Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 nel decreto Ristori 2

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149 

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00170) (GU Serie Generale n.279 del 09-11-2020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020

Art. 23

Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel
periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
    scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
    2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
    2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione
    dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le
    sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di
    consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori,
    salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia
    richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volonta’
    di comparire.
  2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico
    ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla
    cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi
    dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
    o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con
    provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e
    automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via
    telematica, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8
    ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
    quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare le
    conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte
    d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del
    decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
  3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalita’
    di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
    n. 137. Il dispositivo della decisione e’ comunicato alle parti.
  4. La richiesta di discussione orale e’ formulata per iscritto dal
    pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di
    quindici giorni liberi prima dell’udienza ed e’ trasmessa alla
    cancelleria della corte di appello attraverso i canali di
    comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal
    comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
    modalita’ l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di
    partecipare all’udienza.
  5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
    procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di appello e’
    fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in
    vigore del presente decreto.
  6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei procedimenti
    nei quali l’udienza e’ fissata tra il sedicesimo e il trentesimo
    giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
    richiesta di discussione orale o di partecipazione dell’imputato
    all’udienza e’ formulata entro il termine perentorio di cinque giorni
    dall’entrata in vigore del presente decreto.

Si segnala altresì l’art. 24 dello stesso decreto legge:

Art. 24

Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei
termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché
sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei
confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica
da COVID-19

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
    scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo
    2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
    2020, n. 35, i giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui
    l’udienza e’ rinviata per l’assenza del testimone, del consulente
    tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali
    siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della
    prova, quando l’assenza e’ giustificata dalle restrizioni ai
    movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a
    isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia
    di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19
    sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni
    attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei
    ministri o del Ministro della salute. Per lo stesso periodo di tempo
    sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti
    dall’articolo 303 del codice di procedura penale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non puo’ essere differita
    oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione
    delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso
    contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso
    della prescrizione e dei termini previsti dall’articolo 303 del
    codice di procedura penale, al tempo della restrizione aumentato di
    sessanta giorni.
  3. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, comma 6, del
    codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla
    durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei
    periodi di sospensione di cui al comma 1.
  4. Il corso dei termini di cui all’articolo 15, commi 2 e 6, del
    decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 e’ sospeso durante il
    tempo in cui il procedimento disciplinare e’ rinviato per l’assenza
    del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona
    citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando
    l’assenza e’ giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte
    dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento
    fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di
    contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19
    sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni
    attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei
    ministri o del Ministro della Salute. Agli effetti della durata della
    sospensione dei termini si applica la disposizione di cui al comma 2.

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