Decreto riaperture pubblicato in Gazzetta

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche  e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della  diffusione
dell'epidemia da COVID-19. (21G00064)

(GU n.96 del 22-4-2021)  

 Vigente al: 23-4-2021  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies,  del  citato
decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a)  la  Zona
bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera  c)  la  Zona
rossa e alla lettera d) la Zona gialla;
  Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  recante:  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto  virus,  prevedendo  la  graduale  ripresa  delle  attivita'
economiche e sociali, nel rispetto  delle  esigenze  di  contenimento
della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  alla  proroga  e  alla
definizione di termini di prossima  scadenza  connessi  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  la
continuita' operativa per i servizi aerei di trasporto passeggeri;
  Considerato l'avviso espresso dal Comitato  tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del
16 e 20 aprile 2021;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 aprile 2021;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure  per
  contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le  misure  di  cui  al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in  entrata  e  in
uscita dai territori delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
  3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona
rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di  Trento
e Bolzano individuate con ordinanza  del  Ministro  della  salute  ai
sensi dell'articolo 1, comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  nelle  quali  l'incidenza  cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei
dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.
  4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1:
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.
                               Art. 2

                  Misure relative agli spostamenti

  1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate
esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o  per  motivi  di
salute, nonche' per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o
abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9.
  2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in  ambito
comunale, nella zona arancione, e' consentito  lo  spostamento  verso
una sola  abitazione  privata  abitata,  una  volta  al  giorno,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020 e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino
la responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita'  o  non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente  comma
non e' consentito nei territori nei  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona rossa.
  3.  I  provvedimenti  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 19  del  2020,  individuano  i  casi  nei  quali  le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate  o  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e
per l'estero o  a  obblighi  di  sottoporsi  a  misure  sanitarie  in
dipendenza dei medesimi spostamenti.
                               Art. 3

Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle
  scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore.

  1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo  svolgimento  dei  servizi  educativi  per   l'infanzia   di   cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,
dell'attivita' scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,
nonche', almeno per il 50 per cento  della  popolazione  studentesca,
delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola  secondaria  di
secondo grado di cui al comma 2. Le  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti  dei  Presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento  e  Bolzano  e  dei
Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  alla  presenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di  deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  anche
con riferimento  alla  possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a
specifiche aree del territorio.
  2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche  secondarie  di  secondo  grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella  zona  rossa,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il  50  per
cento e fino a  un  massimo  del  75  per  cento,  della  popolazione
studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad  almeno  il  70  per
cento e fino al 100  per  cento  della  popolazione  studentesca.  La
restante  parte  della   popolazione   studentesca   delle   predette
istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
  3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita'  in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere
una  relazione  educativa   che   realizzi   l'effettiva   inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali,  secondo  quanto  previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre  2020,  garantendo  comunque  il
collegamento telematico con gli  alunni  della  classe  che  sono  in
didattica digitale integrata.
  4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita' didattiche e  curriculari  delle  universita'
sono  svolte  prioritariamente  in  presenza  secondo  i   piani   di
organizzazione  della  didattica  e   delle   attivita'   curricolari
predisposti nel  rispetto  di  linee  guida  adottate  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo  periodo,  nella  zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica  e  delle  attivita'
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo  svolgimento
in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi  al
primo anno dei corsi  di  studio  ovvero  delle  attivita'  formative
rivolte  a  classi  con  ridotto  numero  di  studenti.   Sull'intero
territorio  nazionale,  i  medesimi  piani  di  organizzazione  della
didattica e delle  attivita'  curriculari  prevedono,  salva  diversa
valutazione delle  universita',  lo  svolgimento  in  presenza  degli
esami, delle prove e delle  sedute  di  laurea,  delle  attivita'  di
orientamento e di tutorato, delle attivita' dei  laboratori,  nonche'
l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio,
tenendo  conto  anche  delle  specifiche  esigenze  formative   degli
studenti con disabilita' e  degli  studenti  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento.
  5.  Le  disposizioni  del  comma  4  si   applicano,   per   quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attivita'  che   devono
necessariamente  svolgersi   in   presenza,   sentito   il   Comitato
Universitario Regionale di riferimento che puo' acquisire il  parere,
per  i  Conservatori  di  Musica,  del   Comitato   Territoriale   di
Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della
competente Conferenza dei Direttori,  nonche'  alle  attivita'  delle
altre istituzioni di alta formazione collegate alle universita'.
                               Art. 4

