Bullismo: responsabilità civile dei genitori. Solidarietà degli autori del fatto

La responsabilità civile dei genitori del minorenne che ha commesso un atto illecito è regolata dall’articolo 2048 c.c.

Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Responsabilità diretta per fatto proprio

Quella prevista all’art. 2048 c.c. è definita dalla giurisprudenza come responsabilità diretta per fatto proprio, cioè per non avere con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata su una presunzione di colpa che può essere abbattuta, come prevede l’ultimo comma, da una prova liberatoria. Tale prova liberatoria consiste nella prova di non aver potuto impedire il fatto, ovvero fornendo la positiva dimostrazione dell’osservanza dei precetti dell’art. 147 c.c., relativo ai doveri verso i figli, tra i quali c’è quello di educare la prole. La colpa dei genitori viene definita come culpa in educando e culpa in vigilando. La culpa in educando corrisponde all’obbligo di fornire al figlio una educazione adeguata; la culpa in vigilando corrisponde all’obbligo di esercitare sul figlio la vigilanza necessaria in relazione all’età, al carattere, all’indole del medesimo e all’educazione impartita.

La responsabilità solidale dei membri del gruppo nei casi di bullismo

Nei casi di bullismo l’illecito ai danni della vittima si manifesta spesso come una serie di atti persecutori da parte di un gruppo che riducono la vittima in uno stato di soggezione o di forte disagio psicologico. In questo caso la responsabilità sarà di tipo solidale ed ognuno dei componenti del gruppo ne risponderà per l’intero nei confronti della vittima, a prescindere dal ruolo svolto dal singolo.

La sentenza della Cassazione civile n. 20192/2014 del 25/09/2014 è molto chiara sul punto.

Il caso riguarda un fatto avvenuto in danno di una minore presso un istituto scolastico. Uno studente affisse nella bacheca dell’istituto insieme a due compagne di scuola, un biglietto nel quale si indicava la disponibilità di una loro compagna ad incontri sessuali di vario tipo, riportando nel biglietto sia il nome proprio della ragazza che il suo numero telefonico. Denunciati dai genitori della ragazza, allora minorenne, i tre minori in concorso tra loro vennero imputati sia dei reati di diffamazione e molestie, in relazione all’affissione del biglietto, sia dei reati di molestie e violenza privata, per i comportamenti successivi minacciosi e vessatori tenuti nei confronti della ragazza per impedirle di riferire l’episodio all’autorità scolastica e giudiziaria. In realtà lo studente autore materiale dell’affissione del biglietto in bacheca, pentito, si scusò subito e non partecipò alla fase successiva che vedeva come autrice delle condotte le due altre compagne di scuola. Conclusa la fase penale davanti al giudice minorile, in due gradi di giudizio, i genitori della ragazza vittima dei reati agirono civilmente nei confronti genitori degli autori dei fatti illeciti per ottenere un risarcimento dei danni subiti dalla figlia.

Fattispecie con soggetti che hanno svolto un ruolo diverso nella causazione del danno

Nel caso narrato, giunto alla fine davanti alla Corte di Cassazione, abbiamo evidentemente una fattispecie con soggetti che hanno svolto un ruolo diverso nella causazione del danno. Il ragazzo ha soltanto messo in bacheca il biglietto, le altre due ragazze hanno posto in essere comportamenti minacciosi e vessatori nei confronti della vittima per impedirle di riferire l’episodio all’autorità scolastica e giudiziaria.

La Cassazione sul punto precisa che <<a fronte di un episodio illecito plurisoggettivo, che abbia prodotto un danno nei confronti di un soggetto, tutti quelli che vi hanno preso parte, sia che abbiano avuto all’interno dell’episodio un ruolo di primo piano o soltanto un ruolo secondario, non soltanto sono responsabili del danno, ma sono solidalmente responsabili, sia per rafforzare la garanzia patrimoniale del danneggiato, che potrà rivolgersi alternativamente verso più persone per chiedere il risarcimento dell’intero danno subito sia per alleggerire la sua situazione processuale, non essendo egli onerato di dover provare la misura delle rispettive responsabilità, che rimane un dato eventuale, di rilevanza meramente interna, finalizzato allo scopo dell’esercizio, attuale o anche successivo, dell’azione di regresso>>.

Se il fatto dannoso è unico gradazione della responsabilità solo in caso di azione di regresso

Soltanto nel caso in cui uno degli autori dell’illecito, nel caso specifico uno dei genitori, proponga azione di regresso nei confronti degli altri il giudice adito è tenuto a graduare le diverse responsabilità (Cassazione n. 1942/2007 e Cassazione n. 16810/2008). Ovviamente tale gradazione di responsabilità avrà effetto solo nei rapporti interni tra condebitori solidali.

Verifica del giudice se si tratta di fatti distinti produttivi danni distinti oppure di un fatto unico

Tuttavia, precisa la Cassazione, <<qualora, come nella specie, si siano verificati diversi episodi a danno di un medesimo soggetto, che chiede il risarcimento del danno complessivamente subito a tutti i soggetti coinvolti, il giudice, per poter legittimamente procedere ad una condanna solidale e per l’intero danno subito dalla vittima, è tenuto a verificare, e a dare conto in motivazione, se si tratti, in tutto o in parte, di episodi distinti e scindibili che abbiano prodotto a loro volta danni distinti, e dovrà procedere all’accertamento della responsabilità a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti ritenendolo responsabile a seconda dei casi, o dell’intero danno provocato se il fatto dannoso è unico (a prescindere dalla graduazione di responsabilità qualora non sia stata proposta azione di regresso), o del danno provocato dal solo segmento causale che ha visto la sua partecipazione.

 

 

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