Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

(GU n.285 del 16-11-2020)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/12/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2018,  e  in
particolare, l'articolo 5, che delega il Governo ad  adottare,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.
234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,
uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio  2014,  che  istituisce  una  procedura  per
l'ordinanza europea di sequestro conservativo  su  conti  bancari  al
fine di  facilitare  il  recupero  transfrontaliero  dei  crediti  in
materia civile e commerciale;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2016/1823   della
Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di  cui  al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
  Visto  l'articolo  1,  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27   di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i  termini  per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10  febbraio
2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  sono  prorogati  di  tre   mesi,
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 ottobre 2020;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  gli  affari  europei  e  della
giustizia, di concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                        Disposizioni generali

  1. Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE)  n.  655/2014  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15  maggio  2014,   che
istituisce  una  procedura  per  l'ordinanza  europea  di   sequestro
conservativo su conti bancari  al  fine  di  facilitare  il  recupero
transfrontaliero dei crediti in  materia  civile  e  commerciale,  di
seguito «regolamento», e dal relativo regolamento di esecuzione  (UE)
n. 2016/1823 della Commissione,  del  10  ottobre  2016,  di  seguito
«regolamento  di  esecuzione»,  si  applicano  le  disposizioni   per
l'adeguamento della normativa nazionale di cui al  presente  decreto.
Ai medesimi procedimenti si applicano altresi', in quanto compatibili
con le disposizioni del predetto regolamento  e  del  regolamento  di
esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro  IV,  titolo
I, capo III, del codice di procedura civile.
                               Art. 2

                 Credito risultante da atto pubblico

  1. Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su
conti bancari fondata su un credito risultante da  atto  pubblico  e'
competente il giudice del luogo  in  cui  l'atto  pubblico  e'  stato
formato.
                               Art. 3

            Ricerca delle informazioni sui conti bancari

  1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari  di  cui
all'articolo 14 del regolamento e'  competente,  quale  autorita'  di
informazione, il  presidente  del  tribunale  del  luogo  in  cui  il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.  Per  le
attivita' di ricerca delle informazioni di cui al presente  articolo,
quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o  la
sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma.
  2.  Il  presidente  del  tribunale   dispone   la   ricerca   delle
informazioni  con  le  modalita'  telematiche  di  cui   all'articolo
492-bis, secondo comma,  primo  e  secondo  periodo,  del  codice  di
procedura civile.
  3.  Quando  le  strutture  tecnologiche,  necessarie  a  consentire
l'accesso diretto da parte  dell'ufficiale  giudiziario  alle  banche
dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile  e  a
quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater,  primo
comma, delle disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura
civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti,  l'ufficiale
giudiziario ottiene dai  rispettivi  gestori  le  informazioni  nelle
stesse contenute.
                               Art. 4

              Ricorso avverso il provvedimento negativo

  1. L'impugnazione di cui all'art.  21  del  regolamento  avente  ad
oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o  in
parte la richiesta di sequestro conservativo  di  conti  bancari,  si
propone con ricorso al  tribunale  in  composizione  collegiale.  Del
collegio  non  puo'  fare  parte  il  giudice  che  ha   emanato   il
provvedimento impugnato.
                               Art. 5

                             Esecuzione

  1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti  bancari,
attuata in conformita' alle disposizioni del capo 3 del  regolamento,
si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del  codice  di
procedura civile per il  pignoramento  presso  terzi  successivamente
alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28
del regolamento.
  2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo  3,
secondo comma, del regolamento e' effettuata dal creditore.
  3. Al creditore,  che  si  e'  avvalso  dell'ordinanza  europea  di
sequestro  dopo  aver  ottenuto  una  decisione  giudiziaria  o  aver
concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione,
non si applica l'articolo 156, primo comma,  delle  disposizioni  per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie.
                               Art. 6

          Ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro

  1. Per il procedimento di cui all'articolo 33  del  regolamento  e'
competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di  sequestro
conservativo su conti bancari.
                               Art. 7

                     Opposizione all'esecuzione
                 dell'ordinanza europea di sequestro

  1. Per il procedimento di cui all'articolo 34  del  regolamento  e'
competente il tribunale del luogo in cui  il  terzo  debitore  ha  la
residenza o la sede.
                               Art. 8

                            Impugnazioni

  1. Il procedimento  di  cui  all'articolo  37  del  regolamento  e'
disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del
codice di procedura civile e il reclamo e' presentato con  l'apposito
modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione.
                               Art. 9

                        Rappresentanza legale

  1. Nei procedimenti di cui al  capo  4  del  regolamento  le  parti
stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore.
                               Art. 10

              Contributo unificato per le controversie
              previste dal regolamento (UE) n. 655/2014

  1. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 13 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente:
    «6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento  (UE)  n.
655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,
che istituisce una procedura per  l'ordinanza  europea  di  sequestro
conservativo su conti bancari  al  fine  di  facilitare  il  recupero
transfrontaliero dei crediti in  materia  civile  e  commerciale,  si
applicano:
      a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b),
e 1-bis, per i procedimenti previsti  dagli  articoli  21  e  37  del
regolamento (UE) n. 655/2014;
      b) gli importi stabiliti  dall'articolo  13,  comma  3,  per  i
procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento  (UE)
n. 655/2014;
      c) gli importi stabiliti  dall'articolo  13,  comma  1,  per  i
procedimenti  previsti  dall'articolo  34  del  regolamento  (UE)  n.
655/2014;
      d) gli importi stabiliti dall'articolo 13,  comma  1-quinquies,
per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE)  n.
655/2014.».
                               Art. 11

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti
ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2020

                             MATTARELLA

                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Amendola,  Ministro  per  gli  affari
                                europei

                                Bonafede, Ministro della giustizia

                                Di Maio, Ministro degli affari esteri
                                e della cooperazione internazionale

                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
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