Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Responsabilità dei prestatori intermediari – Obbligo di un prestatore di servizi di hosting di siti Internet (Facebook) di cancellare informazioni illecite – Portata

Si segnala la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C‑18/18

La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in particolare il suo articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa:

–        ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni;

–        ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto; e

–        ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.

Segnalo sul punto anche l’intervento di Marco Scialdone nella puntata odierna di Ius Law Web Radio.

Ascolta “CONFUSIONE: REGINDE O INIPEC – UE VS FB – PEC FALSE E VIRUS – #SvegliatiAvvocatura” su Spreaker.

A tal riguardo osservo che, nel dispositivo e nella motivazione, la Corte precisa che << la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto>>. Non credo quindi sia fondato il timore di una censura preventiva da parte dell’operatore dei servizi dell’informazione essendo chiaramente circoscritto l’ambito del suo obbligo di intervento. In concreto ritengo che la Corte si riferisse sostanzialmente alla riproposizione da parte di un altro utente del social network dello stesso post ritenuto illecito, oppure della convisione di una riproduzione fotografica o screenshot dello stesso.

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