Le Sezioni Unite sui provvedimenti generali di differimento degli sfratti: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo

Con sentenza N.17620/2017, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno dichiarato la sussistenza della giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa quando oggetto dell’impugnazione siano tutti <<i provvedimenti  che in via generale negano la forza pubblica  per  tutte  le esecuzioni  degli  sfratti   per  un  certo  periodo dell’anno, lamentando   che  così  si  viene  a  determinare   un’effettiva sospensione degli sfratti   in danno  della  qeneralità  dei  proprietari  di immobili>> facenti  parte di un’associazione di categoria.

L’associazione di categoria ricorrente non aveva infatti impugnato un singolo atto che avesse negato la concessione della forza pubblica per una procedura di sfratto determinata.

Il provvedimento di concessione o di diniego in concreto della forza pubblica per un singolo atto si connoterebbe infatti, come affermano le Sezioni Unite con sentenza N. 5233/1998, <<come singolo momento del più complesso procedimento di esecuzione, cosi che la sua eventuale illegittimità, intingendo posizioni di diritto soggettivo, trova il suo giudice naturale nel giudice delle esecuzioni>>.

La Corte di Cassazione, con la sentenza N. 17620/2017 <<ritiene che la posizione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente in sede amministrativa è una situazione di interesse legittimo, attesa la finalizzazione della domanda all’accertamento dell’annullamento dei provvedimenti, impugnati in ragione del fatto che gli stessi hanno leso l’interesse generale di tutti proprietari degli immobili all’esecuzione degli sfratti e la circostanza che gli atti impugnati sono comunque volti al fine pubblico di prevenzione e controllo del territorio, e che conseguentemente gli atti che impongono la sospensione della concessione della forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti costituiscono espressione di attività pubblicistica provvedimentale, in relazione a cui sussiste la giurisdizione dell’AGA (v. Cass. SS. UU. n 5593 e 5595 del 2007)>>.

Tale valutazione è stata ritenuta dalla Corte <<conforme all’oggetto stesso del giudizio ed al quadro di pubblico interesse in cui tutto il procedimento si inquadra, al petitum ed anche la causa petendi sottesi al procedimento giudiziario che concordano con l’accertamento della posizione giuridica di cui si chiede la tutela come interesse legittimo>>.

Scarica la SU-17620_07_2017

 

 

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