante  estrae  copia  su  supporto
analogico del messaggio di posta elettronica  certificata,  dei  suoi
allegati, della ricevuta di accettazione  e  dell'avviso  di  mancata
consegna, di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e  8  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005, ovvero  di  qualsiasi
altra documentazione di avviso di mancata  consegna,  ne  attesta  la
conformita' ai documenti informatici da cui  sono  tratti,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, del CAD, ed effettua la notifica  nei  modi  e
nel rispetto delle forme e dei termini del codice della  strada,  con
oneri a carico del destinatario.
  4. Qualora la notificazione mediante  PEC  non  sia  possibile  per
qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi
e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con
oneri a carico del destinatario.
                               Art. 6

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazione
interessate   provvedono   all'attuazione   del   medesimo    decreto
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente.
                               Art. 7

                            Pubblicazione

  1. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2017

                      Il Ministro dell'interno
                               Minniti

                     Il Ministro della giustizia
                               Orlando

          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Delrio

              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                               Padoan

                 Il Ministro per la semplificazione
                    e la pubblica amministrazione
                                Madia


Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 26
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