Ammortizzatori sociali per le partite IVA iscritte alla gestione separata

Legge di bilancio. Testo approvato dalla Camera dei Deputati ed inviato al Senato

386. Nelle more della riforma degli am­mortizzatori sociali, è istituita in via speri­mentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e ope­rativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L’indennità è erogata dall’I­stituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

387. L’indennità è riconosciuta, previa do­manda, ai soggetti iscritti alla Gestione se­parata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro au­tonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repub­blica 22 dicembre 1986, n. 917.

388. L’indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gen­naio 2019, n. 4, convertito, con modifica­zioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presen­tazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro au­tonomo conseguiti nei tre anni precedenti al­l’anno precedente alla presentazione della domanda;

d) aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente ri­valutato sulla base della variazione dell’in­dice ISTAT dei prezzi al consumo per le fa­miglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presenta­zione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previ­denziale in corso.

389. La domanda è presentata dal lavora­tore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L’INPS comunica all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno pre­sentato domanda per la verifica dei requisiti. L’Agenzia delle entrate comunica all’INPS l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di coopera­zione tra le parti.

390. I requisiti di cui al comma 388, let­tere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità.

391. L’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito certifi­cato dall’Agenzia delle entrate, spetta a de­correre dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.

392. L’importo di cui al comma 391 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.

393. I limiti di importo di cui al comma 392 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

394. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

395. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità deter­mina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’atti­vità.

396. L’indennità di cui ai commi da 386 a 395 non concorre alla formazione del red­dito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

397. L’indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l’anno 2021, di 35,1 mi­lioni di euro per l’anno 2022, di 19,3 mi­lioni di euro per l’anno 2023 e di 3,9 mi­lioni di euro per l’anno 2024. L’INPS prov­vede al monitoraggio del rispetto del pre­detto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’econo­mia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di conces­sione dell’indennità.

398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell’ali­quota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i sog­getti di cui al comma 387 del presente arti­colo pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e pari a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è ap­plicato sul reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fi­siche, quale risulta dalla relativa dichiara­zione annuale dei redditi e dagli accerta­menti definitivi.

399. Il Ministero del lavoro e delle poli­tiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi­nanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle atti­vità dei lavoratori autonomi e proporre even­tuali revisioni in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

400. L’erogazione dell’indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi­nanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re­ gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L’A­genzia nazionale per le politiche attive del  lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei benefi­ciari dell’indennità di cui ai commi da 386 a 395.

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