DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica da COVID-19. 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
  Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove disposizioni per l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  adottando adeguate e proporzionate misure  di  contrasto  e  contenimento  alla diffusione del predetto virus;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 maggio 2020;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o  reiterate,  ai  sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a  specifiche  aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n. 19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata.
  7. La  quarantena  precauzionale  e'  applicata  con  provvedimento dell'autorita' sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al  virus  COVID-19  e  agli altri  soggetti  indicati  con  i  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del decreto-legge n. 19 del 2020.
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro.
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il rischio di contagio.
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n. 19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di efficacia.
  13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni  ordine  e  grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati,  sono  svolte  con  modalita'  definite  con   provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro  della  salute  del  30  aprile   2020   e   sue   eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2.
                               Art. 2

                        Sanzioni e controlli

  1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da  quello  di  cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle  disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione  del  presente  decreto,  sono  punite  con  la   sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  25 marzo 2020, n. 19.  Nei  casi  in  cui  la  violazione  sia  commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa,  si  applica  altresi'  la sanzione amministrativa accessoria della  chiusura  dell'esercizio  o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
  2. Per l'accertamento delle violazioni e  il  pagamento  in  misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020.  Le  sanzioni  per  le  violazioni  delle  misure  disposte  da autorita' statali sono irrogate dal  Prefetto.  Le  sanzioni  per  le
violazioni delle misure disposte da autorita' regionali e locali sono irrogate  dalle   autorita'   che   le   hanno   disposte.   All'atto dell'accertamento delle violazioni di  cui  al  secondo  periodo  del comma  1,  ove  necessario  per  impedire  la   prosecuzione   o   la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente  puo'  disporre
la chiusura  provvisoria  dell'attivita'  o  dell'esercizio  per  una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di  chiusura  provvisoria e'    scomputato    dalla    corrispondente    sanzione    accessoria definitivamente irrogata, in sede  di  sua  esecuzione.  In  caso  di
reiterata  violazione  della  medesima   disposizione   la   sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella misura massima.
  3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452  del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo  260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
                               Art. 3

                         Disposizioni finali

  1. Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18  maggio 2020 al 31 luglio  2020,  fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti dall'articolo 1.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  le  amministrazioni interessate provvedono alle attivita' ivi previste mediante  utilizzo delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente.
                               Art. 4

                          Entrata in vigore

  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta degli atti normativi  della  Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
     
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