                Attivita' dei servizi di ristorazione

  1. Dal 26 aprile  2021,  nella  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche  a  cena,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020,  nonche'  da  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del  2020.  Resta
consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che  siano
ivi alloggiati.
  2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita' dei  servizi
di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche
al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00,
nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida  adottati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
                               Art. 5

          Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi

  1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla,  gli  spettacoli
aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale
cinematografiche,  live-club  e  in  altri  locali  o   spazi   anche
all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e  a  condizione  che  sia  assicurato  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro sia  per  gli  spettatori  che  non
siano abitualmente conviventi, sia  per  il  personale.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  50  per  cento  di  quella
massima autorizzata e  il  numero  massimo  di  spettatori  non  puo'
comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto  e  a
500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola  sala.  Le
attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee  guida  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33  del  2020.
Restano sospesi gli spettacoli  aperti  al  pubblico  quando  non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in  sale  da  ballo,
discoteche e locali assimilati.
  2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la  disposizione
di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del  Comitato  italiano  paralimpico  (CIP),  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra, organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi  sportivi  internazionali.  La  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non
puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto  e  a  500  per
impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle condizioni di  cui  al  presente  articolo,  gli  eventi  e  le
competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la
presenza di pubblico.
  3. In zona gialla,  in  relazione  all'andamento  della  situazione
epidemiologica  e  alle  caratteristiche  dei  siti  e  degli  eventi
all'aperto, puo'  essere  stabilito  un  diverso  numero  massimo  di
spettatori,  nel  rispetto  dei   principi   fissati   dal   Comitato
tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre  il
rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto  di  cui
al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome
e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal
Sottosegretario  con  delega  in  materia  di  sport.  Per  eventi  o
competizioni di cui al medesimo comma 2,  di  particolare  rilevanza,
che si svolgono anche al chiuso,  il  predetto  Sottosegretario  puo'
anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una  data  diversa
da quella di cui al medesimo comma 2.
  4. Le linee  guida  di  cui  al  comma  3  possono  prevedere,  con
riferimento  a  particolari  eventi,  che  l'accesso  sia   riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9.
                               Art. 6

                Piscine, palestre e sport di squadra

  1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le
attivita' di piscine all'aperto in conformita' a protocolli  e  linee
guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento dello sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico.
  2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono  consentite
le attivita' di palestre in conformita' ai protocolli  e  alle  linee
guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri -
Dipartimento per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico.
  3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in  zona  gialla,  nel  rispetto
delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico,  e'  consentito  lo  svolgimento  all'aperto  di
qualsiasi attivita' sportiva anche  di  squadra  e  di  contatto.  E'
comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito
dalle linee guida di cui al primo periodo.
                               Art. 7

                     Fiere, convegni e congressi

  1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento
in presenza di fiere,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020, ferma restando la possibilita' di svolgere, anche  in  data
anteriore, attivita'  preparatorie  che  non  prevedono  afflusso  di
pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere
di cui al presente comma e' comunque consentito, fermi  restando  gli
obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
  2. Le linee  guida  di  cui  al  comma  1  possono  prevedere,  con
riferimento a particolari eventi di cui  al  medesimo  comma  1,  che
l'accesso sia  riservato  soltanto  ai  soggetti  in  possesso  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi'  consentiti  i
convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020.
                               Art. 8

         Centri termali e parchi tematici e di divertimento

  1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida  adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
Resta  ferma  l'attivita'  dei  centri  termali  adibiti  a  presidio
sanitario limitatamente all'erogazione delle  prestazioni  rientranti
nei livelli essenziali di assistenza e per le attivita' riabilitative
e terapeutiche.
  2. Dalla medesima data di cui al comma  1,  in  zona  gialla,  sono
consentite le attivita' dei parchi tematici e  di  divertimento,  nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
                               Art. 9

