DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158

Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19. (20G00184)

(GU n.299 del 2-12-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del  31  gennaio  2020
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato  l'evolversi  della  situazione   epidemiologica,   del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi e dei decessi;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento
alla diffusione del predetto virus, anche in  vista  delle  imminenti
festivita';
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 dicembre 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

        Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  le
parole «di durata non superiore  a  trenta  giorni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di durata non superiore a cinquanta giorni».
  2. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e'  vietato,  nell'ambito
del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra
i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle  giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020  e  del  1°  gennaio  2021  e'  vietato
altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti  motivati
da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione, con esclusione  degli  spostamenti
verso le seconde case ubicate in altra Regione o  Provincia  autonoma
e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del  1°  gennaio  2021,
anche ubicate in altro Comune,  ai  quali  si  applicano  i  predetti
divieti.
  3. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21
dicembre 2020  al  6  gennaio  2021  i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.  19
del 2020 possono altresi' prevedere,  anche  indipendentemente  dalla
classificazione in livelli  di  rischio  e  di  scenario,  specifiche
misure rientranti tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, dello
stesso decreto-legge.
                               Art. 2

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 2 dicembre 2020

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Speranza, Ministro della salute

                                Boccia,  Ministro  per   gli   affari
                                regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Skip to content