Condominio: giudizio di revoca dell’amministratore anche senza avvocato

Con orAvvocato Mario Sabatinodinanza n. 15706/2017 del 23 giugno 2017 la sesta sezione della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento costante della giurisprudenza che attribuisce al giudizio per la revoca dell’amministratore un carattere di volontaria giurisdizione. Il provvedimento giudiziale di revoca, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra condomini e amministratore, è un intervento di tipo sostanzialmente amministrativo, finalizzato a tutelare l’interesse generale e collettivo alla corretta gestione del condominio  messa in pericolo dalla condotta dell’amministratore.

Secondo la Cassazione <<il giudizio è improntato a rapidità, informalità ed ufficiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato “sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente” (art. 64, comma 1, disp. att., c.c.). ll decreto del tribunale di revoca incide, quindi, sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore al culmine di un procedimento camerale plurilaterale, nel quale, tuttavia, l’intervento giudiziale è pur sempre diretto all’attività di gestione di interessi. Pertanto, il provvedimento del tribunale non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. SS UU 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 – 2, 01/07/2011, n. 14524)>>.

 

<<Poiché, allora, il giudizio di revoca dell’amministratore di condominio ex artt. 1129, comma 11, e.e. e 64, disp. atto c.c., dà luogo ad un procedimento camerale plurilaterale tipico, nel quale l’intervento del giudice è diretto all’attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di “status”, non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente, ai sensi dell’art. 82, comma 3, c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 1, 07/12/2011, n. 26365; Cass. Sez. 1, 29/05/1990, n. 5025)>>.

Ordinanza n.15706 del 23/06/2017 (sito: www.cortedicassazione.it)

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