                    Certificazioni verdi COVID-19

  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
    a) certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione
dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l'effettuazione  di  un  test
molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus
SARS-CoV-2;
    b)  vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2   effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
    c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido
nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica
mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico
(RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed
effettuato da operatori sanitari;
    d) test antigenico rapido:  test  basato  sull'individuazione  di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori
sanitari;
    e) Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo.
  2. Le certificazioni verdi COVID-19  sono  rilasciate  al  fine  di
attestare una delle seguenti condizioni:
    a)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del
prescritto ciclo;
    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del
Ministero della salute;
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2.
  3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera  a),
ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento  del  ciclo
vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero  dall'esercente
la   professione   sanitaria   che   effettua   la   vaccinazione   e
contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e  reca
indicazione del numero di dosi somministrate rispetto  al  numero  di
dosi previste per  l'interessato.  Contestualmente  al  rilascio,  la
predetta  struttura  sanitaria,  ovvero  il  predetto  esercente   la
professione sanitaria, anche per il tramite dei  sistemi  informativi
regionali, provvede a rendere disponibile  detta  certificazione  nel
fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
  4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera  b),
ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta  guarigione  di
cui  al  comma  2,  lettera  b),  ed  e'  rilasciata,  su   richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalla  struttura
presso la quale e' avvenuto  il  ricovero  del  paziente  affetto  da
COVID-19, ovvero, per  i  pazienti  non  ricoverati,  dai  medici  di
medicina generale e  dai  pediatri  di  libera  scelta,  ed  e'  resa
disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La
certificazione di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'
qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale,  l'interessato  venga
identificato  come  caso  accertato  positivo   al   SARS-CoV-2.   Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto sono valide  per  sei  mesi  a
decorrere dalla data indicata  nella  certificazione,  salvo  che  il
soggetto venga nuovamente identificato come caso  accertato  positivo
al SARS-CoV-2.
  5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera  c),
ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del  test  ed  e'
prodotta,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato  cartaceo  o
digitale, dalle  strutture  sanitarie  pubbliche  da  quelle  private
autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui
al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o
pediatri di libera scelta.
  6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2
riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato  1  e  possono
essere rese disponibili all'interessato anche con le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  agosto  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.
  7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma
in cui ha sede la struttura stessa.
  8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformita'  al
diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell'Unione   europea   sono
riconosciute, come equivalenti a  quelle  disciplinate  dal  presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le  certificazioni
rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea  e  validate  da  uno  Stato  membro
dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate
dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se
conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della
salute.
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili  in
ambito nazionale fino alla data  di  entrata  in  vigore  degli  atti
delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il  rilascio,
la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare
la libera circolazione all'interno  dell'Unione  Europea  durante  la
pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma
nazionale - DGC.
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di  concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare
l'interoperabilita'  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   e   la
Piattaforma  nazionale  -DGC,  nonche'  tra  questa  e  le   analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono  indicati  i
dati  che  possono  essere  riportati  nelle   certificazioni   verdi
COVID-19, le modalita'  di  aggiornamento  delle  certificazioni,  le
caratteristiche e le modalita'  di  funzionamento  della  Piattaforma
nazionale  -DCG,  la  struttura  dell'identificativo  univoco   delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che
consente di verificare l'autenticita', la  validita'  e  l'integrita'
delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo  delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  ai  fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la
protezione dei dati personali contenuti nelle  certificazioni.  Nelle
more dell'adozione del  predetto  decreto,  le  certificazioni  verdi
COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle
farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi
indicati nell'allegato 1.
  11. Dal presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  e  le  amministrazioni  interessate
provvedono  alla  relativa  attuazione  nei  limiti   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 10

Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge  16
                         maggio 2020, n. 33

  1. All'articolo 1, il comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
le parole «fino al 30 aprile 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 luglio 2021»;
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2021».
  3. Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto,
quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal  decreto-legge
n. 33 del 2020.
                               Art. 11

Proroga  dei  termini   correlati   con   lo   stato   di   emergenza
                     epidemiologica da COVID-19

  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, e  le  relative
disposizioni vengono attuate nei  limiti  delle  risorse  disponibili
autorizzate a legislazione vigente.
                               Art. 12

     Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri

  1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo  le  parole  «che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta.», e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo di  ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore  all'indennizzo  richiesto  e
documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei
consolidati  indirizzi  interpretativi  adottati  dalla   Commissione
europea in riferimento alle misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel  conto
dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
all'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno.
                               Art. 13

                              Sanzioni

  1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  2,  3,
4, 5,  6,  7  e  8,  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge  n.  19  del  2020.   Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.
  2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,  480,  481,
482,  489,  anche  se  relativi  ai  documenti  informatici  di   cui
all'articolo  491-bis,  del  codice  penale,  aventi  ad  oggetto  le
certificazioni verdi COVID-19 di cui  all'articolo  9,  comma  2,  si
applicano le pene stabilite nei detti articoli.
                               Art. 14

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 22 aprile 2021

                             MATTARELLA

                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri

                                Speranza, Ministro della salute


Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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