Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – stato di bisogno – rilevanza.

Cassazione penale sez. V, 16/01/2018, (ud. 16/01/2018, dep. 19/02/2018), n.7891

L’art. 603 bis c.p., come modificato dalla L. n. 199 del 2016, punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l’integrazione della fattispecie, una finalità di lucro.

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la collocazione della norma, nel libro 2^ del codice penale riguardante i delitti contro la persona e la libertà individuale, avvalora e non certo smentisce tale conclusione.

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