Condominio: cosa fare quando non è possibile installare l’antenna sulla proprietà esclusiva o nello spazio condominiale

Accade spesso che, a causa della mancanza di terrazzi oppure della infelice esposizione dell’immobile, non sia possibile installare l’antenna televisiva nella proprietà esclusiva oppure nello spazio condominiale. In questi casi la legge riconosce il diritto di installare le antenne nell’altrui proprietà ma entro certi limiti.

I limiti posti dalla giurisprudenza della Cassazione

La giurisprudenza della Cassazione pone al riguardo dei limiti ben precisi. Infatti il soggetto che intende effettuare l’installazione ha l’onere di provare che l’impegno della proprietà altrui sia l’unica soluzione possibile, non prevedendo la legge il diritto di scegliere a proprio piacimento il sito preferito per l’antenna. Solo tale prova può giustificare il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato.

Il principio enunciato dalla Cassazione civile 16865/2017

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all’installazione d’apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi, il diritto di collocare nell’altrui proprietà antenne televisive, riconosciuto dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3, e D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231, (applicabili ratione temporis), è subordinato all’impossibilità per l’utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacché altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto al proprietario dell’immobile gravato (cfr. Cass. 06/05/2005, n. 9393, relativa proprio al caso dell’installazione, da parte d’alcuni condomini, di un’antenna televisiva su un terrazzo di proprietà esclusiva), considerato che il diritto all’installazione non comporta anche quello di scegliere a piacimento il sito preferito per l’antenna (Cass. 21/04/2009, n. 9427).
Ed è evidente che, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto all’installazione, l’onere di provare – se del caso anche con una c.t.u. – che non fosse possibile utilizzare una spazio proprio o condominiale per l’installazione, cede a carico del soggetto che intenda effettuarla.

Cassazione civile, sez. I, 07/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.07/07/2017),  n. 16865

Sull’argomento si segnala un altro articolo pubblicato in questo sito.

Segui la pagina Facebook dello Studio Legale Avv. Mario Sabatino

Skip to content